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 / /

CAP. 1 - STATO

L’istituzione degli Stati nazionali, consolidatasi nell’800, ha dato luogo al sorgere di molteplici

ordinamenti statali ognuno dei quali si è affermato sovrano e autosufficiente.

Oggi, dunque, ogni Stato pretende di avere un ordinamento discendente da proprie fonti normative

tale da offrire una risposta a tutte le esigenze della propria comunità.

Stato definito come la massima forma organizzata del potere politico nelle società

contemporanee.

L’origine dello Stato moderno si trova nel processo di istituzionalizzazione del potere: momento in

cui risulta operata una spersonalizzazione del potere che passa dal singolo governante (sovrano

assoluto) a un’entità organizzativa impersonale incaricata di garantirne la continuità al di là del

succedersi dei singoli soggetti destinati ad esercitare il potere.

Il complesso delle istituzioni che si identificano col concetto di Stato si è consolidato in seguito al

processo di limitazione del potere assoluto e alla conseguente razionalizzazione del potere che è

culminata nelle riv. inglese 1689, nord americana 1776 e francese 1789.

Proprio a partire da tali cambiamenti e accadimenti storici si fissarono così: il concetto di

e politiche dell’individuo.

costituzione, di potere ripartito tra più organi, di statuto delle libertà civili

[ ]:

Duplice significato della parola Stato

 

I° significato Stato = determinato popolo che risiede in un determinato territorio e che ha

una sua organizzazione centralizzata stabile.

  o apparato centralizzato; l’apparato di comando.

II° significato Stato = organizzazione

Quindi:

Stato-comunità sottolinea i 3 elementi costitutivi dello Stato:

1. Popolo: vale a dire una comunità di individui (elemento personale)

2. Territorio: luogo in cui è stanziato il popolo (elemento territoriale)

3. Ordinamento giuridico: complesso di regole (elemento organizzativo) 1

1. POPOLO

Il popolo rappresenta il complesso degli individui che hanno vissuto, vivono e vivranno sul

territorio dello Stato.

Il concetto di popolo non coincide con quello di:

 

Nazione si distingue il concetto francese di nazione-demos da quella tedesca di nazione-

etnos:  Nazione-demos: nazione è comunanza di valori che unisce e

prescinde da diversità locali o etniche, livellando le divergenze.

 Nazione-etnos: nazione è comunanza etnica e razziale, con la

tendenza ad escludere ed emarginare le minoranze appartenenti a

culture diverse da quella prevalente. 

Non facilmente distinguibile dal concetto di Nazione è quello di Patria entità comune cui fa

riferimento il cittadino per indicare l’appartenenza alla comunità nazionale con cui si identifica.

Tale entità s’identifica, coincide con il territorio, con le istituzioni statali, con i valori

costituzionali. “patria è bene comune e indivisibile di tutti i suoi cittadini”.

Art. 2 cost. Spagna:

“patria oggetto del dovere di difesa del cittadino”. (in questo caso il concetto

Art. 52 cost. Ita.: serve ad indicare una sintesi di beni da proteggere).

Prossimo a tale concetto è il riconoscimento della bandiera nazionale come simbolo della comune

appartenenza dei cittadini alla stessa comunità (art. 12 cost. ita.; art. 4 cost. spagna).

 

Etnia comunità caratterizzata da comunanza di storia, lingua, cultura e quindi prossima al

concetto di nazione.

 

Razza comunità caratterizzata da particolari dati biologici.

Il c.d. problema razziale è sempre esistito. Es.: la carta costituzionale americana (carta di

Filadelphia 1787) all’art. 1 sez. 2 3°c. distingueva: Free persons;

Indians;

Other persons (cioè gli schiavi).

L’abolizione della schiavitù è poi stata statuita nel 1865 con il XIII Emendamento.

 

Classe sociale comunità legata da comuni concezioni dei rapporti economici e sociali.

Si riconoscono 2 tipologie di vincoli giuridici individuo-Stato:

 vale a dire la sottoposizione dell’individuo alla potestà d’imperio

1. Vincolo di sudditanza

dello Stato.  cioè l’appartenenza giuridica dell’individuo ad un determinato

2. Vincolo di cittadinanza

Stato.

I prevalenti criteri di acquisto della cittadinanza sono: lo ius sanguinis (in base al rapporto di

filiazione) e lo ius soli (semplice nascita sul territorio nazionale).

Art. 11 cost. spagna

Art. 44 cost. svizzera

Art. 22 cost. ita.

Art. 16 cost. Germania 2

2. TERRITORIO 

Il territorio è l’elemento spaziale, ed è fondamentale affinché possa parlarsi di Stato è lo spazio

geografico (terraferma e mare territoriale) su cui il popolo è stanziato e nell’ambito del quale lo

Stato esercita la propria sovranità e indipendenza.

3. ORDINAMENTO GIURIDICO 

L’ordinamento giuridico rappresenta l’elemento organizzativo fondamentale dello Stato è il

complesso delle norme giuridiche che regolano il funzionamento e la vita di uno Stato e dei suoi

cittadini.

Di solito, l’ord. si articola in una struttura composta da più fonti giuridiche diverse, aventi valore ed

efficacia differenti. 

Alla base di tale struttura sta la legge fondamentale dello Stato: la costituzione la quale sancisce i

principi organizzativi alla,base dello Stato e i principali diritti e doveri dei cittadini.

 / /

SOVRANITà E INDIPENDENZA

Riferendoci al territorio si è sottolineato che questo è spazio geografico entro cui lo Stato, in quanto

tale e per essere considerato tale, esercita sovranità e indipendenza.

[ ]

SOVRANITà

La sovranità è qualità giuridica tipica dello Stato.

 (“superanus”: colui che sta al di sopra)

Sovranità lo Stato gode della considerazione di chi sta

più in altro di tutti, avendo un potere di comando superiore ad ogni altro soggetto entro un

territorio determinato in virtù del fatto che possiede il monopolio della forza armata.

L’art. 1 cost. ita. proclama che « la sovranità appartiene al popolo », ma si affretta anche a

precisare che la esercita « nelle forme e nei limiti della cost. ». Il popolo non dispone di armi, della

forza armata coercitiva, e rispetto allo Stato non è sovrano.

Nell’età moderna la sovranità acquisisce una precisa valenza politico-giuridica: essa diviene la

razionalizzazione giuridica del potere.  “per sovranità

Si deve a Jean Bodin la prima compiuta definizione del concetto di sovranità si

intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato”.

Per Bodin la sovranità è assoluta; perpetua; indivisibile; inalienabile; imprescrittibile.

parlava di “supremo potere” affidato al Parlamento

John Locke da un lato limitato dalla

costituzione e dall’altro controllato dal popolo, di cui il Parlamento è mandatario.

Duplice aspetto della sovranità:

  la sovranità afferma l’esclusiva potestà dello Stato e la sua supremazia.

Positivo

 

Negativo la sovranità esclude ogni altra potestà differente dallo Stato stesso, affermando

in tal modo l’indipendenza dello Stato.

Tradizionalmente si riconoscono 3 tipi essenziali di attività sovrane: 3

1. Legislativa (produzione).

2. Esecutiva (esecuzione-applicazione).

3. Giurisdizionale (rispetto).

ordinamenti definiti a “separazione di poteri”:

Negli

 Secondo un criterio soggettivo queste attività sovrane sono abbinate ad organi statali

incaricati di svolgerle (organi legislativi, esecutivi, giurisdizionali).

 Secondo un criterio formale le attività sono qualificate in base al tipo di procedimento e ai

relativi atti terminali dello stesso che vengono tipicamente previsti per il loro svolgimento (il

proc. legislativo e le leggi, il proc. giurisdizionale e le sentenze).

La classica tripartizione può essere integrata osservando ulteriori e importanti attività:

1. Attività costituente.

2. Attività di revisione costituzionale.

 costituisce l’impulso per l’attuazione della costituzione e il

3. Attività di indirizzo politico

conseguimento delle finalità essenziali dello Stato, operando i necessari coordinamenti tra

organi costituzionali, utilizzando a volte forme, procedimenti e atti tipici dell’attività

legislativa e esecutiva, ed essendo dotata di una sua propria particolare efficacia.

La funzione di indirizzo politico (art. 95 cost. ita.) consiste nella determinazione delle linee

fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica interna ed estera dello Stato,

traducendosi in una molteplicità di atti formali: leggi del Parl., reg., atti aventi forza di

legge, trattati internazionali.

[ ]

INDIPENDENZA

È un fatto di assoluta certezza che il mondo è ripartito tra molti Stati, i quali debbono considerarsi

reciprocamente pari ordinati, perché solo così viene fatta salva la sovranità di ciascuno.

Se infatti uno Stato potesse comandare su un altro e usare la forza su di esso, questo secondo non

sarebbe più sovrano ma subordinato al primo.

La sovranità degli Stati per essere tale entro i propri confini deve manifestarsi come indipendenza

nei rapporti reciproci: indipendenza come assenza di subordinazione, come pariordinazione.

Sovranità e indipendenza sono le due facce inseparabili di una medesima qualità il monopolio

questo monopolio si esprime verso l’interno come possibilità di comando

statale della forza: e verso l’esterno si manifesta come impossibilità di

superiore ad ogni altro soggetto (sovranità);

usare la violenza all’interno di altri Stati e contemporaneamente come esclusione della forza di ogni

altro Stato nei propri confronti (indipendenza). 4

 / /

SOVRANITà E SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE

Uno dei profili essenziali della sovranità consiste nella capacità di produzione di norme

giuridiche diretta a reggere e disciplinare lo Stato.

La produzione di norme giuridiche, a cominciare da quelle che formano la cost., è dunque un dato

comune a tutti gli ord. cost., dai più semplici ai più complessi: e ciò indipendentemente dalle

caratteristiche della forma di Stato e di Governo prescelta, che fortemente incide sul sistema delle

fonti normative in concreto adottato.

<< È fonte del diritto ogni elemento, fatto o atto, a prescindere dalla sua forma, che prescriva una

regola obbligatoria per i membri di una data società >>.

Da tale definizione si evince che le fonti di produzione normativa sono tradizionalmente distinte in:

 

Atti normativi (fonti-atto) manifestazioni di volontà dirette a produrre norme (es.: legge).

  comportamenti sociali da cui l’ord. ricava norme (es.:

Fatti normativi (fonti fatto) consuetudini).

(e quindi il livello di “certezza”) dei 2 gruppi di fonti è

Dal punto di vista pratico, la conoscibilità

disciplinata da criteri sensibilmente diversi:

 La fonte-atto è regolata da norme che ne assicurano preventivamente la formazione e la

conoscibilità da parte dei soggetti che dovranno osservarla.

Es.: le cost. contengono norme relative al procedimento di formazione della legge e al valore

giuridico che dovrà riconoscersi alle disp. normative adottate tramite tale fonte.

 viene invece desunta tramite la verifica da parte dell’interprete

La fonte-fatto di quale sia il

modello precettivo di comportamento da seguirsi.

Tendenzialmente la maggior parte degli ord. contemporanei hanno optato per un sistema

formalizzato di disciplina delle fonti normative, prevedendo quindi esplicitamente quali sono i modi

di produzione del diritto.

Ma accanto a tali ord. ne esistono altri che non prevedono o prevedono parzialmente il sistema delle

fonti.  a. Fonti “Legali”.

Di qui la differenza tra b. Fonti “Extra ordinem”. 5

Strettamente collegato al tema delle fonti normative è quello dei rapporti tra fonti, in quanto

nell’ambito di ogni ordinamento è riscontrabile una pluralità di fonti di produzione del diritto. La

pluralità impone di cercare e realizzare un ordine tra le fonti. Questo ordine si individua in un

principio “scalare”: le fonti stanno tra loro in un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, in

base al quale la fonte superiore condiziona quelle inferiori e queste ultime non possono influire

sulla prima.

L’esempio più evidente si ha nell’ambito delle fonti-atto: la cost. condiziona le rimanenti fonti

dell’ord., ad es. la legge del parlamento, la quale dovrà adeguarsi alla prima senza poter incidere

sulla medesima.

Nella pratica si può ritenere che in tutti gli ordinamenti sia possibile individuare almeno 3 gradi di

fonti:

1. norme costituzionali.

2. norme legislative (parlamentari).

3. norme regolamentari (governative).

Tuttavia la graduazione su 3 livelli non è sempre la regola. Infatti si ritiene che:

 

negli ord. a cost. flessibile non si abbia differenza di grado tra norme cost. e legislative

ordinarie (sono infatti riportabili entrambe ad una unica fonte: la legislazione del Parl.).

 

negli ord. a cost. rigida può esistere una fonte di grado intermedio tra cost. e legge

organiche dell’ord. francese e spagnolo.

ordinaria, es.: le leggi

Al fine di evitare che norme di diverso valore possano disciplinare casi uguali, sono stati elaborati i

Criteri risolutivi delle Antinomie (: contrasto tra norme):

 “lex posterior derogat priori”. Opera:

1. Criterio cronologico ex nunc; Effetti: erga omnes.

La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso

l’abrogazione, la quale produce l’effetto di far cessare l’efficacia

della n.g. precedente e che può essere di 3 tipi:

a. Espressa: per dichiarazione esplicita del legislatore.

Tacita: perché la nuova legge regola l’intera materia già

b. regolata dalla legge anteriore.

c. Implicita: per incompatibilità tra le nuove disp. e le precedenti.

 “lex superior derogat inferiori”. Opera:

2. Criterio gerarchico ex tunc; Effetti: erga omnes.

La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime

attraverso l’annullamento, che incide sulla validità e non

sull’efficacia come l’abrogazione, istituto del criterio cronologico.

 “lex specialis derogat generali”. Opera:

3. Criterio specialità ex nunc; Effetti: inter

partes/erga omnes.

La prevalenza della norma speciale su quella generale si esprime

attraverso la deroga; entrambi rimangono efficaci.

Derogare: disporre su un singolo punto/questione in modo idiverso

da una n.g., ma senza per questo violare i principi.

4. Criterio della competenza 6

N.B.: le antinomie intercorrono tra le norme e non tra le disposizioni, sussistono cioè tra i risultati

delle operazioni interpretative e non tra gli enunciati normativi.

Riserva di legge è lo strumento con cui la cost. regola il concorso delle fonti nella disciplina di

una determinata materia.

Essa, perciò, è una regola circa l’esercizio della funzione legislativa.

È dunque evidente che la riserva di legge acquista un significato preciso

soltanto dove vi sia una cost. rigida: perché solo in questo caso i limiti posti

dalla cost. alla funzione legislativa possono imporsi al legislatore e, se violati,

causare l’illegittimità della legge prodotta.

Insomma, è attraverso la riserva di legge che si produce, nei sistemi a cost.

rigida, quella maggior complessità e differenziazione dell’ord. g..

Principio di legalità esso affonda le sue radici nello Stato di diritto ( lo Stato che si limita a

libertà e l’uguaglianza formale dei cittadini, sottoponendo a

garantire la 

precise regole g. l’attività dei pubblici poteri). (Stato sociale è lo Stato

che inoltre si assume il compito di rimuovere le disuguaglianze sociali).

l’esercizio di qualsiasi potere pubblico

Il principio di legalità prescrive che

si fonda su una previa norma attributiva della competenza: la sua ratio è di

assicurare un uso regolato, non arbitrario, controllabile del potere.

Considerando quest’ultima ratio, si può evincere che il principio di legalità

è associabile alla ratio del principio della divisione dei poteri. 7

 / /

DIVERSA NATURA DELLE FONTI NORMATIVE

Nell’attuale momento storico le fonti di produzione del diritto sono essenzialmente conosciute e

fonti scritte di natura “politica”: si tratta di fonti volute dai titolari della

analizzate in quanto

sovranità che variamente le configurano in relazione alle diverse soluzioni istituzionali legate alle

diverse forme di Stato.

[ ]

COSTITUZIONE

Esistono Stati con una cost. scritta, così come vi sono Stati privi di una cost. scritta, privi cioè di un

documento unitario distinto da tutte le altre leggi: ad es. la Gran Bretagna.

Questo non vuol dire che la G.B. abbia una cost. puramente consuetudinaria e non abbia leggi cost.

scritte. Viceversa la G.B. ha molte leggi cost. scritte, ma resta vero che:

tali leggi non si distinguono per la forma e l’efficacia dalle altre leggi.

a)

b) tali leggi non costituiscono un unico testo.

c) tali leggi non esauriscono la materia che è loro oggetto di disciplina perché parte di tale

materia è effettivamente fondata sulla consuetudine, e cioè su norme non scritte.

Comunque sia è indubbio che la cost. esiste, anche se non esiste uno specifico testo solenne così

chiamato e separato da tutte le altre leggi.

Per cui tutti gli ord., per il solo fatto di esist

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ridola Paolo.
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