Versione originale in latino
Quaerit etiam, si sapiens adulterinos nummos acceperit imprudens pro bonis, cum id nescierit, soluturusne sit eos, si cui debeat, pro bonis. Diogenes ait, Antipater negat, cui potius assentior. Qui vinum fugiens vendat sciens, debeatne dicere. Non necesse putat Diogenes, Antipater viri boni existimat. Haec sunt quasi controversiae iura Stoicorum. In mancipio vendundo dicendane vitia, non ea, quae nisi dixeris, redhibeatur mancipium iure civili, sed haec, mendacem esse, aleatorem, furacem, ebriosum. Alteri dicenda videntur, alteri non videntur.
Traduzione all'italiano
Si chiede anche questo: se un saggio ha ricevuto senza accorgersene monete false per buone, quando verrà a saperlo potrà darle in pagamento come buone, a qualche debitore? Diogene dice di sì, Antipatro di no, ed io sono d'accordo piuttosto con quest'ultimo. "Se uno vendesse, sapendolo, vino che sta per inacidire, dovrebbe dirlo?" Diogene non lo reputa necessario, Antipatro lo ritiene compito di un galantuomo. Queste sono, per così dire, questioni giuridiche controverse per gli Stoici. "Nella vendita di uno schiavo è necessario dichiararne i difetti, non quelli che, taciuti, provocherebbero, secondo il codice civile, la restituzione dello schiavo, ma questi altri, l'essere menzognero, giocatore, facile ai furti, ubriacone?" Alcuni ritengono che sia necessario dichiararli, altri no.