Pillaus
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Versione originale in latino


At theatri licentia, proximo priore anno coepta, gravius tum erupit, occisis non modo e plebe set militibus et centurione, vulnerato tribuno praetoriae cohortis, dum probra in magistratus et dissensionem vulgi prohibent. Actum de ea seditione apud patres dicebanturque sententiae, ut praetoribus ius virgarum in histriones esset. Intercessit Haterius Agrippa tribunus plebei increpitusque est Asinii Galli oratione, silente Tiberio, qui ea simulacra libertatis senatui praebebat.
Valuit tamen intercessio, quia divus Augustus immunis verberum histriones quondam responderat, neque fas Tiberio infringere dicta eius. De modo lucaris et adversus lasciviam fautorum multa decernuntur; ex quis maxime insignia, ne domos pantomimorum senator introiret, ne egredientis in publicum equites Romani cingerent aut alibi quam in theatro spectarentur, et spectantium immodestiam exilio multandi potestas praetoribus fieret.

Traduzione all'italiano


I disordini in teatro, già iniziati l'anno precedente, esplosero in modo più violento: persero la vita non solo alcuni spettatori plebei ma anche dei soldati e un centurione; rimase ferito anche un tribuno della coorte pretoria, nel tentativo di impedire insulti ai magistrati e scontri tra la folla. Sui fatti venne presentato un rapporto in senato e ci furono interventi che chiedevano di riservare ai pretori il diritto di usare le verghe contro gli istrioni. Oppose il veto il tribuno della plebe Aterio Agrippa, cui reagì con una dura replica Asinio Gallo, mentre taceva Tiberio, il quale concedeva al senato quell'apparenza di libertà. Peraltro il veto prevalse, perché in passato il divo Augusto, interpellato, aveva risposto che gli istrioni dovevano essere immuni dalle sferzate, e a Tiberio non era concesso violare le sue disposizioni. Molte furono invece le misure prese per limitare le somme destinate agli attori e contro le intemperanze dei loro sostenitori: tra le più significative, il divieto per i senatori di entrare nella casa di un pantomimo, per i cavalieri romani di scortarli quando si presentavano in pubblico e per gli stessi pantomimi di tenere spettacoli in luoghi diversi dal teatro; si conferì ai pretori il potere di infliggere l'esilio in caso di eccessi da parte degli spettatori.

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