Concetti Chiave
- Le leggi ordinarie sono atti deliberati dal Parlamento e possono modificare o abrogare disposizioni vigenti, tranne quelle di rango costituzionale.
- I decreti legislativi, emanati dal Governo sulla base di leggi-delega, hanno forza di legge senza necessità di ratifica parlamentare.
- Il referendum abrogativo consente di abrogare leggi esistenti, creando un vincolo per il legislatore ordinario per un periodo limitato di cinque anni.
- I regolamenti parlamentari, legittimati da una riserva di competenza, non sono soggetti al controllo della Corte Costituzionale, garantendo l'indipendenza delle Camere.
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere emesse in situazioni eccezionali e devono rispettare requisiti di motivazione e pubblicità.
Indice
Quali sono la definizione e le caratteristiche delle leggi ordinarie?
Per leggi ordinarie si intendono gli atti deliberati dal Parlamento, secondo il procedimento disciplinato, dagli articoli 70 e ss. della Costituzione, e più ampiamente dai regolamenti parlamentari.
In particolare la legge:
• è idonea a modificare o abrogare, nell'ambito della sua competenza, qualsivoglia disposizione vigente, fatta eccezione per quelle di rango costituzionale;
• è in grado di resistere all'abrogazione e alla modificazione da parte di fonti ad essa subordinate;
• può essere soggetta al controllo di conformità alla Costituzione e alle altre disposizioni di rango costituzionale soltanto da parte della Corte costituzionale;
• può essere sottoposta a referendum abrogativo ex articolo 75 Cost.
Un principio basilare è l'irretroattività delle leggi in ambito penale, infatti, secondo quanto dispone l'articolo 25 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».
Decreti legislativi e decreti-legge
Gli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi o delegati
I Decreti delegati o decreti legislativi, sono atti aventi forza di legge emessi dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento. Di regola, il Parlamento ricorre a tale delega quando la materia da disciplinare richiede un certo grado di specializzazione, oppure quando la disciplina da introdurre necessiti di essere trattata in modo unitario ed omogeneo. Da notare che ciò che viene delegato al Governo non è il potere legislativo bensì il solo esercizio della funzione legislativa. Essi una volta emessi e entrati in vigore, hanno efficacia e non richiedono controlli nè ratifiche da parte del Parlamento.
L'art. 77 Cost. dispone che in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può, sotto la sua responsabilità, adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, ma il giorno stesso deve presentarsi alle Camere per la conversione, queste ultime, anche se sono sciolte vengono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. In base al medesimo articolo della Costituzione, il decreto-legge dovrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni o perdere la sua efficacia sin dall'inizio. Quasi mai, però, le Camere riescono a rispettare tali termine, soprattutto a causa delle lungaggini parlamentari e delle divisioni in seno alle maggioranze. Di fronte all'inerzia del legislatore, il Governo ha cominciato a riprodurre in nuovi decreti il contenuto dei decreti non convertiti in 60 giorni, eventualmente tenendo conto degli emendamenti approvati dalle Camere.
Referendum abrogativo e vincoli legislativi
Il referendum abrogativo dispone della capacità di innovare il diritto oggettivo in negativo, in quanto abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge. L'abrogazione deve essere, proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, assumendo così il carattere di atto dello Stato avente forza di legge.Una volta intervenuta l'abrogazione, si ritiene comunemente che si costituisca un vincolo preclusivo nei confronti del legislatore ordinario, in omaggio al principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.). Al Parlamento sarà, quindi, precluso introdurre una disciplina che ricalchi i principi ispiratori e i contenuti essenziali della vecchia disciplina. Tale vincolo, però, non può essere permanente: in dottrina si propende per una durata pari ad una legislatura o comunque per un periodo di cinque anni, durante i quali non può essere neppure riproposta la richiesta referendaria bocciata dal corpo elettorale (art. 38 legge 352/1970).
Regolamenti parlamentari e ordinanze
Si tratta di fonti separate che trovano la loro legittimazione in una riserva di competenza costituzionalmente riconosciuta a ciascuna Camera.
Tali regolamenti non sono soggetti al sindacato della Corte Costituzionale (art. 134 Cost.). Alle Camere è, infatti, riconosciuta l’indipendenza nei confronti di ogni altro potere: per questo motivo deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64 Cost.Sono fonti di produzione normativa cd secondaria sono definiti dalla dottrina più autorevole come atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi. I regolamenti, possono essere di diverso tipo di esecuzione, attuazione e integrazione, organizzazione, ministeriali.
Le ordinanze Sono atti mediante i quali la P.A. impone ordini, obblighi, divieti, circostanziati e generalmente riferiti a determinati destinatari. All'interno della categoria delle ordinanze un posto di prim'ordine è rappresentato dalle ordinanze c.d. contingibili e urgenti varate in casi particolarmente urgenti per far fronte a situazioni per le quali, data l'eccezionalità della situazione, il legislatore non ha previsto strumenti tipici di intervento. Possono essere emanate da taluni organi della p.a. in casi eccezionalie di particolare gravità e possono comportare anche deroghe all'ordinamento vigente. Tale potere deve essere espressamente conferito da una norma di legge e deve essere: motivato, proporzionante, reso pubblico e per far fronte ad un pericolo incombente. Il potere di emanazione è conferito al Sindaco quale ufficiale di governo (o il Prefetto in caso di inerzia) per emergenze sanitarie o di igiene pubblica; al Prefetto quale autorità di pubblica sicurezza; Ministro per la salute; Presidente della giunta regionale; Presidente del consiglio dei Ministri per interventi che conseguono alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali.
Gran parte della dottrina e della giurisprudenza concordano nel non ritenerle fonti del diritto in senso proprio ma atti amministrativi formalmente e sostanzialmente normativi poiché non avrebbero la capacità di innovare stabilmente l'ordinamento giuridico e all'atto giuridico mancherebbe il carattere dell'astrattezza.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di leggi ordinarie secondo la Costituzione?
- Qual è la definizione di leggi ordinarie secondo la Costituzione?
- Qual è il ruolo dei decreti legislativi nel processo legislativo?
- Qual è il principio dell'irretroattività delle leggi in ambito penale?
- Come funziona il referendum abrogativo in Italia?
- Cosa sono i decreti legislativi e come vengono emessi?
- Qual è la differenza tra regolamenti parlamentari e ordinanze?
- Qual è la funzione del referendum abrogativo?
- Qual è il principio dell'irretroattività delle leggi in ambito penale?
- Qual è la differenza tra regolamenti parlamentari e ordinanze?
Le leggi ordinarie sono atti deliberati dal Parlamento, disciplinati dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione, e possono modificare o abrogare disposizioni vigenti, eccetto quelle di rango costituzionale.
Le leggi ordinarie sono atti deliberati dal Parlamento, disciplinati dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione, e possono modificare o abrogare disposizioni vigenti, eccetto quelle di rango costituzionale.
I decreti legislativi, emessi dal Governo su delega del Parlamento, hanno forza di legge e non richiedono controlli o ratifiche da parte del Parlamento, servendo a disciplinare materie che necessitano di specializzazione.
Secondo l'articolo 25 della Costituzione, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, garantendo così il principio di irretroattività.
Il referendum abrogativo consente di abrogare leggi esistenti e, una volta proclamato, crea un vincolo per il legislatore ordinario, impedendo l'introduzione di norme simili per un periodo di cinque anni.
I decreti legislativi sono atti aventi forza di legge emessi dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento, utilizzati quando la materia richiede specializzazione o un trattamento unitario.
I regolamenti parlamentari sono fonti normative legittimate dalla Costituzione e non soggette al controllo della Corte Costituzionale, mentre le ordinanze sono atti amministrativi che impongono obblighi e divieti in situazioni di emergenza.
Il referendum abrogativo consente di abrogare disposizioni di leggi esistenti, creando un vincolo per il legislatore ordinario che non può riproporre la stessa disciplina per un periodo di cinque anni.
Secondo l'articolo 25 della Costituzione, nessuno può essere punito se non in base a una legge che è entrata in vigore prima del fatto commesso, garantendo così il principio di irretroattività.
I regolamenti parlamentari sono fonti normative legittimate da una riserva di competenza costituzionalmente riconosciuta, mentre le ordinanze sono atti amministrativi che impongono obblighi e divieti in situazioni di emergenza, senza essere considerate fonti del diritto in senso proprio.