Concetti Chiave
- Il diritto sindacale in Italia si basa principalmente sugli articoli 39 e 40 della Costituzione, che trattano rispettivamente dell'organizzazione sindacale e del diritto di sciopero.
- Nel tempo, la legislazione ordinaria e le leggi di ratifica hanno rafforzato la base giuridica del diritto sindacale, mentre il diritto comunitario ha iniziato a influenzarlo solo dal 2009 con il Trattato sull’Unione europea.
- L'articolo 39 della Costituzione garantisce la libertà dell'azione sindacale, stabilendo che le organizzazioni sindacali sono libere e senza obbligo di autorizzazione, a patto che rispettino determinati limiti.
- I sindacati non possono essere costituiti come associazioni segrete o perseguire scopi politici militari, in quanto ciò non rispetterebbe i vincoli di liceità previsti dalla Costituzione.
- La libertà di azione sindacale è considerata un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto della legge e dei principi democratici stabiliti dalla Costituzione.
Base giuridica del diritto sindacale
Il diritto sindacale trova la propria base giuridica in due articoli della Costituzione italiana: l’art. 39, dedicato all’organizzazione sindacale e al contratto collettivo generalmente obbligatorio e l’art. 40, incentrato sul diritto di sciopero. L’articolo 39 è rimasto pressoché inattuato, il successivo è stato reso operativo solo in parte, nel 1990.
Evoluzione del diritto sindacale
Nel corso degli anni, la base giuridica del diritto sindacale è stata inoltre rafforzata tramite la legislazione ordinaria, leggi di ratifica e di esecuzione degli accordi internazionali. Il diritto comunitario, invece, non si è interessato al tema fino al 2009, anno in cui è entrato in vigore il Trattato sull’Unione europea. L’articolo 6 del TUE attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea lo stesso valore giuridico dei trattati; l’articolo 28 del CDFUE riconosce i diritti di azione sindacale, negoziazione collettiva e sciopero, che grazie alla valorizzazione realizzata dal TUE sono entrati pienamente a far parte del diritto comunitario.
Libertà dell'azione sindacale
Il nostro ordinamento sancisce l’assoluta libertà dell’azione sindacale: il primo comma dell’art. 39 Cost. sancisce proprio che «l’organizzazione sindacale è libera». Si tratta di una norma precettiva e applicabile nei rapporti intersoggettivi tra privati.
Molti giuristi hanno analizzato il rapporto che intercorre tra l’articolo 39 e l’articolo 18, il quale garantisce la libertà di associazione. I diritti possono associarsi liberamente senza autorizzazione, ma devono rispettare determinati limiti rispetto ai fini e ai modi in cui tale libertà può essere esercitata: in particolare, l’associazione è ammessa se persegue obiettivi non vietati dalla legge penale, se non è segreta e se non mira a scopi politici mediante organizzazione di carattere militare.
La libertà sancita ex art. 39 non è considerata una specificazione o una proiezione della libertà di associazione: il fine sindacale è considerato costituzionalmente lecito, ma se un sindacato è costituito in società segreta o su base politico-militare esso, semplicemente, non è considerato tale, perché non rispecchia i limiti di liceità costituzionalmente previsti.
Domande da interrogazione
- Qual è la base giuridica del diritto sindacale in Italia?
- Come si è evoluto il diritto sindacale nel contesto europeo?
- Quali sono i limiti della libertà di azione sindacale secondo la Costituzione italiana?
La base giuridica del diritto sindacale in Italia è costituita principalmente dall'art. 39, che riguarda l'organizzazione sindacale e il contratto collettivo, e dall'art. 40, che tratta del diritto di sciopero. Tuttavia, l'art. 39 è rimasto inattuato, mentre l'art. 40 è stato parzialmente operativo dal 1990.
Il diritto sindacale ha visto un rafforzamento attraverso la legislazione ordinaria e gli accordi internazionali, con un'importante evoluzione avvenuta nel 2009, quando il Trattato sull'Unione europea ha conferito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea un valore giuridico pari a quello dei trattati, riconoscendo diritti di azione sindacale e negoziazione collettiva.
La libertà di azione sindacale, sancita dall'art. 39 della Costituzione, è assoluta, ma deve rispettare determinati limiti, come non perseguire obiettivi vietati dalla legge penale, non essere segreta e non avere scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.