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Concetti Chiave

  • I sistemi misti si formano attraverso l'imitazione o la ricezione parziale di modelli-prototipo, non seguendo un'unica struttura.
  • Il modello austriaco, basato su una matrice kelseniana, attribuisce il sindacato di legittimità a corti costituzionali, risultando accentrato e producendo sentenze efficaci erga omnes.
  • Il modello francese prevede un controllo di costituzionalità esercitato da un organo politico privo di natura giurisdizionale, il Consiglio Costituzionale, in via principale e preventiva.
  • Il modello statunitense presenta variabili che includono sia un controllo esclusivo da parte di un organo al vertice che una fusione di controllo accentrato e diffuso con giudici comuni.
  • Le variabili del modello austriaco si distinguono in europea, con controllo esclusivo da parte delle Corti Costituzionali, e europea-americana, dove anche i giudici comuni possono esercitare il sindacato di costituzionalità.

Sistemi misti e modelli generali

Esistono esperienze che non recepiscono in toto i modelli-prototipo e che si configurano come sistemi misti, formatisi per imitazione o ricezione parziale.

Si individuano tre modelli generali cui far riferimento: il primo puro e accentrato (modello austriaco), i secondi duali, ossia nascenti da fusione di controllo diffuso e accentrato (modelli europeo e statunitense).

I modelli da tener in considerazione sono quelli che si basano sull’attribuzione della competenza di giudizio ad una Corte Costituzionale o ad una sua sezione specializzata, ovvero ad un Consiglio Costituzionale.

Modello austriaco e sue variabili

Modello austriaco: modello puro, di matrice kelseniana, fondato sull’attribuzione a corti costituzionali del sindacato di legittimità costituzionale. Modello a giudizio accentrato, sia astratto che concreto, sia preventivo che successivo, destinato a produrre sentenze efficaci erga omnes. Modello adottato anche da Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Corea del Sud, Cile…

Il modello austriaco si articola in due variabili: una europea (Italia, Austria, Germania, Spagna), in cui il controllo è effettuato esclusivamente dalle Corti Costituzionali, e una europea-americana (Portogallo, Ecuador, Perù), in cui anche i giudici comuni hanno il potere di sottoporre le norme a sindacato diffuso di costituzionalità.

Modello francese e statunitense

Modello francese: modello caratterizzato dall’attribuzione del controllo di costituzionalità ad un organo speciale e politico (Consiglio Costituzionale), dunque privo di natura giurisdizionale, che lo esercita in via principale e preventiva. Modello adottato, oltre che dalla Francia, da Costa d’Avorio e Senegal, Libano e Cambogia.

Modello statunitense: tale modello prevede una variabile europea ed una europea-americana. Per la variabile europea, il giudizio è esercitato in via definitiva o esclusiva da un organo al vertice dell’apparato giudiziario. Tale modello è adottato da Belgio, Costa Rica e Nicaragua.

Nella variabile europea-americana si ha, invece, la fusione del controllo accentrato e diffuso: accanto ad una Corte Suprema operano i giudici comuni. Tale modello è adottato da Grecia, Svizzera, El Salvador e Honduras.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali modelli di controllo di costituzionalità descritti nel testo?
  2. Il testo identifica tre modelli generali: il modello austriaco (puro e accentrato), i modelli duali (europeo e statunitense) e il modello francese, ognuno con caratteristiche specifiche riguardanti l'attribuzione della competenza di giudizio.

  3. In che modo si differenziano le variabili del modello austriaco?
  4. Il modello austriaco si articola in due variabili: una europea, dove il controllo è effettuato esclusivamente dalle Corti Costituzionali (ad esempio, Italia e Germania), e una europea-americana, dove anche i giudici comuni possono sottoporre le norme a sindacato di costituzionalità (come in Portogallo e Ecuador).

  5. Qual è la peculiarità del modello francese di controllo di costituzionalità?
  6. Il modello francese è caratterizzato dall'attribuzione del controllo di costituzionalità a un organo speciale e politico, il Consiglio Costituzionale, che esercita il controllo in via principale e preventiva, senza avere natura giurisdizionale.

Domande e risposte

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