Concetti Chiave
- Il contratto a termine ha una scadenza e offre flessibilità all'impresa, mantenendo le caratteristiche di un rapporto di lavoro ordinario.
- L'assunzione a termine è possibile per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, sempre documentate e verificabili.
- È prevista la proroga del contratto una sola volta, fino a una durata complessiva di 3 anni, con consenso del lavoratore e per ragioni oggettive.
- I contratti collettivi possono fissare limiti specifici e prevedere eccezioni in casi particolari, come avvio di nuove attività o ragioni di stagionalità.
- I lavoratori a termine hanno diritto alla parità di trattamento e formazione adeguata, con possibilità di diritti di precedenza nelle nuove assunzioni.
Contratti a termine e flessibilità
E' il contratto al quale si appone una scadenza. Il d.lgs. 276/2003 ha sostituito integralmente le precedenti norme. L'utilizzabilità del rapporto di lavoro a termine è praticamente priva di alcuna limitazione. E' utilizzabile dall'impresa che desidera maggiore flessibilità ma intende stipulare un contratto che conserva le caratteristiche dell'ordinario rapporto di lavoro. L'impresa che cerca l'assoluta flessibilità può utilizzare il contratto di somministrazione, nel quale il rapporto non intercorre col lavoratore ma con l'agenzia di somministrazione di lavoro interinale.
Limitazioni e condizioni per l'uso
L'assunzione a termine è sempre possibile a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, semprechè risultino da atto scritto e siano verificabili (cioè esistano per come sono state apprezzate dal datare). La copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 5 giorni. L'atto scritto non è necessario se il rapporto non va oltre i 12 giorni. Non può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero ovvero se l'azienda non ha effettuato la valutazione rischi ex 626/94, ha licenziato collettivamente nei sei mesi precedenti od ha usufruito di trattamenti di integrazione salariale. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi per l'esecuzione di speciali servizi non superiori a 3 giorni non è richiesta la sussistenza di particolari ragioni né l'indicazione nel contratto.
Eccezioni e proroghe contrattuali
I contratti collettivi potranno fissare limiti. Sono comunque esentati da ogni limite i contratti stipulati:
a)in fase di avvio di nuove attività, per i tempi che saranno definiti dai CCNL.
b) Per ragioni di carattere sostitutivo
c) Per ragioni di stagionalità
d) Per intensificazione dell' attività in particolari periodi
e) Per programmi radiotelevisivi
f) Al termine di stages o tirocini per facilitare l'ingresso dei giovani
g)Con lavoratori oltre 55 anni per servizi predeterminati a carattere straordinario od occasionale.
h)per ogni altra per il quale il contratto non supera i sette mesi.
Il contratto può essere prorogato una sola volta col consenso del lavoratore per ragioni oggettive quando si riferisca alla stessa attività e per la durata complessiva di 3 anni. E' invece possibile, secondo il Ministero del Welfare, un indefinito numero di rinnovi, semprechè separati dagli intervalli temporali ex art. 5, 3° comma, d. lgs. 368/01 (dieci giorni dalla scadenza per contratti di durata fino a 6 mesi - venti giorni per contratti oltre sei mesi). Se la riassunzione avviene senza il rispetto della soluzione di continuità, il contratto si considera a tempo indeterminato. In caso di prosecuzione del rapporto per oltre 20 giorni se inferiore a 6 mesi o per oltre 30 giorni se superiore a 6 mesi, si converte in contratto a tempo indeterminato. Per proroga o prosecuzione è in ogni caso dovuta una maggiorazione della retribuzione. Il lavoratore a termine ha diritto alla parità di trattamento, ad adeguata formazione, ed i contratti collettivi possono prevedere un diritto di precendenza per nuove assunzioni ed un diritto di informazione sui nuovi posti vacanti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali caratteristiche del contratto a termine?
- Quali sono le condizioni necessarie per l'assunzione a termine?
- In quali casi i contratti collettivi possono fissare limiti all'uso dei contratti a termine?
- Quali sono le regole per la proroga e il rinnovo dei contratti a termine?
Il contratto a termine è un contratto di lavoro con una scadenza, privo di limitazioni significative per l'utilizzo, e mantiene le caratteristiche dell'ordinario rapporto di lavoro, come stabilito dal d.lgs. 276/2003.
L'assunzione a termine è possibile per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, documentate per iscritto. Non è necessaria la forma scritta se il contratto dura meno di 12 giorni, ma non può sostituire lavoratori in sciopero o in caso di licenziamenti collettivi recenti.
I contratti collettivi possono stabilire limiti, ma sono esentati da tali limiti in specifiche situazioni, come avvio di nuove attività, ragioni sostitutive, stagionalità, o per programmi radiotelevisivi, tra gli altri.
La proroga è consentita una sola volta con il consenso del lavoratore, per un massimo di 3 anni. Rinnovi indefiniti sono possibili, purché rispettino intervalli di tempo specifici. Se non si rispetta la continuità, il contratto diventa a tempo indeterminato.