Concetti Chiave
- Chiunque può richiedere l'accesso civico a documenti e informazioni obbligatorie senza necessità di motivazione.
- L'istanza può essere presentata telematicamente o presso diversi uffici competenti, inclusi quelli per la trasparenza.
- La PA deve comunicare eventuali controinteressati e gestire le opposizioni entro 10 giorni per garantire la trasparenza del processo.
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni, con l'obbligo di pubblicazione se l'informazione è oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- L'accesso può essere rifiutato per motivi legati alla sicurezza, alla protezione dei dati personali e ad altri interessi legittimi specifici.
Richiesta di accesso civico
Ognuno può richiedere pubblicazioni di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che siano stati omessi.
L’istanza di accesso civico identifica documenti, informazioni p dati richiesti e non richiede motivazione.
Istanza di accesso civico può essere trasmessa telematicamente e presentata:
- ufficio che detiene dati, informazioni p documenti
- ufficio relazioni con il pubblico
- ufficio indicato su “Amministrazione trasparente”
- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto per riproduzione copia.
Comunicazione e opposizione
Per accesso civico, se presenti controinteressati, la PA deve comunicarlo loro con invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o telematica. Entro 10 giorni da ricezione, possibile opposizione.
Decorso termine senza opposizione, PA provvede a richiesta di accesso civico.
Procedimento di accesso civico de concludersi entro 30 giorni, se oggetto di pubblicazione obbligatoria provvede a pubblicazione comunicando link.
In caso di accoglimento dell’istanza nonostante opposizione del contro interessato, la PA lo comunica all’interessato e provvede a trasmettere informazioni al richiedente non prima di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al contro interessato. Rifiuto, differimento e limitazione devono essere motivati.
Rifiuto e ricorso
Nei casi di diniego totale o parziale a accesso civico, il richiedente si può rivolgere a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se accesso negato o differito per protezione dati personali, responsabile chiede a Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni da richiesta. Se risposta negativa richiedente può rivolgersi a Tribunale amministrativo regionale o a difensore civico. Il difensore civico risponde entro 30 giorni da presentazione di ricorso, se ritiene illegittimo diniego o differimento informa richiedente e comunica a PA. Se la PA non conferma diniego o differimento entro 30 giorni, l’accesso è consentito. Si può fare ricorso a risposta del difensore civico entro 30 giorni. Se accesso negato o differito per tutela interessi dati personali, il difensore civico chiede a Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni. Se domanda di accesso accolta, controinteressato può chiedere riesame e presentare ricorso a difensore civico.
Motivi di rifiuto
Accesso civico rifiutato se per evitare pregiudizio concreto a tutela di:
- sicurezza pubblica e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica, stabilità finanziaria ed economica
- conduzione di indagini per reati e perseguimento
- svolgimento attività ispettive
- protezione dati personali
- libertà e segretezza di corrispondenza
- interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali
- segreto di Stato e divieti di accesso o divulgazione
Se limiti riguardano parte dei dati, si deve consentire l’accesso a quello disponibili.
Limiti applicati per idoneo periodo di tempo.
Domande da interrogazione
- Chi può richiedere l'accesso civico ai documenti pubblici?
- Qual è il termine entro cui la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento di accesso civico?
- Cosa deve fare un richiedente in caso di diniego parziale o totale dell'accesso civico?
- Quali sono i motivi per cui l'accesso civico può essere rifiutato?
Chiunque può richiedere pubblicazioni di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che siano stati omessi, senza necessità di motivazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni, e se si tratta di pubblicazione obbligatoria, la PA provvede a pubblicare comunicando il link.
In caso di diniego, il richiedente può rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deve decidere entro 20 giorni, oppure può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico.
L'accesso civico può essere rifiutato per motivi legati alla sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, protezione dei dati personali, e altri interessi come la stabilità finanziaria, le indagini per reati e il segreto di Stato.