Le radici bibliche
Capitolo 1. Legami storico religiosi
I legami storico religiosi della Chiesa con il popolo di Israele hanno dei riflessi anche sul piano giuridico. Infatti, tra il diritto ebraico e quello cristiano esistono delle analogie:
- Questi diritti si fondano su un ordinamento di derivazione divina.
- Sono dotati di istituti e di un sistema giuridico.
- Possiedono la stessa concezione salvifica di Dio, espressa dalla nozione biblica di alleanza.
Nell’Antico Testamento, l’alleanza con Javhè è un modo per definire i rapporti tra Dio e gli uomini. Nei profeti del VI sec. a.C., il concetto di alleanza acquista una dimensione escatologica, concetto inteso come compimento della salvezza. Anche Geremia ed Ezechiele annunciano una nuova alleanza che verrà incisa nei nostri cuori.
Il diritto cristiano mantiene dei punti d’incontro con il diritto ebraico in quanto:
- Si rifà ad una autorità trascendente.
- Il criterio della giustizia è posto al di sopra delle leggi elaborate dagli uomini.
Invece una differenza fra ebraismo e cristianesimo consiste nel fatto che la rivelazione degli ebrei presenta i caratteri della legge che della fede. Nel diritto ebraico assistiamo a due fasi evolutive, quella biblica (Torah) e postbibblica (Talmud). Accanto alla Legge scritta, successivamente si formò quella orale, poiché bisognava adattare le norme assolute alle trasformazioni politiche. Tutto ciò porterà alla nascita di conflitti, non solo intorno al carattere obbligatorio delle consuetudini, ma anche intorno al diverso grado di autorità da attribuire alle interpretazioni date dai rabbini o dottori della Legge.
La fondazione della Chiesa
Secondo l’insegnamento cattolico, fissato nel concilio di Trento e nel Vaticano II, Gesù decreta la fondazione della Chiesa, ma pone in essere degli atti con i quali la definisce una società visibile, dotata di mezzi per attuare il proprio fine: la salvezza per tutti gli uomini. Da questa teoria giuridica sulla fondazione della Chiesa nasceranno vari dibattiti e interpretazioni di vari studiosi. Troviamo in primis:
- Alfred Loisy il quale affermava che Gesù ha annunciato il Regno ed è la Chiesa che si è venuta a formare.
- Charls Harold Dodd affermava invece, che il Regno di Dio si è instaurato con la venuta di Gesù.
- Alcuni studi protestanti sostenevano che la vita delle prime comunità era contrassegnata dall’instaurazione del regno di Dio, ma il mancato avverarsi del ritorno di Cristo avrebbe spinto le comunità a spostare il centro dell’interesse da Dio alla Chiesa.
In definitiva, nella prospettiva delle prime fonti cristiane, la creazione e il consolidamento della Chiesa sono viste come il prodotto dell’azione di Dio e non come la formazione di un gruppo religioso interno al giudaismo che poi si sarebbe sviluppato in comunità separata.
Chiesa nascente e diritto
La dottrina giuridica ha dibattuto a lungo la questione della struttura normativa ed istituzionale del Cristianesimo. Alcuni storici hanno dovuto prendere atto di alcuni fenomeni avvenuti nella Chiesa nei primi tre secoli come:
- L’affievolirsi dell’attesa della “parousia” (ritorno glorioso di Cristo).
- La formazione di una dottrina morale autosufficiente.
- Lo sviluppo sacramentale.
- Lo spostamento del baricentro geografico dell’autorità della Chiesa da Gerusalemme a Roma.
Tutto ciò ha portato alla nascita del diritto nella Chiesa e all’inserimento di essa nelle strutture politiche dell’Impero. Questi temi sono stati oggetto di dibattito all’interno del quale troviamo:
- Rudolph Sohm, il quale afferma che la Chiesa delle origini è un’organizzazione fondata sui carismi concessi dallo Spirito Santo, non rivestita di forme giuridiche e che quindi l’ufficio ecclesiastico si basa su una missione divina. Soltanto al termine del I sec., il diritto entrerà nella Chiesa dando vita al processo di cattolicizzazione della Chiesa.
- Lo storico tedesco Adolph Harnack afferma che carisma e diritto non si escludono, cioè che lo sviluppo istituzionale della Chiesa risulta governato da due fattori: uno spirituale fondato sul carisma, e l’altro teocratico fondato sul dominio di Dio. Harnack vede la chiesa primitiva dispiegata su due livelli: comunità locali con uffici di sorveglianza (episcopi, presbiteri) e la Chiesa con uffici di tipo carismatico (apostoli, profeti).
- Rudolf Bultmann intorno al 1940 sostiene che già nel Nuovo Testamento affiorano elementi del cattolicesimo. Infatti, si modificò la funzione del diritto canonico divenendo un fattore costitutivo della Chiesa e che le norme relative al culto vennero qualificate di diritto divino.
- Hans Conzelmann indica inizialmente la nascita della Chiesa come istituzione salvifica, verso la fine del I sec. come il risultato di due fattori (collegamento della tradizione con il ministero ecclesiastico e l’aver attribuito a tale ufficio il compito del culto).
- Heinrich Schlier individua nelle Lettere Pastorali tre principi fondamentali del cattolicesimo:
- Il principio dell’ufficio (determinate persone esercitano poteri sui membri della comunità).
- Il principio della successione (l’ufficio trova fondamento nella chiamata dell’apostolo da parte di Cristo).
- Il principio gerarchico (l’ufficio presenta diversi gradi, dall’apostolo al discepolo).
La formazione della gerarchia ecclesiastica
Nella prima lettera di Clemente Romano ai Corinzi si afferma una concezione organica della Chiesa, intesa come comunità di elementi diversi, animati da un solo spirito e in cui ciascuno ha il proprio posto. L’organizzazione delle Chiese della seconda e terza generazione presenta una varietà di forme e, come si può notare, nel Nuovo Testamento le designazioni degli uffici non sono ancora definite. Gli studiosi ritengono che nel corso del I sec. non ci sia stata una forma omogenea di organizzazione cristiana, ma che abbiano coesistito due modelli:
- Quelle delle comunità legate all’apostolo Paolo, caratterizzate dall’assenza dell’episcopato monarchico, del presbiterato e riflettenti una concezione carismatica.
- Quelle della comunità di Gerusalemme e di Palestina che presentano un’organizzazione presbiterale che ricalca la struttura delle comunità ebraiche.
Tuttavia, questi due modelli non rimangono separati, ma si mescolano, tanto che alla fine della missione di Paolo, il titolo greco di episcopo si identificherà con quello ebreo di ispettore della sinagoga. Si evolverà verso la figura del vescovo monocratico, si afferma la successione degli episcopi, vi sarà il passaggio degli episcopi dalla presidenza di una comunità particolare a quella di una diocesi, i canoni vengono intesi come regole interpretative.
Il rapporto tra tradizione e scrittura e le raccolte canonico-liturgiche
Nei primi due sec. della Chiesa i contenuti dei testi non costituiscono fonte di importanza primaria; solo con la fissazione del canone biblico, si afferma una sorta di complementarietà tra Bibbia e Tradizione orale e si opera il passaggio dalla regola di fede (trasmessa oralmente dagli apostoli e poi dai vescovi loro successori) alla regola della Scrittura. La Chiesa all’inizio aveva tre autorità:
- L’Antico Testamento.
- Gesù Cristo e i suoi apostoli.
- Il Cristo che aveva parlato mediante la predicazione.
L’autorità dell’Antico Testamento fu riconosciuta anche successivamente, ma con qualche differenza. Lo stesso Giustino incorporò le Scritture ebraiche nelle credenze cristiane, elaborò il concetto di una Legge divina che fosse immutabile. L’elevazione del Nuovo Testamento, insieme con l’Antico, a rango di suprema autorità della Chiesa e la prima formulazione di un sistema coordinato di due fonti (Sacra Scrittura e Tradizione orale) avviene verso il 180 (per merito dell’apologista Ireneo). Tuttavia, solamente tra il III e IV sec., le Scritture e la Tradizione vengono ritenute autorità complementari. Un ultimo ritocco nella definizione del sistema delle fonti teologiche e canoniche, si farà alla metà del V sec. quando si affermerà l’autosufficienza della Bibbia dalla Tradizione.
Considerato il valore che aveva la Tradizione orale e scritta, appare logico che anche i primi testi si siano sforzati di apparire di derivazione apostolica. Questi testi furono accorpati in collezioni apostoliche e vennero redatte in Siria tra la fine del I e l’inizio del III sec. La più antica è chiamata:
- Didachè (raccolta di precetti morali).
- Tradizione Apostolica (contiene norme liturgiche ed ecclesiastiche).
- Didascalia degli apostoli (tratta dei doveri del vescovo dei diaconi).
- Costituzioni apostoliche.
- Canoni Apostolici (canoni disciplinari formulati sotto forma di norme giuridiche).
In queste collezioni si possono notare l’aspetto liturgico (liturgia, catechesi) e la connessione tra vita comunitaria e le relative prescrizioni (precetti morali, disposizioni disciplinari, norme, procedure).
Capitolo 2. La prassi conciliare
La celebrazione di concili costituisce una novità di grande rilevanza per lo sviluppo dell’istituzione ecclesiastica e per il diritto canonico, in quanto i concili diverranno organi essenziali per la definizione di dogmi di fede e per la produzione di norme giuridiche. L’introduzione dell’istituto conciliare è legata ad alcune condizioni preliminari, che ne definiscono le caratteristiche iniziali, e ad alcuni fattori che ne spiegano la crescita. Tra le condizioni vanno annoverate:
- La fissazione del canone biblico e della regola di fede.
- Il consolidamento del principio della successione apostolica dei vescovi.
- La presa di coscienza che i successori degli apostoli costituiscono un ordo episcoporum responsabile del popolo che gli è stato affidato.
Altri fattori favoriscono la crescita della prassi conciliare:
- La lotta contro le prime eresie.
- La presenza più o meno diffusa dei vescovi in una determinata regione.
- La frequenza di riti di ordinazione episcopale, che richiedevano la partecipazione di diversi vescovi.
Soltanto dopo la fine delle persecuzioni contro la Chiesa, sarà possibile celebrare i primi concili ecumenici e il rapporto con l’Impero determina il radicamento della sinodalità ecumenica nell’area orientale dove si celebra, nel 325, il concilio di Nicea. Devono distinguersi i concili particolari anteniceni da quelli successivi al 325: i primi sono basati sulla libera iniziativa e vedono la partecipazione di diverse categorie di fedeli (vescovi, presbiteri, diaconi, rappresentanti del popolo senza voto deliberativo), i secondi sono direttamente convocati dall’imperatore che non si limita a riunirli, ma li dirige e fa pesare i propri orientamenti in materia dogmatica.
A Nicea si afferma il modello conciliare del I° millennio. Convocato dall’imperatore, il concilio, deve risolvere la più importante controversia della storia cristiana, sulla natura divina di Gesù, che il sacerdote alessandrino Ario contesta, mettendo in discussione il cuore del credo cristiano e l’identità della Chiesa. Costantino vi svolge un ruolo decisivo:
- Sostenendo le tesi maggioritarie.
- Presiedendo il concilio.
- Scoraggiando i partigiani di Ario.
- Approvando e promulgando i decreti delle assise ecumeniche.
I concili ecumenici sono tali in quanto aperti alla partecipazione dei vescovi di tutto il mondo, ma nei fatti la presenza episcopale è spesso assai limitata, inoltre se si guarda alla provenienza geografica dei padri conciliari, notiamo che l’Occidente non risulta essere rappresentato adeguatamente. I primi 4 dei 7 concili, sono collocati dagli autori della tarda patristica quasi sullo stesso piano della Bibbia o in simmetria con i 4 Vangeli, ciò a motivo della loro importanza costituzionale e perché vi si definisce il cuore del credo cristiano:
- A Nicea emerge il cuore della dottrina cristiana, con l’affermazione della divinità di Cristo.
- A Costantinopoli (381) si conferma il dogma trinitario con la definizione della natura divina dello Spirito Santo.
- A Efeso (431) si ribadisce la validità della formula Vergine Maria, madre di Dio.
- I padri conciliari di Calcedonia (451) condannano ogni tendenza monofisita che intenda negare la pienezza della duplice natura, divina e umana, di Cristo.
Devono poi distinguersi i concili plenari e provinciali: i primi sono convocati su base superprovinciale (regionale o di una parte, anche intera dell’Impero) e hanno competenze dottrinali e liturgiche, i secondi hanno una base geografica ricalcata sulla provenienza civile e competenze disciplinari e giudiziali. Dalla normativa elaborata dai concili nasce l’esigenza di procedere alle raccolte dei decreti conciliari. Tra le più importanti raccolte abbiamo:
- La Collezione d’Antiochia.
- La Vetus Romana (prima raccolta utilizzata a Roma).
- La Prisca o Itala.
- In Africa sono redatti i Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta (chiamati anche Codex Canonum Ecclesiae).
- Per la Gallia abbiamo gli Statuta Ecclesiae Antiqua.
- Le principali raccolte spagnole sono i Capitula Martini e la Collectio Hispana.
Influsso del diritto romano sulle istituzioni della Chiesa
I rapporti tra Impero e Chiesa, avevano subito una radicale trasformazione, in seguito a due editti imperiali di grande importanza:
- Quello di Costantino il Grande (313) con cui si concede alla Chiesa la libertà di culto e si decreta la restituzione dei beni confiscati durante le persecuzioni.
- Quello di Teodosio (380) con cui il cristianesimo diventa religione di Stato.
La conseguenza di ciò fu che sul terreno giuridico si determinò un’influenza del diritto romano sul diritto della Chiesa. Il Gaudemet sostiene che “la Chiesa è stata naturalmente spinta a prendere a prestito il diritto romano, per l’insufficienza del proprio diritto”. Non sono comunque mancati punti di frizione tra il diritto della Chiesa e quello dell’Impero, i Padri della Chiesa ad esempio formulando una gerarchia delle norme, accordano alle leggi civili un ruolo subordinato. Tuttavia, per il resto, la Chiesa accetta l’impianto giuridico dell’Impero e chiede spesso agli imperatori, interventi e benefici, a favore delle strutture ecclesiastiche (anche istituzioni come la schiavitù sono tollerate dalla Chiesa, nonostante i principi naturali di libertà naturale e di uguaglianza dei figli di Dio). In materia di matrimonio, il diritto canonico recepisce alcuni aspetti romanistici essenziali, come la base consensuale e le condizioni di matrimonio, ma ne contrasta la libertà di ripudio e di divorzio.
Dal canto suo, l’influenza canonistica si fa sentire nel Basso Impero, quando si comminano sanzioni per ripudi ritenuti ingiustificati e si introducono misure volte a ridurre le rotture matrimoniali, ma l’indissolubilità assoluta non è mai decretata dalla legge civile dell’epoca. Inoltre, progressivamente, la Chiesa recepisce e assimila, nell’elaborazione del suo diritto, talune terminologie, tecniche e nozioni romanistiche sino ad adeguarsi allo stile e al ritmo del linguaggio giuridico imperiale. Influenza analoga si ha anche nel campo processuale, dove la procedura dell’audentia episcopalis e dei concili sono prese a prestito dal processo extra ordinem romano; inoltre:
- I particolari riguardanti i mezzi di prova.
- Il ricorso al giuramento.
- Le qualità dei testimoni.
- L’appello ad un’istanza gerarchica superiore, sono predisposti in conformità alla tradizione romana.
Il Gaudemet ha sostenuto che “il diritto romano, permise alla comunità cristiana di organizzarsi in una società. In un certo senso, farà della Chiesa cattolica, la più autentica erede dell’impero romano.”
L’organizzazione cattolica e le collezioni della Chiesa orientale
Tra il IV e il VI sec., si consolida, soprattutto in Oriente, un modello organizzativo di Chiese locali, destinato a perpetuarsi per il I° millennio. Elemento decisivo è la tendenza al raggruppamento delle Chiese (che si modella sulla riforma delle circoscrizioni civili elaborata da Diocleziano, che aveva diviso il territorio in prefetture, diocesi, province, parrocchie o distretti). I canoni 4 e 5 del Concilio di Nicea delineano una confederazione di Chiese su triplice scala gerarchica; diocesi, province (o metropoli), sedi supermetropolitane; tra quest’ultime, in posizione di preminenza troviamo Alessandria, Antiochia e Roma. Emergerà poi l’importanza della Chiesa di Costantinopoli al cui vescovo, nel concilio di Calcedonia, si riconosce la duplice prerogativa di rappresentare l’istanza definitiva di giurisdizione nei processi di chierici e vescovi contro i metropoliti e di consacrare i vescovi del Ponto, dell’Asia, della Tracia e dei vescovi dei paesi barbari. Ciò porterà alla rottura amministrativa dell’Oriente con Roma e alla nascita del patriarcato bizantino.
Il patriarcato è una circoscrizione presieduta da un vescovo, cui è riconosciuta un’autorita episcopale piena, limitando anche i poteri dei vescovi, presenti nella medesima area territoriale. Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Gerusalemme assurgono al rango di patriarcati. L’organizzazione definitiva dei patriarcati si attua con Giustiniano I, che introduce il sistema della pentarchia nella legislazione imperiale; tale “governo a 5” (i 4 dell’Oriente più Roma) riceve successivamente anche una successione teologica: Dio stesso avrebbe stabilito la Chiesa sui 5 patriarchi e sui 4 evangeli, assicurando che essa non sarebbe mai venuta meno, perché essi sono i capi della Chiesa. Il rapporto tra Roma e i patriarchi d’Oriente è mediato dall’imperatore e regolato sul principio della comunione delle chiese. Dall’inizio del IV sec., i papi mantengono a Costantinopoli, un rappresentante chiamato apocrisario, che deve gestire spesso, crisi assai difficili (più di un apocrisario sarà eletto papa). I patriarchi orientali affermano la loro autonomia da Roma.
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