Concetti Chiave
- La communio si distingue in due tipi: volontaria, derivante dalla volontà di più persone, e incidentale, che si forma indipendentemente da essa.
- Ciascun condomino nella communio possiede solo una quota ideale del bene comune, senza diritti sull'intero, e può alienare solo la propria parte.
- Il principio del ius accrescendi consente agli altri comproprietari di beneficiare in caso di abbandono della quota da parte di un contitolare.
- In età giustinianea, la manomissione di un servo comune comportava la sua liberazione e la necessità di risarcire gli altri comproprietari.
- La divisione della comunione può essere richiesta da ogni comproprietario, con modalità diverse a seconda che la cosa sia divisibile o indivisibile.
Evoluzione della communio
Affianco al consortium, si sviluppò un altro modello di comproprietà: la communio. Essa poteva essere di due tipi: volontaria, quando la sua costituzione derivava dalla volontà di due o più persone (si pensi, ad esempio, a un contratto comune), o incidentale, quando si determinava indipendentemente dalla volontà dei comproprietari (come ad esempio nel caso della confusione, in cui si aveva la mescolanza fortuita di liquidi appartenenti a diversi titolari).
Diritti e doveri nella communio
A differenza di quanto avveniva nel consortium ercto non cito, nella communio ciascun condomino non era titolare dell’intero bene, bensì solo di una quota (pars). A tal proposito le fonti romane parlano di pars pro in diviso: il concetto di quota determinava i diritti e i doveri di ogni contitolarere in relazione alla cosa di proprietà comune. La quota non era intesa come parte materiale dell’intero, bensì come parte ideale. Ciascun comproprietario non poteva compiere atti di disposizione giuridica che si riflettessero su tutta la cosa; egli aveva la sola facoltà di alienare la propria quota a un terzo che avrebbe preso il suo posto nella comunione o di costituire, sempre in relazione alla quota, un diritto reale minore o un pegno. A tal principio si affiancava il cosiddetto ius accrescendi: nel caso in cui uno dei comproprietari dismettesse la propria quota compiendone derelicto o manomettesse il servo comune, si aveva diritto di accrescimento nei confronti degli altri comproprietari; inoltre, l’abbandono della quota non la rendeva una res nullius, essa veniva invece ripartita fra gli altri comproprietari. Lo stesso valeva per la manomissione del servo comune: egli non veniva liberato ma valeva come derelicto della quota a vantaggio degli altri comproprietari.
Modifiche giustinianee e divisione
In età giustinianea quest’ultimo caso subì una profonda modifica: l’imperatore Giustiniano dispose che, in questo caso, lo schiavo diventava libero e chi lo avesse manomesso era tenuto a corrispondere agli altri comproprietari il valore delle loro quote. Ciascun comproprietario aveva la facoltà di disporre liberamente della cosa comune, senza però comprometterla o deteriorarla; qualora si verificasse quest’ultimo caso ogni altro comproprietario poteva esercitare un diritto di veto (ius prohibendi), che aveva l’effetto di paralizzare l’atto del condomino, il quale, volendo, avrebbe potuto richiedere una decisione generale. In età giustinianea si affermò la regola secondo cui, per le innovazioni del bene comune, si dovesse richiedere il consenso di tutti i comproprietari.
La divisione della comunione poteva essere richiesta da ciascun comproprietario tramite l’actio communi dividundo (azione di divisione della comunione). In tal caso, se la cosa era divisibile ciascuno dei proprietari ne conservava un corrispettivo corrispondente alla sua quota; se la cosa era indivisibile, invece, essa era assegnata ad uno o a più di uno con la conseguente creazione di una nuova communio con un minor numero di partecipanti, i quali erano però tenuti a versare ai precedenti comproprietari un conguaglio in denaro.
Domande da interrogazione
- Quali sono i due tipi di communio e come si differenziano?
- Qual è la differenza principale tra la communio e il consortium ercto non cito?
- Come sono state modificate le regole della communio in età giustinianea?
- Qual è la procedura per richiedere la divisione della communione?
La communio può essere di tipo volontario, derivante dalla volontà di due o più persone, o di tipo incidentale, che si determina indipendentemente dalla volontà dei comproprietari, come nel caso della confusione di beni.
Nella communio, ciascun condomino possiede solo una quota (pars) e non l'intero bene, a differenza del consortium ercto non cito, dove i diritti e doveri sono legati a una proprietà indivisa.
In età giustinianea, se un comproprietario manometteva un servo comune, questo diventava libero e il manomettitore doveva risarcire gli altri comproprietari per le loro quote, mentre il consenso di tutti era necessario per le innovazioni sul bene comune.
La divisione della communione può essere richiesta tramite l’actio communi dividundo; se la cosa è divisibile, ciascun proprietario conserva una parte corrispondente alla sua quota, mentre se è indivisibile, viene assegnata a uno o più comproprietari con un conguaglio in denaro per gli altri.