Parte I: Il sistema teatrale italiano
Teatro all'italiana e teatri all'italiana
Carattere itinerante del teatro italiano: causa ed effetto:
- Presenza di una rete articolata di teatri storici (definiti all'italiana) segnati da:
- Origine seicentesca
- Idea scenica illusionistica
- Divisione del pubblico per censo (comunque pubblico libero e pagante, in contrapposizione con il pubblico del teatro di corte)
- Tradizione del melodramma
Queste strutture hanno condizionato il nostro modo di pensare lo spettacolo, le modalità di partecipazione, l'identificazione e l'evoluzione del pubblico.
Teatro e stato: principi, storia e cronaca
Il settore dello spettacolo raggruppa le aziende che soddisfano bisogni di svago attraverso la produzione e la distribuzione di eventi singoli ed organizzati all'interno di strutture stabili.
Caratteristiche:
- Intangibilità
- Irripetibilità
- Non durevolezza
- Partecipazione contestuale del pubblico durante la fase di erogazione/produzione
Motivazioni e presupposti contemporanei dell'intervento contributivo pubblico a favore del teatro:
- Il teatro d'arte: una produzione teatrale di qualità non può essere realizzata se non a condizione dell'emancipazione dai condizionamenti del mercato. È difficile che una realtà teatrale che persegue finalità d'arte possa vivere contando solo sul botteghino
- La dimensione democratica: teatro come servizio sociale. Nella società moderna e democratica, fondata su margini sempre più estesi di tempo libero, si è configurato un vero e proprio diritto alla cultura
- La specificità economica: le caratteristiche dello spettacolo dal vivo (non riproducibile) rendono sempre più difficile la copertura dei costi, in particolare nel confronto e nella concorrenza con lo spettacolo tecnicamente riproducibile (morbo di Baumol. Sindrome dei costi.)
Tutti gli economisti individuano possibili correttivi, sostitutivi o integrativi dell'intervento pubblico, per mettere a riparo il settore dalla catastrofe annunciata:
- Sponsorizzazione: collegamento tra l'immagine di un'azienda e un evento a fronte di contributi o altre forme di sostegno
- Dimensione aziendale della produzione e tutte le forme possibili di ottimizzazione e controllo di gestione
- Nuove aree di mercato e un ricorso intensivo a quelle consolidate: maggiore sfruttamento delle produzioni, utilizzo a tempo pieno della sala, servizi accessori, collegamento con altri settori, merchandising
Due conseguenze:
- Il finanziamento pubblico non è una necessità economica in assoluto (senza i presupposti della qualità artistica e della dimensione democratica, quello della specificità economica del settore non è una giustificazione sufficiente)
- Il mercato nella sua accezione più estensiva non è una variabile secondaria nell'individuazione della necessità dell'intervento pubblico.
Orientamento recente in Europa: conferma del sostegno al teatro, ma chiedendo alle organizzazioni culturali precisi riscontri in termini di economicità e efficacia, e criteri rigorosamente selettivi e concorrenziali. L'intervento pubblico può riguardare le diverse espressioni dello Stato, centrali e periferiche.
Forme di intervento:
- Contributi erogati a favore di realtà di spettacolo
- Istituzione diretta di propri strumenti operativi
- Con forme di agevolazione fiscali, previdenziali o affini
In Italia sono state adottate contestualmente tutte queste forme.
1921: primo intervento contributivo a favore del teatro. Il sostegno si rinnova con regolarità negli anni del regime, ma sempre in funzione di salvataggio (operato sempre più selettivamente e su basi politiche). Questi criteri lasceranno una traccia significativa anche nei provvedimenti del dopoguerra:
- Visione dell'intervento dello Stato come assistenziale
- No distinzione tra pubblico e privato
- Modello funzionale che recepisce o asseconda i piccoli assestamenti del sistema, senza individuare obiettivi e disegni programmatici
1949: inizia l'era delle circolari annuali (fino al 1999): provvedimenti amministrativi, emanati annualmente, la cui funzione è quella di elencare le tipologie dei soggetti ammessi ai contributi, specificando i requisiti richiesti. In assenza di una legge hanno bene o male governato il teatro. Principale problema: definire un metodo che consenta di quantificare equamente i contributi, operando una sintesi tra elementi quantitativi (misurabili) e qualitativi (opinabili, ma inevitabili). Mezzo adottato: definizione di parametri, alcuni comuni altri variabili secondo le tipologie di impresa e di attività. Dando parallelamente peso a elementi artistici e di programma, riducendo il più possibile il fattore discrezionale.
Si discute della necessità di una legge organica del settore, ma il legislatore è tendenzialmente distratto. Tranne che in alcuni momenti:
- L. 800/1968 disciplina il settore musicale
- Tra il 1976-1978: tutti i partiti elaborano propri disegni di legge valorizzando per lo più i protagonisti di quel periodo (compagnie cooperative e enti locali)
- L. 163/1985 legge istitutiva del F.U.S.
- 1998-2001: articolazione di provvedimenti legislativi rilevanti (1998 istituzione Mibac. Abolizione dell'imposta di spettacolo. Riforma generale della P.A.)
Fondo Unico per lo Spettacolo: stanziamento di un contributo fisso, ripartito e indicizzato per il sostegno allo spettacolo. Da la possibilità di lavorare con scadenze certe e con un minimo di programmazione. Comunque la fissazione dei criteri di ripartizione tra musica e teatro cristallizzano uno squilibrio storico a favore della prima che non ha riscontro nei risultati.
Alcune questioni:
- Il F.U.S. si è rivelato sempre più una trappola, insufficiente sul piano finanziario, rigido nella ripartizione tra settori
- La contrazione della spesa statale negli anni '90 è stata in parte compensata dall'intervento di regioni e enti locali (la spesa locale per lo spettacolo è almeno equivalente a quella statale)
- La crescita della spesa locale nel corso degli anni 2000 ha subito una brusca frenata
- Ricorso a fondi straordinari (per es. derivanti dal gioco del lotto)
- Le aspettative relative al finanziamento privato si sono dimostrate illusorie
Criteri che guidano l'attribuzione dei finanziamenti alle attività teatrali:
- Soglie quantitative di accesso ai contributi, diverse per ciascun settore
- Requisiti di qualità, professionalità, correttezza di gestione
Il quadro normativo: le leggi nazionali e regionali in tema di teatro
Legge Bassanini l. 59/1997 “delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”.
Provvedimenti attuativi:
- D.lgs. 112/1998: individua i compiti di rilievo nazionale nel sistema spettacolo fornendo indicazioni sull'esercizio delle funzioni in materia da parte dell'amministrazione centrale, delle regioni e del sistema delle autonomie locali
- D.lgs. 368/1998: istituzione del Mibac (per lo spettacolo vengono individuate due direzioni generali, cinema e spettacolo dal vivo)
L. cost. 3/2001 modifiche al titolo V, parte seconda della Cost.:
- Sono materie di legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali
- Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato
- La potestà regolamentare spetta alla Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni. Spetta alle regioni in ogni altra materia
- Principio di solidarietà istituzionale: concertazione della politica di sostegno allo spettacolo tra soggetti istituzionali di pari dignità
Problemi relativi al riordino delle funzioni:
- Il coordinamento degli assessori regionali alla cultura sostiene che lo spettacolo non è inquadrabile nelle attività culturali citate tra le materie concorrenti, e ritiene che la competenza in materia di spettacolo spetti alle regioni in via esclusiva
- Il governo, il Mibac, il Parlamento e le categorie dello spettacolo non sono d'accordo
Vicenda che porta all'emanazione delle sentenze della Corte cost. in materia: il governo emana nuovi regolamenti per l'assegnazione dei contributi alle attività musicali e di danza. La regione Toscana propone ricorso alla corte cost. impugnando per incompetenza i regolamenti. 2003 il governo emana un decreto legge recante “disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività di spettacolo”.
- In attesa di una legge di definizione dei principi fondamentali, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo (ex. l. 163/1985) e le aliquote di ripartizione annuale del F.U.S. sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, non aventi natura regolamentare
Anche contro questo decreto la regione Toscana presenta ricorso alla corte cost. La corte cost. rigetta entrambi i ricorsi (sent. cost. 255-256/2004):
- Lo spettacolo rientra nella promozione e organizzazione di attività culturali ex art. 117 cost.
- Necessità dell'unitaria gestione del F.U.S. a livello nazionale
- Urgenza di una legge statale che disciplini la nuova articolazione operativa delle competenze, passando da una legislazione che regola procedure accentrate a forme di gestione amministrativa imperniate sulle regioni
Evoluzione del F.U.S.
- 1985-1990: prima fase di crescita, con aumento progressivo dello stanziamento
- 1991-1997: andamento altalenante e picco negativo conclusivo nel 1997
- 1998-2001: fase di crescita progressiva
- Dal 2002: progressiva riduzione degli stanziamenti
Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali nella cultura:
- Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore di enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni che svolgono attività di spettacolo
- Sono deducibili dal reddito imponibile le somme che le imprese possono liberamente destinare a stato, regioni, enti locali e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni con personalità giuridica per realizzare programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
Regioni
L. 382/1975 ha consentito l'avvio della piena operatività delle regioni:
- Le regioni possono legiferare sulle attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale
- Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche sono riordinate con leggi di settore (conferma una generica titolarità di funzioni delle regioni anche in materia di spettacolo, inquadrata nella promozione educativa e culturale)
Su tale presupposto si è sviluppata la produzione legislativa delle regioni per le diverse attività culturali. 1993: l'attività legislativa delle regioni in materia di spettacolo si blocca in attesa di una definizione di contenuti, modalità e risorse per le funzioni in materia di spettacolo da trasferire alle regioni a seguito dell'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Dalla seconda metà del 1998 (istituzione Mibac) la legislazione regionale si è messa nuovamente in moto.
Stabili e stabilità
Piccolo teatro di Milano (1947) concezione del teatro come diritto e come opportunità, componente imprescindibile di una società moderna e democratica. Costituzione dei teatri stabili (partecipazione dei comuni): da il segno alla ristrutturazione del teatro italiano, e ne diventa elemento guida negli anni '50 e '60. Il processo comunque non investe tutto il territorio nazionale.
- Genova 1951
- Torino 1955
- Bolzano
- Trieste
- Catania
- L'Aquila
- Firenze
- Roma
- Palermo
Oggi gli stabili sono 17.
Fine anni '60: sensazione di progressiva inadeguatezza della forma teatro stabile come strumento di rinnovamento artistico e democratico. Due linee complementari di questa opposizione:
- Manifesto di Ivrea (1967) “per un convegno sul nuovo teatro”. Sulla rivista Sipario si denuncia lo stato di degrado del teatro italiano nel suo complesso, dal punto di vista politico-organizzativo e soprattutto dei linguaggi.
- Il disagio dei lavoratori dello spettacolo diventa vera e propria contestazione nel '68, con accenti simili a quelli che caratterizzavano il movimento degli studenti. Principali obiettivi: involuzione in senso dittatoriale della regia; progressiva burocratizzazione e imborghesimento dei teatri stabili sempre più lontani, nelle scelte artistiche e nella gestione, dalla funzione di servizio sociale
Effetto concreto delle proteste: creazione di nuovi modelli (nuovi stabili e compagnie autogestite).
Cooperative: strumento giuridico attraverso cui gli attori assumono il controllo del proprio lavoro. Le scelte più “pure” comportano:
- Parità di diritti e di doveri
- Partecipazione di tutti alle scelte artistiche, culturali, economiche e organizzative e alla loro realizzazione
- Parità di compensi
- Ricerca di un pubblico nuovo e popolare
Istituzione Regioni: nascita di nuovi modelli di teatro pubblico su più vaste dimensioni territoriali (regionali).
Circolare ministeriale del 77/78: descrive questo modello come parte del teatro pubblico. Possono essere costituiti teatri stabili in comprensori territoriali, regionali o interregionali. Le funzioni sono le stesse dei teatri delle aree metropolitane, ma si allarga il raggio di intervento, il bacino di utenza, le funzioni di servizio.
Negli anni '70 nascono i teatri stabili di produzione a gestione cooperativa, che basano la loro affermazione sulla teorizzazione di aspetti in parte mutuati dalla filosofia del teatro pubblico, in parte riconducibili all'indipendenza, all'agilità, alla centralità del lavoro proprie della forma cooperativa:
- Superiorità artistica e aziendale della formula stabile
- Difesa dell'intrinseco valore culturale dell'autonomia nelle scelte produttive, di ricerca, metodologiche
- Capacità di essere organici ad un pubblico (di costruirsi un pubblico)
- Progettualità complessiva omogenea alle caratteristiche della compagnia stabile
- Economicità della gestione (se confrontata con quella degli stabili pubblici)
Su queste basi rivendicano il diritto ad una produzione d'arte e di cultura, alla ricerca, e ad espletare servizi per l'ente locale.
Situazione alla fine degli anni '70:
- Nelle grandi città ai teatri stabili pubblici si sono affiancati organismi di natura e con finalità diverse, sostenuti anche dagli enti locali
- In provincia si sono moltiplicati i teatri e le iniziative comunali, le regioni intervengono a sostegno del teatro in diverse forme, nascono alcuni stabili regionali
- La crescita delle attività rimette in moto anche il teatro privato, capocomicale o impresariale
- La ricerca e il teatro ragazzi sono parte vitale e riconosciuta del sistema
Regolamento triennale 410/1999 riconosce la stabilità come componente unitaria del sistema teatrale e di interesse pubblico, identificandone i riferimenti istituzionali:
- Teatri stabili ad iniziativa pubblica
- Teatri stabili ad iniziativa privata
- Teatri stabili di innovazione
Caratteristiche:
- Particolare rapporto con il territorio (accento sulla funzione territoriale)
- Finalità artistiche culturali e sociali
Due fattori distintivi del teatro pubblico:
- Partecipazione pubblica: garantisce continuità all'Istituzione, qualità, controllo delle funzioni
- Potenzialità produttive: gli stabili come strumenti su cui convergono o dovrebbero convergere i mezzi necessari alla grande produzione d'arte
Gli stabili ad iniziativa pubblica devono avere personalità giuridica di diritto privato. Caratteristiche, note significative:
- Pratica degli scambi: reciproca ospitalità per diffondere il teatro d'arte e di qualità, con pericolo di frequente degenerazione (rapporti automatici con perdita di vista degli obiettivi, affinità e punti in comune diventano secondari)
- Interferenze politiche: aspettative di cui enti e partiti, o singole personalità caricano le istituzioni e i direttori. Hanno spesso determinato fenomeni di lottizzazione
Stabili privati: il percorso che ha portato gli stabili ad iniziativa privata al riconoscimento istituzionale è durato più di 25 anni. Il riconoscimento è stato sancito dal regolamento ministeriale del 1999, che ne ha assimilato le funzioni a quelli ad iniziativa pubblica (inizialmente era prevista la presenza di un solo stabile ad iniziativa privata per regione). Differenze con gli stabili pubblici:
- Attività minima richiesta
- L'essere ad iniziativa privata (non vuol dire operare con criteri di profitto, perché gli eventuali utili vanno comunque reinvestiti nell'attività)
- Indipendenza
Gli stabili privati sono molto diversi tra loro, pur in presenza di fattori e origini comuni, e non rappresentano un modello, ma molti modelli:
- Milano: teatro Franco Parenti; Teatridithalia
- Roma: teatro Eliseo
- Fondazione Teatro Due di Parma
- Bologna: Nuova scena-Arena del Sole
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