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Concetti Chiave

  • L'articolo 8 della Costituzione italiana garantisce la libertà delle confessioni religiose, consentendo loro di organizzarsi secondo i propri statuti, senza contrastare l'ordinamento giuridico.
  • Il principio di laicità afferma che lo Stato è neutrale e non interferisce nelle questioni religiose, ma riconosce la religione come un valore significativo per i cittadini.
  • Le confessioni religiose non cattoliche hanno diritto a una regolamentazione specifica, ma non godono della stessa protezione legale della confessione cattolica.
  • Il principio separatista, sancito dall'articolo 19, esclude l'ingerenza reciproca tra Stato e Chiesa, mantenendo l'autonomia confessionale.
  • Il finanziamento delle confessioni religiose avviene attraverso l'8 x 1000, che permette ai contribuenti di scegliere se destinare fondi alla Chiesa o a scopi umanitari, esteso anche ad altre confessioni con intese statali.

Nozioni di diritto e religione

In questo appunto di diritto per le scuole superiori si descrivono bene le nozioni di diritto e religione, con tanto di definizioni e caratteristiche principali. Si descrive l'articolo 8 costituzione: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ci organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” in particolare e anche altri come l'articolo 19.

Articolo 8 della Costituzione

art.8 Costituzione: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ci organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. descrizione del diritto e della religioneI loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Accanto alla confessione cattolica sono previste confessioni non cattoliche. Il 2°c. ha portata generale, ricomprende tutte le confessioni, anche quella cattolica. Non c’è dichiarazione di uguaglianza per le confessioni non cattoliche. Il principio di uguaglianza (art.3) vale a livello personale: tutte le persone, in quanto cittadini, sono uguali davanti alla legge. A livello collettivo ci possono essere trattamenti diversi. Il nostro costituente ha voluto dare una regolamentazione specifica alle confessioni religiose. Ogni confessione ha una regolamentazione specifica. Non c’è uguaglianza delle confessioni davanti alla legge. L’uguaglianza riguarda la sfera delle libertà, non solo libertà individuale, ma anche della singola confessione. Il grado di libertà deve essere assicurato in maniera uguale per tutte le confessioni religiose. C’è anche diversa tutela penale: infatti, la confessione cattolica è più tutelata rispetto alle altre confessioni. Il contribuente è stato invitato a scegliere se riservare l’8 x 1000 del gettito fiscale allo Stato per scopi umanitari o alla Chiesa per scopi religiosi (l’Accordo del 1984 era seguito da legge relativa ai rapporti finanziari tra Stato e Chiesa). Questa offerta è stata poi estesa alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato (si è creata uniformità di trattamento). L’art.8, 1°c.va affiancato all’art.19 per non creare diversità nella sfera di libertà riconosciuta alle singole confessioni. Art.8, 2°c.: autonomia delle confessioni religiose.

nozioni di diritto pubblico e di diritto privato

Principio separatista e laicità

Articolo 19: principio separatista; esclude l’ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa ed esclude un accordo delle due istituzioni su materie comuni. L’art.8, 2°c., anche se in forma meno solenne, ribadisce lo stesso concetto: si tratta del principio dell’autonomia confessionale. Lo Stato può occuparsi dei suoi cittadini, ma non può entrare nella loro sfera religiosa, perché è stato laico e la religione rileva solo come fatto sociale. Anche le confessioni non cattoliche devono essere protette dall’ingerenza statale. L’unico limite alla libertà religiosa è il buon costume. Il principio di laicità dello Stato è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale come principio supremo dell’ordinamento giuridico. Lo Stato è neutrale di fronte alle espressioni del sentire religioso, ma non indifferente. La laicità non è laicismo, lo Stato non ha un atteggiamento aggressivo né difensivo nei confronti della religione, che è un valore positivo e riguarda una parte significativa dei cittadini. Il principio di laicità si ricava da altri articoli: dall’art.2, che ha una doppia valenza, riferendosi alle formazioni sociali, che comprendono anche le confessioni religiose in cui si forma la personalità dei cittadini; dall’art.20, che riguarda strettamente le confessioni di carattere religioso (principio di uguaglianza degli enti ecclesiastici); alcuni provvedimenti tolsero personalità giuridica agli enti ecclesiastici ed espropriarono i beni che costituivano patrimonio degli enti (legislazione punitiva).

Conflitti tra Stato e Chiesa

Negli anni cinquanta la Chiesa cattolica temeva l’espansione del regime comunista e prevedeva la scomunica di quanti aderivano al partito comunista. A Prato una donna iscritta a tale partito si vide rifiutare la comunione e si appellò al giudice dello Stato che declinò la sua competenza. A Prato due giovani cattolici celebrarono matrimonio civile – che per la Chiesa cattolica non è valido matrimonio – e il vescovo in una lettera pastorale dichiarava che i due giovani dovevano essere considerati non sposati ma concubini e quindi pubblici peccatori. Tale lettera per ordine del vescovo doveva essere letta la domenica alla fine della messa. I due interessati accusarono di diffamazione il vescovo di Prato, di aver violato la loro libertà personale. Il vescovo riteneva di aver agito come guida di un popolo di fedeli per richiamarli alla soggezione al diritto della Chiesa. Il vescovo fu condannato dal Tribunale di prima istanza ed assolto in appello. Egli, seppure in maniera eccessiva, era rimasto nell’ambito delle sue prerogative come autorità religiosa per rilevare una situazione grave per la Chiesa. Lo Stato non può valutare la bontà dell’azione, ma valutando in modo oggettivo il comportamento del vescovo è violazione dei diritti inviolabili. Tali comportamenti devono essere repressi e colpiti da sanzioni penali e non giustificati dalla sanzione religiosa. La legge penale in queste circostanze è punto di riferimento più preciso.

Caratteristiche del diritto romano

Caratteristiche furono: l’esclusivismo romano-nazionale, la pluralità dei sistemi normativi, la sua eccezionale produttività, per la necessità andare incontro a nuove esigenze della sua vita sociale. Nucleo essenziale della r.n.divenne il ius civile Romanorum, complesso di principi di comportamento uguale per tutti i Romani, risultante delle confluenze tra i.Q., i.l.v. e dell’interpretatio. L’ord. fu costituito con le norme poste con le leges publicae. (ius publicum) Fu creato lo ius novum ad opera del pretore urbano, per regolare i rapporti commerciali tra romani e stranieri, non previsto nello i.c.v. Nella f.di crisi si sentì l’inadeguatezza delle fonti portò alla produzione di nuovo diritto, per il quale si attivarono i praetor urbanus, lo i. honorarium.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio di uguaglianza delle confessioni religiose secondo l'articolo 8 della Costituzione?
  2. L'articolo 8 stabilisce che tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge, ma non garantisce uguaglianza tra di esse, poiché la confessione cattolica gode di una maggiore tutela rispetto alle altre (testo).

  3. Come si articola il principio di laicità dello Stato in relazione alle confessioni religiose?
  4. Il principio di laicità, sancito dalla Corte Costituzionale, implica che lo Stato non interferisca nella sfera religiosa e che le confessioni, comprese quelle non cattoliche, siano protette dall'ingerenza statale (testo).

  5. Qual è il ruolo dell'articolo 19 nella separazione tra Stato e Chiesa?
  6. L'articolo 19 esclude l'ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa, affermando il principio di autonomia confessionale, che è ribadito anche dall'articolo 8 (testo).

  7. In che modo il sistema fiscale italiano si relaziona con le confessioni religiose?
  8. I contribuenti possono destinare l'8 per mille del gettito fiscale alla Chiesa o a scopi umanitari, e questa opzione è stata estesa anche alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un'intesa con lo Stato (testo).

  9. Quali conflitti tra Stato e Chiesa sono stati evidenziati negli anni cinquanta?
  10. Negli anni cinquanta, la Chiesa cattolica temeva l'espansione del comunismo, portando a scomuniche e conflitti legali, come nel caso di una donna rifiutata dalla comunione per la sua adesione al partito comunista (testo).

Domande e risposte

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