Diritto delle successioni
Capitolo 1: Il fenomeno successorio
Il diritto ereditario
Il diritto delle successioni è composto da una serie di norme che disciplinano i rapporti giuridici che non si estinguono con la morte delle persone fisiche loro titolari, e presuppone esigenze sociali, in primis quella di dare assetto ai rapporti che non si estinguono con la morte della persona fisica loro titolare. La successione mortis causa è quindi data dalla necessità di sistemare le posizioni giuridiche di chi muore.
Il concetto di successione
Si ha successione se un rapporto giuridico in conseguenza di fatti, atti o negozi anziché estinguersi continua a sussistere mutando di titolare; il successore subentra all'autore in un rapporto identico. Non si ha successione se un soggetto deve sostituirsi a un altro nell'esercizio di un diritto ma non nella sua titolarità; la successione ha fonte nella legge o nella volontà dell'uomo, è un modo derivativo di acquisto dei diritti che comporta anche degli obblighi. E' inter vivos o mortis causa: nella prima specie ha luogo indipendentemente dalla morte del soggetto, nella seconda morto un soggetto un altro subentra nel fascio di rapporti (presupposto essenziale è qua la morte). La successione è a titolo particolare se un soggetto subentra a un altro in un certo diritto o rapporto, universale se gli subentra nella globalità dei suoi rapporti patrimoniali; la successione inter vivos è a titolo particolare, quella mortis causa universale, ma può anche essere del primo tipo. Il soggetto ereditando, o de cuius, è detto testatore se abbia successione disciplinata da testamento, mentre chi subentra nei rapporti è detto prima successibile, poi erede se fa proprio il patrimonio. Se gli eredi sono tanti, si ha coeredità, chi succede mortis causa in un diritto determinato assume la qualità di legatario.
La successione mortis causa
Nel fenomeno successorio mortis causa il patrimonio in successione comprende diritti e debiti a valore pecuniario, mentre vengono esclusi i diritti di carattere personale; è una successione universale che determina la trasmissione di tutti i rapporti giuridici all'erede, e se fosse particolare deriva da testamento che trasmetta un singolo diritto o più diritti determinati. Il termine eredità individua l'insieme dei rapporti giuridici trasmissibili, come proprietà, possesso, crediti, debiti, posizioni contrattuali; erede è chi acquista l'intera eredità, da cui si scorporano i diritti che il testatore e/o la legge attribuiscano a titolo di legato e le posizioni intrasmissibili. Tra apertura della successione e accettazione dell'eredità si ha “vacanza” della stessa, poichè il patrimonio è senza soggetto; la successione poggia su tre presupposti: morte di una persona, patrimonio lasciato dalla stessa, presenza di un soggetto che lo raccolga (in assenza del quale subentra lo Stato).
Le disposizioni testamentarie a titolo universale, a titolo particolare. L'institutio rex certa
Le disposizioni testamentarie a titolo universale attribuiscono la qualità di erede, quelle a titolo particolare quella di legatario; la globalità dei rapporti intende anche quelli ignorati dal defunto o sorti dopo il testamento. Nella successione particolare l'indicazione di beni determinati o di complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota di patrimonio: è l'institutio rex certa, col testatore che non ha determinato la quota del beneficiario, ma essa è determinabile il relazione al valore dei beni intendendolo come quota del tutto. Il calcolo a posteriori della quota ereditaria stabilisce in che misura ogni successore debba pagare i debiti e i pesi ereditari.
I rapporti giuridici trasmissibili mortis causa, e quelli intrasmissibili
Alcuni diritti patrimoniali si estinguono con la morte del titolare, e la legge consente di prevedere disposizioni non patrimoniali attuabili post mortem; si estinguono con la morte del titolare i diritti della personalità, gli stati familiari e i crediti che vi attengano, mentre è consentita la sopravvivenza di interessi non patrimoniali azionabili dai prossimi congiunti legati al de cuius da vincolo familiare. Gli stretti congiunti possono diventare legittimati al disconoscimento della paternità, proporre querela per offese alla memoria di un defunto ecc, agendo iure proprio ma non potendo pretendere la riparazione di un danno morale spettante al de cuius. Le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia si vedono applicare le consuete regole successorie; dal lato passivo vengono meno le obbligazioni a prestazioni di fare e in generale gli obblighi familiari dipendenti dallo status familiae. Fra le posizioni attive non si trasmettono l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, e le servitù passano coi fondi su cui gravano e possono anche configurarsi come oggetto di legato; i coeredi devono pagare i debiti ereditari in proporzione alle proprie quote. La successione si attua nel patrimonio del de cuius, e si estinguono con la morte il debito d'imposta e la pena pecuniaria dato che la morte del reo estingue la pena.
Le posizioni contrattuali
Riguardo ai contratti in corso d'esecuzione il successore del contraente subentra nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento delle obbligazioni; la posizione non si in caso di mandante e mandatario, e la morte è causa di scioglimento di contratti di lavoro subordinato e stipulato con un professionista intellettuale. Nelle società di persone la qualità di socio non passa agli eredi, ma gli altri soci devono liquidare loro la quota o offrire di restare in società; la partecipazione a S.p.a. si trasmette in via ereditaria, cosa che non avviene per le S.r.l.. Il successore subentra nel diritto di riscatto, di far annullare, rescindere, risolvere un contratto, di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
La chiamata alla successione
L'eredità si devolve per legge o per testamento, si fa luogo alla successione legittima solo se manca quella testamentaria, e le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, ovvero le persone a cui la legge riserva una quota di eredità o altri diritti. L'ordinamento giuridico valorizza la tutela della famiglia, la salvaguardia dell'autonomia degli ereditandi ed esclude i patti successori mentre prevede quello di famiglia; la designazione di eredi e legatarii è opera della legge e/o del testamento, e la vocazione legittima e testamentaria possono concorrere assieme. Si ha concorso necessario di successione legittima e testamentaria se sopravvivono al testatore successibili legittimarii e il de cuius non abbia disposto con testamento in loro favore ma a favore di estranei: ciò perchè il de cuius può disporre liberamente della quota disponibile del patrimonio, pur essendone riservata ai legittimarii una parte. La successione può essere testata se il de cuius ha disposto dell'intero patrimonio con testamento, intestata se non ci sia testamento, in parte testata e in parte intestata se il testatore ha disposto di una parte soltanto. I successibili non possono vantare pretese su successioni non ancora aperte, e il de cuius può godere dei propri beni fino a consumarli senza impedimenti salvo interdizione o inabilitazione; si dovrà comunque tenere conto delle donazioni all'apertura della successione.
(segue) La successione testamentaria
L'ordinamento dà centralità alla successione per testamento, con un'autonomia che non può però violare i diritti dei legittimarii; solo il testatore può riequilibrare le posizioni con attribuizioni liberali, dando rilevanza nel testamento alla prolungata prestazione di assistenza, alla collaborazione ecc, in modo da dimostrare riconoscenza a chi pur non parente, abbia collaborato col de cuius. Ormai è sempre meno frequente il ricorso al testamento, impiegando spesso strumenti dispositivi inter vivos.
Il divieto dei patti successori
Solo la legge e/o il testamento possono chiamare alla successione, essendo esclusa la chiamata per mezzo di contratto ed essendo nullo ogni atto con cui si disponga di diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o di rinuncia ai medesimi. Il principio della nullità dei patti successori va raccordato alla possibilità di accedere al patto di famiglia, che non può essere considerato tale ad essi; la nullità colpisce sia gli accordi istitutivi che quelli dispositivi e rinunciativi. Un patto istitutivo è l'accordo in virtù del quale si assegnano post mortem tutti o parte dei propri diritti all'altro contraente o a un terzo; con un patto dispositivo si cedono ad altri, prima dell'apertura di una successione, i diritti che potrebbero spettare per la stessa; coi patti rinunciativi un soggetto rinuncia, col de cuius ancora vivente, ai diritti che probabilmente gli verranno con la sua successione, rivelando una speculazione sull'eredità di una persona vivente. L'adesione a questi patti del de cuius non sana la nullità ma la aggrava; essa colpisce anche la rinuncia unilaterale ai diritti ereditari legati a una successione non ancora aperta.
(segue) Le principali fattispecie di patto successorio
Tra i patti successori istitutivi vi è la donatio mortis causa, una donazione che produce effetti solo dalla morte del donante, nulla poiché esprime la funzione del testamento non essendolo però; essa è diversa dalla donazione stipulata per realizzare anticipatamente un assetto successorio, con cui si ha un'attribuzione attuale e non rinviata alla morte del de cuius, ed è quindi valida come atto inter vivos. E' vietato invece dare a mutuo una somma di denaro con l'impegno, stretto col mutuatario, di restituirla rivalutata, alla morte del mutuante, ad un dato soggetto.
I negozii connessi alla morte. Il mandato post mortem
Distinti dai patti successori sono i negozii connessi alla morte di una persona, destinati a produrre effetti in dipendenza da essa; essi sono diversi dal testamento, poiché non regolano la successione di un dato soggetto, mentre il secondo è l'atto di volontà capace di dare disciplina alla successione mortis causa. Il mandato post mortem è il contratto con cui una parte assume l'obbligo di compiere atti giuridici per conto del de cuius dopo la morte: è un contratto generalmente reputato invalido. Connesso alla morte può esser il contratto in favore di terzo, atto inter vivos valido con cui il 3° diviene titolare di diritti nascente da esso.
Pactum fiduciae, e trust
E' consentito il ricorso alla fiducia cum amico, con cui il fiduciante trasferisce la proprietà di un bene al fiduciario con l'impegno (pactum fiduciae) di consegnarlo alla sua morte ad un beneficiario; esso ha efficacia obbligatoria tra le parti ma non vincola i terzi, e ha come limite la frode alla legge. Il trust comporta l'acquisto, del fiduciario (trustee) della proprietà di uno o più beni che rimane separata dal suo restante patrimonio ed è vincolata anche verso i terzi; con esso i beni vengono posti sotto il controllo del trustee nell'interesse del beneficiario, con l'obbligo di amministrali, gestirli e disporne secondo le istruzioni impartite. Il trust non viola il divieto di patti successori, poiché il disponente trasferisce immediatamente la proprietà dei beni al fiduciario.
Il fondamento della successione ereditaria: l'esigenza obbiettiva della continuità nei patrimoni
Data la sopravvivenza del patrimonio alla morte del titolare, la sua trasmissione agli eredi è necessaria essendo interesse generale che i rapporti giuridici vengano affidati a nuovi soggetti che li conservino, ne facciano strumento di nuova ricchezza e realizzino vari interessi; la successione mortis causa soddisfa l'esigenza della continuazione della vita economica al di là della morte della persona fisica. Si vuole evitare la distruzione della ricchezza e il disordine nei rapporti giuridici, ma il fatto che un successore debba raccogliere l'eredità non implica che i soggetti così designati abbiano l'obbligo di succedere: i designati possono rinunciare all'eredità, aprendo la strada alla devoluzione successiva. Nella successione entra in gioco anche l'interesse dei creditori del de cuius, tutelati da appositi strumenti.
(segue) Successione ereditaria e proprietà privata
La successione mortis causa è un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo, e secondo la Costituzione deve attestarsi come naturale mezzo di trasmissione del diritto alla morte del titolare: se si ammette la proprietà privata, va ammessa anche la sua successione. La possibilità di trasmettere beni a chiunque anche durante la vita del proprietario anche con la donazione è coerente comunque con l'idea di proprietà privata come diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed escusivo.
(segue) Proprietà privata, autonomia testamentaria e vincoli familiari
L'ereditando può disporre liberamente di parte del patrimonio, ma l'ordinamento ne riserva una parte ai congiunti più stretti, creando un limite al diritto di proprietà; non solo una quota è riservata ai legittimarii, ma nel suo calcolo si deve tenere conto delle donazioni del de cuius, considerate disposizioni testamentarie anticipate. Col testamento l'ereditando indirizza parte delle proprie sostanze a soggetti meritevoli della liberalità testamentaria; la Costituzione contempla che, soddisfatte le aspettative dei più stretti congiunti, si abbia destinazione dei beni ereditari anche se il titolare non ne abbia disposto. La Rivoluzione francese ha rimosso il fedecommesso, con cui l'erede era vincolato a conservare i beni per trasmetterli poi a un altro soggetto; oggi il diritto fornisce regole che pongono i soggetti in parità assoluta.
Successione mortis causa, e diritti dello Stato
Lo Stato raccoglie l'eredità se mancano successibili, ma il suo diritto non si attua solo con l'acquisizione dell'eredità ma specie con la “partecipazione” statale ai patrimoni ereditari mediante il prelievo di una loro parte sotto forma di imposta. Gli acquisti ereditari sono colpiti da aliquote (più ridotte se il vincolo familiare tra de cuius e eredi è prossimo), con l'imposta sulle successioni e donazioni e sui trasferimenti di beni e diritti a causa morte e donazione; lo Stato è quindi creditore della somma che eredi e legatarii devono come tributo.
La cosiddetta sistemazione successoria anticipata in vita dal de cuius, e le attribuzioni contrattuali con efficacia successiva alla morte del disponente
Il carico fiscale tende a favorire più le posizioni personali di lavoro piuttosto che di rendita, e induce i privati ad affinare tecniche per eluderlo; spesso il de cuius predispone con atti inter vivos la sistemazione del proprio patrimonio in modo da sottrarlo alla vicenda successoria e fiscale, oppure si impiegano congegni societari e l'intestazione fiduciaria a società, dando luogo a “vestizione societaria” di beni. Si monetizzano o convertono in altri beni mobili, inoltre, beni non sottraibili al fisco, anche in titoli di Stato (BOT, BTP..); le attribuzioni di beni sono disposte per contratto. La sistemazione successoria anticipata non deve comunque pregiudicare la posizione dei legittimarii, e alla luce del tutto appare chiaro del perchè il fenomeno successorio sia in declino.
Capitolo 2: I soggetti della successione ereditaria
L'ereditando
L'ereditando o de cuius, è la persona alla cui morte si avvia la successione ereditaria, rendendo attuale la trasmissione dei rapporti che non si estinguono con la sua morte dei quali era titolare; la qualità è propria delle persone fisiche, in quanto l'estinzione di quelle giuridiche non dà luogo a successione analoga a quella a causa di morte. Dell'ereditando è importante la cittadinanza, poiché la successione è regolata dalla negge nazionale del soggetto, che può anche sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede.
L'erede, e il legatario. La capacità di succedere.
Sia la persona fisica che giuridica che l'ente di fatto possono essere soggetti a favore dei quali si abbia successione: prima dell'accettazione sono successibili, dopo eredi. Sono capaci di succedere coloro che siano nati al tempo dell'apertura della successione, e questa capacità è l'idoneità a essere destinatari di attribuzioni mortis causa; è l'attitudine a divenire titolari del diritto di subentrare nei rapporti giuridici facenti capo a un soggetto che li trasmette. La nascita di vivo attribuisce la capacità giuridica, e può diventare erede o legatario anche chi abbia vissuto per pochi istanti, per poi trasmettere a sua volta i diritti acquistati.
Il chiamato all'eredità “di cui si ignora l'esistenza”
Per acquistare il diritto alla successione non è sufficiente che il chiamato sia nato al tempo di apertura della successione, ma occorre che sia certa la sua esistenza al momento della morte del de cuius, avendosi altrimenti devoluzione dell'eredità a coloro a cui sarebbe spettata in mancanza di detta persona. Fornendo la prova della propria esistenza a quel tempo, il soggetto acquista il diritto alla successione.
Il nascituro concepito
Può succedere chi sia nato all'apertura della successione, ma anche chi a quel tempo fosse concepito, ovvero nato poi entro i 300 giorni dalla morte del de cuius; se la legge non riconoscesse capacità successoria al concepito al padre non potrebbe succedere un figlio non ancora nato, che sarebbe ingiusto. L'acquisto dell
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