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Parte prima - L’IMPRENDITORE

Capitolo primo. L’imprenditore

Il sistema legislativo

Il Codice Civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

- L’oggetto dell’impresa (imprenditore agricolo e imprenditore commerciale);

- La dimensione dell’impresa (piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande);

- La natura del soggetto (impresa individuale, società e impresa pubblica).

Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina di base comune (statuto generale

dell’imprenditore). Gli imprenditori commerciali non piccoli sono assoggettati allo statuto tipico

dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la

disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le procedure concorsuali).

La nozione generale di imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni e servizi. L’art.2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato

soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per

l’imprenditore. Dallo stesso articolo si ricava che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo e

da specifiche modalità di svolgimento.

Attività produttiva

L’impresa è attività produttiva di nuova ricchezza. Questa definizione esclude dalla categoria di impresa le

attività di mero godimento (attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi; ad es. il

proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione). Un’attività può costituire allo stesso

tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi (es. albergatore).

Gli atti di investimento, speculazione e finanziamento, quando siano coordinati in modo da configurare

un’attività, possono dar vita ad impresa se ricorrono i requisiti dell’organizzazione e della professionalità

(es. società finanziarie che erogano crediti con mezzi propri –s. di leasing-).

È ormai opinione diffusa che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività

produttiva svolta è illecita. Vi possono essere due tipi diversi di impresa illecita:

- Impresa illegale: attività svolta in violazione di norme che disciplinano concessioni, licenze,

autorizzazioni (es. attività bancaria senza la prescritta autorizzazione governativa);

- Impresa immorale: è illecito l’oggetto stesso dell’attività (es. contrabbando di sigarette,

fabbricazione o commercio di droga). L’illecito compiuto dall’imprenditore immorale è più grave

rispetto a quello dell’imprenditore illegale.

Questo riconoscimento dell’attività d’impresa estesa anche alle imprese illecite risponde all’esigenza di

tutelare eventuali creditori di queste e di sottoporle alla disciplina fallimentare.

L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo

L’imprenditore crea un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali (è quindi

un’attività organizzata). È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative

autonome o subordinate (es. lavanderia a gettoni); infatti la sempre più alta fungibilità tra capitale e lavoro

ha determinato che l’organizzazione imprenditoriale può essere costituita di soli capitali e del proprio

lavoro intellettuale e/o manuale.

La qualità di imprenditore non può essere negata quando il coordinamento di capitale e lavoro proprio non

si concretizza in un complesso aziendale materialmente percepibile.

La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata un

organizzazione imprenditoriale in quanto viene a mancare un minimo di eteroorganizzazione (presenza di

un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale). Ad esempio la borsa degli attrezzi di un idraulico

non può essere considerata una forma di capitale poiché sono solo beni strumentali al lavoro.

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Economicità dell’attività e scopo di lucro

È essenziale che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico (coprendo i costi con i ricavi,

assicurando l’autosufficienza economica). In caso contrario si avrebbe consumo e non produzione di

ricchezza.

Non è quindi essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro. Se si assumesse questo scopo come

requisito essenziale dell’impresa sarebbero automaticamente escluse dalla categoria le imprese pubbliche

(che non perseguono uno scopo di lucro).

Professionalità

È l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva (es. non è imprenditore chi compie

un’isolata operazione di acquisto e di rivendita di merci). Non è richiesto che l’attività sia svolta senza

interruzioni, poiché sarebbero escluse attività stagionali come alberghi e stabilimenti balneari, ma è

sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.

Non è richiesto che l’attività d’impresa sia unica o principale. Può costituire impresa anche un unico affare

se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

Può essere qualificato imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale

(imprese per conto proprio).

Imprese e professioni intellettuali

I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai…) non sono mai in quanto tali imprenditori. Le

disposizioni in tema d’impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione

costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa (es. il medico che gestisce la clinica

privata nella quale opera o professore titolare di una scuola privata nella quale insegna). Il professionista

intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore. Motivo di questa

esclusione è l’esistenza di specifici statuti per le diverse categorie professionali che sono già una forma di

tutela per il professionista. L’esonero dei professionisti intellettuali dello statuto dell’imprenditore ha

vantaggi (sottrazione al fallimento) e svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni

distintivi e della concorrenza sleale).

Capitolo secondo. Le categorie di imprenditori

A)Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Il ruolo della distinzione

La distinzione è fatta in base all’oggetto dell’attività. Questa distinzione è necessaria al fine di applicare la

specifica normativa.

Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È

esonerato dalla applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenute delle scritture

contabili, assoggettamento al fallimento…

L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, anche

grazie a incentivi e agevolazioni.

L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali

L’attuale formulazione dell’art.2135 stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; intendendosi

attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che

utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Rispetto alle attività agricole tradizionali regolate nel Codice del 1942, si sono aggiunte attività quali:

allevamenti in batteria (bovini e pollame), agricoltura industrializzata (utilizzo di prodotti chimici per

accrescere la produttività) e coltivazioni artificiali o fuori terra (funghi e ortaggi). Queste attività possono

prescindere dall’utilizzo del fondo e quindi non potevano essere considerate attività agricole dal vecchio

Codice. 2

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Si può essere imprenditori agricoli anche per connessione, cioè quando l’attività riguarda la manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle attività agricole di base. Le due

attività devono essere omogenee e i prodotti utilizzati nell’attività connessa devono provenire

prevalentemente dall’attività agricola di base. Sono attività agricole connesse anche i servizi svolti a terzi

utilizzando prevalentemente il capitale dell’attività agricola di base (es. trebbiatura conto terzi). È impresa

agricola anche l’attività di valorizzazione rurale (es. agriturismo).

L’imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività, elencate

dall’art. 2195:

- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali);

- Attività intermediarie nella circolazione dei beni (commercio);

- Attività di trasporto;

- Attività bancarie o assicurative.

Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.

B) Piccolo imprenditore

È sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, ma è esonerato, anche se esercita attività

commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento. Sono piccoli

imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano

un’attività professionale in cui sia prevalente il lavoro proprio e/o dei componenti della propria famiglia

rispetto al lavoro altrui e ai capitali utilizzati (art. 2083). In base all’attuale disciplina non è soggetto al

fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- Investimenti per trecentomila euro;

- Ricavi lordi per duecentomila euro;

- Debiti (anche non scaduti) non superiori a cinquecentomila.

Queste cifre vengono calcolate nella media di tre anni (per adeguarle alla svalutazione monetaria). Basta il

superamento di un solo parametro per essere esposti al fallimento.

L’impresa artigiana

La definizione dell’impresa artigiana è basta:

- Sull’oggetto dell’impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni (anche

semilavorati) o di prestazioni di servizi;

- Sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, si richiede in particolare che egli svolga in misura prevalente il

proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sui

fattori produttivi.

L’impresa familiare

È l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti (fino ai nipoti) e gli affini (fino ai cognati)

dell’imprenditore: la c.d. famiglia nucleare (art. 230). Non necessariamente l’impresa familiare è una

piccola impresa. Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa al fine di

evitare abusi e ingiustizie largamente diffuse nel passato: sono quindi riconosciuti diritti sia sul piano

patrimoniale (diritto al mantenimento, diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, diritto sui beni

acquistati con gli utili, diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda) sia sul piano

amministrativo (decisioni di particolare rilievo -impiego degli utili e degli incrementi, cessazione

dell’impresa,…- prese a maggioranza dai familiari). Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore

degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.

L’imprenditore ha la proprietà esclusiva dei beni aziendali e il compito di provvedere alla gestione ordinaria.

L’imprenditore agisce nei confronti di terzi in proprio e solo lui sarà responsabile verso questi delle relative

obbligazioni di contratto. Se l’impresa è commerciale sarà esposto al fallimento.

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C) Impresa collettiva e impresa pubblica

L’impresa societaria

La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale. Le società commerciali

possono essere imprenditori agricoli o imprenditori commerciali a seconda dell’attività esercitata.

Le imprese pubbliche

Attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Ciò è possibile in tre diverse

forme:

- Servendosi di strutture di diritto privato (società, generalmente per azioni: è il caso delle società a

partecipazione statale);

- Enti di diritto pubblico che svolgono attività d’impresa (sono sottoposti allo statuto generale

dell’imprenditore, con una solo eccezione: l’esonero dal fallimento);

- Svolgendo direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative (es. le

aziende municipalizzate che erogano pubblici servizi come acqua, gas e trasporti).

Dal 1990 quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni a partecipazione

statale (privatizzazione formale); in tempi più recenti è stata avviata la dismissione delle partecipazione

pubbliche di controllo (privatizzazione sostanziale).

Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d’impresa. Infatti per aversi impresa è sufficiente

che l’attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. Questo

presupposto è in linea anche se si tratta di un ente con finalità ideale. L’ente resta sottoposto a tutte le

conseguenze dell’impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in modo esclusivo (es.

fondazione costituita per lo svolgimento di attività editoriale) o accessorio (es. sindacato che gestisce una

casa editrice con la quale pubblica il materiale relativo all’attività del sindacato). Gli eventuali guadagni

devono essere necessariamente reinvestiti e l’attività d’impresa deve essere compatibile con la finalità

ideale dell’ente.

L’impresa sociale

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e

principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di

utilità sociale. È necessaria l’assenza dello scopo di lucro (gli utili devono essere impiegati per lo

svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’ente). Non è possibile disporre del

patrimonio del patrimonio dell’impresa e distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte

dell’organizzazione. In caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre

organizzazioni secondo quanto previsto dallo statuto.

La responsabilità patrimoniale dei partecipanti è limitata.

Le imprese sociali sono assoggettate allo statuto dell’imprenditore commerciale ad eccezione del fallimento

(sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa). Le imprese sociali si costituiscono per atto pubblico e

sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, che effettua periodiche ispezioni al fine di verificare la

presenza delle condizioni di riconoscimento.

Capitolo terzo. L’acquisto della qualità di imprenditore

A)L’imputazione dell’attività d’impresa

Esercizio diretto dell’attività d’impresa

Il criterio della spendita del nome stabilisce che è imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso

nell’attività d’impresa.

Il mandatario è un soggetto che agisce nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti

giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del

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mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Mentre nel

mandato con rappresentanza gli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera

giuridica del mandante, nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome

acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Quando gli atti d’impresa sono

compiuti tramite rappresentante (volontario o legale) l’imprenditore diventa il rappresentato e non il

rappresentante (anche nel caso in cui quest’ultimo abbia grandi poteri decisionali).

Esercizio indiretto dell’attività d’impresa. L’imprenditore occulto

È largamente diffuso l’esercizio dell’impresa tramite interposta persona. Uno è il soggetto che compie in

proprio nome i singoli atti d’impresa (il c.d. imprenditore palese o prestanome). Altro è il soggetto che

somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige di fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni, pur

non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi (il c.d. imprenditore diretto o occulto). Poiché il

prestanome ha agito in proprio nome, ha acquistato la qualità di imprenditore commerciale: i creditori

potranno provocarne dunque il fallimento. È altrettanto vero che, data l’insufficienza del relativo

patrimonio, i creditori potranno ricavare ben poco dal fallimento del prestanome, con la conseguenza che il

rischio d’impresa non sarà sopportato dal reale dominus ma da questi è trasferito sui creditori (soprattutto

su quelli che non sono in grado di premunirsi contro il dissesto del prestanome, costringendo il reale

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Giannelli Gianvito.
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