Seminario del dottor Panzarola
La connessione
Quando si dice connessione, si allude a un collegamento tra rapporti sostanziali, rapporti sostanziali che sono stati fatti valere in un processo attraverso la domanda giudiziale (N.B. la domanda giudiziale è lo strumento attraverso il quale si fa valere in un processo un diritto soggettivo, diritto soggettivo che è l’oggetto della tutela giurisdizionale dichiarativa del processo di cognizione). Più precisamente, si ha connessione in tutti i casi in cui vi sia un’identità totale o parziale di uno o due degli elementi di identificazione dei diritti o delle azioni.
I diritti soggettivi, la domanda giudiziale o più in generale l’azione, si identificano in base a tre elementi:
- Soggetti
- Petitum (che è l’oggetto della domanda nella sua duplice articolazione di "petitum mediato" e "petitum immediato", rispettivamente il bene della vita oggetto della domanda e il tipo di provvedimento richiesto al giudice)
- Causa petendi (che è il fatto costitutivo del diritto soggettivo dedotto in giudizio)
Litispendenza e continenza di cause
Nell’ipotesi in cui ci sia un’identità totale o parziale di tutti e tre questi elementi, non siamo più nell’ambito della connessione, ma si rientra sotto istituti e figure diverse, segnatamente la litispendenza e la continenza di cause, che trovano la propria disciplina all’art. 39 c.p.c. Tale articolo afferma che si ha litispendenza allorché la stessa causa è proposta dinanzi a giudici diversi. Quindi presupposto perché operi la disciplina della litispendenza è l’identità di cause, identità che ricorre in tutte le ipotesi in cui si ha la stessa causa proposta davanti a giudici diversi.
Per sapere quando è che i diritti sono identici, bisogna riferirsi ai criteri a noi già noti di identificazione dei diritti (diritti auto ed etero determinati…). La disciplina della litispendenza è così articolata: il giudice successivamente adito dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. La sentenza sulla litispendenza, in quanto sentenza sulla sola competenza, è impugnabile con un mezzo di impugnazione apposito che è il regolamento necessario di competenza.
Si ha invece continenza allorché sussista una divaricazione quantitativa tra due cause proposte dinanzi a giudici diversi. In questo caso una causa comprende l’altra: la causa più ampia la si definisce "contenente", la causa più piccola "contenuta". [Es. viene proposta davanti al tribunale di Roma la domanda per il pagamento del capitale e gli interessi, davanti a quello di Verona domanda per il pagamento dei soli interessi oppure rispettivamente domanda per il pagamento di tutti i ratei del contratto di locazione e domanda di pagamento di soltanto taluni dei ratei del contratto di locazione: una causa è più grande dell’altra] La disciplina della continenza è così articolata: se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa successivamente proposta, il secondo giudice dichiara con sentenza la continenza e fissa alle parti un termine perché riassumano la causa davanti al primo giudice. Se invece il giudice adito per primo non è competente anche per la causa successivamente proposta, sarà questi a pronunciare sentenza sulla continenza e a fissare un termine per la riassunzione della causa dinanzi al secondo giudice.
La disciplina è diversa da quella della litispendenza perché lì c’era la cancellazione della causa dal ruolo, qui c’è la riassunzione della causa insieme all’altra, come se fossero ex-post riunite. Anche la sentenza sulla continenza, in quanto sentenza sulla sola competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza. [Come si fa a stabilire qual è la causa proposta per prima? Se il processo inizia con citazione, la prevenzione della lite si determina dalla notificazione dell’atto di citazione (notificazione = l’ufficiale giudiziario va con l’originale e la copia, lascia la copia alla parte, la parte firma la relata in giudicazione, sia sull’originale, sia sulla copia e si riprende l’originale, che quindi avrà la firma della parte in calce alla relata in giudicazione, e poi la citazione viene depositata presso il tribunale). La prevenzione della lite nei giudizi che iniziano con ricorso si determina al momento del deposito del ricorso (art. 415 c.p.c. - deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza). Nel caso del procedimento ingiuntivo si determina con la notificazione del ricorso e del decreto.]
Questa disciplina posta dall’art. 39 sulla litispendenza e la continenza opera se le domande sono poste dinanzi a giudici diversi, dove giudice sta per ufficio giudiziale diverso (es. tribunale di Roma, tribunale di Verona); se invece le cause identiche o connesse su un aspetto di continenza pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, non si applica l’art. 39 ma l’art. 273 ("riunione di procedimenti relativi alla stessa causa") e 274 ("riunione di procedimenti relativi a cause connesse") del codice di rito. Quindi il codice, laddove disciplina litispendenza e continenza, presuppone la diversità degli uffici giudiziari.
Se dunque c’è identità di tutti e tre gli elementi identificativi delle azioni non c’è connessione, ma litispendenza o continenza, se invece c’è identità parziale di uno o due di questi elementi si avrà connessione. Si potrà avere connessione soggettiva, quando si avrà identità di soggetti, o connessione oggettiva, quando si avrà identità di petitum o causa petendi. Una forma di connessione tra situazioni giuridiche soggettive fatte valere con la domanda giudiziale è quella di pregiudizialità-dipendenza (del rapporto di pregiudizialità dipendenza abbiamo già parlato a proposito degli elementi identificazione dell’azione e dei limiti del giudicato, a proposito dell’art. 34 c.p.c.) che si ha quando in un processo viene fatto valere un diritto pregiudiziale, in un altro diverso processo un diritto pregiudicato. (Es. processo in cui si accerta la relazione di parentela, altro processo in cui si chiede la corresponsione degli alimenti)
Esiste poi una terza forma di connessione cosiddetta impropria che sussiste allorché fra due diritti, rapporti giuridici fatti valere, vi sia un’identità di questioni di fatto e di diritto da risolvere. Mentre nelle altre ipotesi la connessione riguarda il petitum o la causa petendi o addirittura i diritti nell’ipotesi della pregiudizialità dipendenza, nella ipotesi di connessione impropria il collegamento tra i due diritti è molto labile perché per risolvere entrambe le domande giudiziali proposte occorre risolvere la medesima questione di fatto o di diritto.
Questi sono i presupposti generali della connessione, connessione che poi si distingue in connessione soggettiva od oggettiva (connessione oggettiva che ha la caratteristica di essere connessione per questioni, per elementi identificativi dell’azione, per causa petendi e petitum). Noi stiamo parlando del caso in cui ci siano diritti tra loro connessi sul piano sostanziale, per cui c’è una connessione fortissima nel caso di pregiudizialità-dipendenza, una connessione un po’ più tenue nel caso di connessione per causa petendi, una connessione labile nel caso dei diritti connessi soltanto perché postulano la soluzione della medesima questione di fatto o di diritto.
Il problema è che questi diritti, proprio perché tra loro collegati, abbisognerebbero di una decisione unica, cioè c’è un’esigenza prima logica e poi giuridica che questi diritti, proprio perché hanno dei punti di contatto, siano trattati e decisi in un medesimo processo. Cospirano nel senso dell’attuazione del simultaneus processus (simultaneus processus = processo formalmente unico in cui sono fatte valere più domande giudiziali) per far valere diritti tra loro connessi, due esigenze:
- Economia processuale – una esigenza di perché il dispiego di energie processuali avverrà un’unica volta
- Uniformità degli accertamenti – e poi un’altra esigenza di in base alla quale è necessario assicurare un coordinamento decisorio per cui gli elementi comuni su cui si fonda la connessione siano accertati in maniera omogenea, in un unico modo
D’altra parte, se nel processo sono fatte valere più domande giudiziali esse, ancorché connesse, impongono al giudice una maggiore lentezza nel procedere perché devono essere decisi due o più diritti, anziché uno solo, perciò alle altre esigenze si contrappone quella della rapida definizione del processo. L’esigenza di una rapida definizione del processo può essere un ostacolo all’attuazione del simultaneus processus.
N.B. Il fenomeno processuale è tale per cui nel processo, che è il contenitore, può essere inserito un unico diritto, un’unica domanda giudiziale, un unico oggetto, ma possono anche essere inseriti più diritti, più domande giudiziali, più cause. Vi è una sinonimia tra il termine "causa" e quello "domanda giudiziale": con il termine causa si allude al processo, tecnicamente, invece, causa sta per domanda giudiziale, per diritto. Il processo, se raccoglie più domande giudiziali e quindi più diritti (data l’interdipendenza tra domande giudiziali e diritti), sarà un processo cumulato o cumulativo, perché raccoglie in una forma unica, in un contenitore unico, più diritti (processo oggettivamente cumulato). Il processo sarà cumulativo anche nel caso in cui abbia non uno ma più soggetti partecipi dell’unica vicenda processuale, nel qual caso si parlerà di processo soggettivamente cumulativo. Vi potrà allora, dalla combinazione di questi due elementi, essere un processo ad un tempo oggettivamente e soggettivamente cumulato, in cui si avranno più soggetti e più domande giudiziali, più diritti veicolati nello stesso processo.
Connessione di domande
Quando si parla di connessione è bene distinguere tra:
- Connessione di domande proposta tra le stesse parti
- Connessione tra diritti che coinvolgono più di due persone
Connessione meramente soggettiva
La connessione tra due parti può presentarsi innanzitutto nella forma, che è la più semplice, della connessione meramente soggettiva. In questa ipotesi l’unico elemento di connessione tra le domande proposte nello stesso processo sono i soggetti. La disciplina della connessione soggettiva la si ricava innanzitutto dall’art. 104 del codice di rito (rubricato "pluralità di domande contro la stessa parte"). L’art. 104 stabilisce che possono essere proposte da una parte e contro un’altra parte più domande anche tra loro non altrimenti connesse, purché si osservi l’art. 10 secondo comma del codice di rito (rubricato "determinazione del valore").
Quindi tra due soggetti nello stesso processo si possono proporre due o più domande che non sono oggettivamente connesse (es. con un unico atto di citazione posso proporre contemporaneamente contro la stessa persona domanda di restituzione della somma data a mutuo e domanda di accertamento della proprietà del fondo, che sono due domande e quindi due diritti che hanno diversità di petitum e di causa petendi: l’unico elemento che li accomuna sono i soggetti). È importante evidenziare che l’art. 104 allude alla proposizione fin dall’inizio di domande giudiziali tra loro non oggettivamente connesse. La norma inoltre pone un limite che è quello dell’osservanza dell’art. 10 II comma, articolo che stabilisce come debba determinarsi la competenza per valore.
Il primo comma dice che la competenza per valore si stima dalla domanda e il secondo, richiamato dall’art. 104, dice che le domande proposte dalla stessa parte contro la stessa parte nello stesso processo, si sommano tra loro, e così anche gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda. Quindi ai fini della determinazione della competenza per valore, le domande oggettivamente non connesse proposte nello stesso processo vanno sommate, per cui se una delle due domande sarebbe dovuta rientrare nella competenza di un giudice inferiore, a causa della somma con l’altra domanda si rientra nella competenza del giudice superiore. In conclusione, l’art. 10 II comma, che l’art. 104 impone di rispettare, può determinare una deroga alla competenza per valore.
Ora il problema è se le due o più domande proposte insieme potranno poi essere successivamente separate. Si deve ritenere che ciò possa avvenire proprio per una ragione di buon senso, dal momento che i due diritti non sono tra loro oggettivamente connessi e l’esigenza di uniformità degli accertamenti non si pone (per stabilire ad es. se io sono proprietario del bene x e se il convenuto mi deve restituire la somma mutuata, occorre svolgere istruttorie assolutamente autonome). Di questo dà conto l’art. 104 quando richiama l’art. 103 comma secondo, che consente la separazione ex-post delle cause ab inizio proposte cumulativamente.
Ciò significa che in sede di istruzione o in sede di decisione il giudice può separare la trattazione e decisione delle cause originariamente veicolate insieme nello stesso processo. I presupposti della separazione tratteggiati nell’art. 103 sono: “se vi è istanza di tutte le parti ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo”. (Es. se per accertare la proprietà sul bene occorre dar conto del titolo proprietario, probatio per definizione diabolica che richiede un’istruttoria lunghissima, mentre il credito restitutorio della somma mutuata è provato per tabulas con dei documenti, è bene che il giudice separi la prima domanda dall’altra) La possibilità della separazione può essere esercitata sia in fase di istruzione che in fase di decisione; se viene fatto in sede di decisione il giudice pronuncerà sentenza sulla causa già matura per la decisione, separando l’altra e rimettendola con ordinanza in istruttoria.
Quando il giudice pronuncia sentenza a norma del 279 comma cinque e rimette l’altra causa in istruttoria con ordinanza, la sua sentenza sarà definitiva perché il giudice contestualmente ha provveduto a separare in sede di decisione la decisione dell’una dalla decisione dell’altra.
Ora immaginiamo che le cause, invece che essere proposte ab inizio insieme con un atto di citazione unico, siano proposte separatamente in tempi e momenti diversi. Siccome in questa ipotesi c’è soltanto una connessione di tipo soggettivo, le due domande non potranno successivamente essere riunite. Di questo si occupa l’art. 40 c.p.c. (rubricato "connessione") che disciplina la...
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