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Concetti Chiave

  • La requisizione dei tabulati telefonici dei privati richiede un decreto motivato del pubblico ministero, distinto dalle intercettazioni tradizionali.
  • Per contrastare il terrorismo internazionale, le intercettazioni necessitano dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica su richiesta delle autorità competenti.
  • Le garanzie previste dall'art. 15 si applicano anche alle comunicazioni online, ma la loro efficacia varia a seconda del tipo di servizio utilizzato.
  • Servizi come email e messaggistica istantanea hanno un chiaro requisito di determinatezza, mentre newsgroup e social network presentano maggiori complessità.
  • Le modalità di utilizzo dei servizi online possono essere limitate dai gestori, in risposta a comportamenti non conformi alle regole stabilite.

Requisizione dei tabulati telefonici

La giurisprudenza si esprime in modo singolare per ciò che attiene la possibilità di requisire i tabulati telefonici dei privati. Il termine «tabulato» si riferisce ai dati esteriori delle comunicazioni telefoniche (utenze chiamate e chiamanti, orari e durata delle telefonate, ma anche spostamenti personali del possessore di apparecchio di telefonia mobile). Infatti, la giurisprudenza costituzionale (v. sentt. 81/1993 e 281/1998) li ha ricondotti all’ambito applicativo dell’art. 15, ma escludendo che ad essi si applichi la stessa disciplina prevista per le intercettazioni: per l’acquisizione dei tabulati è sufficiente un decreto motivato del pubblico ministero (v. art. 132 d.lgs. 196/2003).

Intercettazioni e terrorismo internazionale

Una disciplina particolare delle intercettazioni (anche ambientali) come misura per contrastare il terrorismo internazionale è stata introdotta dall’art. 5 del d.l. 374/2001, per acquisire informazioni volte a prevenire la commissione di reati. In questi casi è prevista l’autorizzazione del solo procuratore della Repubblica, su richiesta del ministro dell’interno o dell’autorità di pubblica sicurezza; il loro contenuto non è comunque utilizzabile nel processo penale, ma solo a fini investigativi.

Garanzie per le comunicazioni online

Problemi sorgono in relazione all’applicabilità delle garanzie ex art. 15 alle nuove forme di comunicazione tramite reti informatiche (in particolare tramite Internet): la l. 547/1993 le ha equiparate a quelle tradizionali, estendendo ad esse la disciplina penale dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti (v. art. 623-bis c.p.). Tuttavia, se si pensa al complesso dei servizi forniti dalla rete, appare chiara la necessità di verificare, nelle singole applicazioni, la sussistenza del requisito della determinatezza dei soggetti coinvolti. Se tale determinatezza è infatti evidente per servizi come la posta elettronica (email) e gli indirizzari elettronici (mailing list), così come la messaggistica istantanea, sembra però esserlo meno nel caso della partecipazione a gruppi di discussione in rete (newsgroup e forum) e a forme di comunicazione collettiva a distanza (chat room). Ancor diverso, potenzialmente, è il caso dei social network. In ogni caso, le concrete modalità di utilizzo dei servizi in rete sono spesso limitate sul piano contrattuale, attraverso la previsione di forme di controllo e intervento da parte degli stessi gestori in presenza di comportamenti non conformi alle finalità e agli obblighi specificamente sottoscritti.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra requisizione dei tabulati telefonici e intercettazioni?
  2. La requisizione dei tabulati telefonici richiede un decreto motivato del pubblico ministero, mentre le intercettazioni, specialmente in contesti di terrorismo, necessitano solo dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica su richiesta del ministro dell'interno (come indicato nel testo).

  3. Come vengono trattate le comunicazioni online rispetto alle garanzie di inviolabilità?
  4. Le comunicazioni online sono equiparate a quelle tradizionali dalla legge 547/1993, ma la loro applicabilità alle garanzie ex art. 15 richiede una verifica della determinatezza dei soggetti coinvolti, che può variare a seconda del servizio utilizzato (come evidenziato nel testo).

  5. Quali limitazioni possono influenzare l'uso dei servizi di comunicazione online?
  6. Le modalità di utilizzo dei servizi online sono spesso soggette a limitazioni contrattuali, con forme di controllo e intervento da parte dei gestori in caso di comportamenti non conformi, come descritto nel testo.

Domande e risposte

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