Concetti Chiave
- Il dovere di fedeltà alla Repubblica, sancito dall'art. 54, è un obbligo fondamentale per tutti i cittadini e richiede l'osservanza della Costituzione e delle leggi.
- Il giuramento di fedeltà è obbligatorio per gli stranieri naturalizzati italiani, come stabilito dalla legge 91/1992, e rappresenta una manifestazione di adesione ai valori repubblicani.
- Il secondo comma dell'art. 54 prevede che chi esercita funzioni pubbliche debba adempiere ai propri doveri con disciplina e onore, con la possibilità di prestare un giuramento specifico.
- Diverse cariche pubbliche, come il capo dello Stato e i membri del governo, sono tenute a prestare giuramento, mentre membri del Parlamento e professori universitari ne sono esenti per tutelare la libertà di insegnamento e ricerca.
- Il dovere di fedeltà non può essere invocato per limitare le libertà garantite dalla Costituzione, a differenza di altri ordinamenti che possono imporre restrizioni in base alla fedeltà politica.
Dovere di fedeltà alla Repubblica
Il primo comma dell’art. 54 sancisce il dovere di «essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi»: esso è obbligo primario per tutti i cittadini (tanto che la l. 91/1992 prevede che l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza agli stranieri naturalizzati italiani sia subordinata al giuramento di fedeltà, «manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani»: sent. 258/2017). Formule analoghe in altri ordinamenti (ad esempio in Germania) sono a fondamento di una legislazione posta a «protezione della democrazia», fino a escludere dalla vita politica partiti portatori di ideologie contrarie ai principi costituzionali e dall’impiego pubblico (in particolare dall’insegnamento) persone della cui «fedeltà costituzionale» vi sia ragione di dubitare. Peraltro, la Costituzione tedesca sancisce anche il diritto di resistenza di ogni cittadino contro chiunque tenti di sopprimere l’ordinamento costituzionale (in mancanza di altri rimedi).
Giuramento e limitazioni delle libertà
Da noi si ritiene che il dovere di fedeltà, in quanto dovere politico, non possa essere invocato a fondamento di limitazioni alle libertà costituzionalmente garantite. Tuttavia il secondo comma dell’art. 54, rivolto a coloro che esercitano funzioni pubbliche, da un lato richiama il dovere ulteriore di «adempierle con disciplina e onore», dall’altro prevede che la legge possa imporre uno specifico giuramento (che può ben includere l’impegno di fedeltà alla Repubblica).
Cariche pubbliche e giuramento
Le cariche pubbliche tenute al giuramento (formulato in modo diverso) sono numerose, a partire dal capo dello Stato e dai membri del governo, passando per i consiglieri delle regioni a statuto speciale, i giudici della Corte costituzionale, i magistrati e alcune altre categorie di dipendenti pubblici, i sindaci. Non giurano invece, diversamente da quanto prevedeva lo Statuto albertino, i membri del Parlamento. Non giurano nemmeno i professori universitari, per non limitarne la libertà di insegnamento e di ricerca: ciò anche per reazione al giuramento di fedeltà al fascismo imposto nel 1931.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del dovere di fedeltà alla Repubblica secondo l'art. 54 della Costituzione?
- Come si relaziona il giuramento di fedeltà con le libertà costituzionalmente garantite?
- Quali sono le cariche pubbliche tenute al giuramento di fedeltà e quali eccezioni esistono?
Il dovere di fedeltà alla Repubblica, sancito dal primo comma dell'art. 54, è un obbligo primario per tutti i cittadini, che implica l'osservanza della Costituzione e delle leggi. Questo dovere è fondamentale anche per la concessione della cittadinanza agli stranieri naturalizzati, subordinata al giuramento di fedeltà (l. 91/1992).
Si ritiene che il dovere di fedeltà non possa giustificare limitazioni alle libertà garantite dalla Costituzione. Tuttavia, per coloro che esercitano funzioni pubbliche, la legge può imporre un giuramento che include l'impegno di fedeltà alla Repubblica, come previsto dal secondo comma dell'art. 54.
Diverse cariche pubbliche, come il capo dello Stato, i membri del governo e i giudici, sono tenute al giuramento di fedeltà. Tuttavia, i membri del Parlamento e i professori universitari non sono soggetti a tale giuramento, per non limitare la loro libertà di insegnamento e ricerca, in risposta al giuramento imposto durante il fascismo.