Versione originale in latino
Adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur, ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet; item ut litigatores pro patrociniis certam iustamque mercedem, pro subsellis nullam omnino darent praebente aerario gratuita; utque rerum actu ab aerario causae ad Forum ac reciperatores transferrentur et ut omnes appellationes a iudicibus ad senatum fierent.
Traduzione all'italiano
Contro i falsari si ideò questa nuova precauzione di non mettere il sigillo ai registri se non dopo averli forati e avervi fatto passare tre volte il filo; si prescrisse di presentare le due prime tavolette dei testamenti ai firmatari quando recavano solo il nome del testatore e si proibì a coloro che stendevano il testamento per conto di altri di segnarvi se stessi come legatari; del pari si stabilì che i clienti pagassero ai loro avvocati onorari stabiliti e giusti, ma che non versassero assolutamente niente per i banchi forniti gratuitamente dall'erario; infine si decretò che, nell'amministrazione della giustizia, i processi intentati dal tesoro fossero trasferiti al foro e ai giudici ricuperatori e che tutti gli appelli fossero deferiti al Senato.