Versione originale in latino
Quod si Aquiliana definitio vera est, ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est. Ita nec ut emat melius nec ut vendat quicquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut tutela duodecim tabulis, circumscriptio adulescentium lege Plaetoria et sine lege iudiciis, in quibus additur ex fide bona. Reliquorum autem iudiciorum haec verba maxime excellunt: in arbitrio rei uxoriae melivs aeqvivs, in fiducia vt inter bonos bene agier. Quid ergo? aut in eo, qvod melivs aeqvivs, potest ulla pars inesse fraudis? aut cum dicitur inter bonos bene agier, quicquam agi dolose aut malitiose potest? Dolus autem malus in simulatione, ut ait Aquilius, continetur. Tollendum est igitur ex rebus contrahendis omne mendacium. Non inlicitatorem venditor, non qui contra se liceatur emptor apponet. Uterque si ad eloquendum venerit, non plus quam semel eloquetur.
Traduzione all'italiano
Se è vera la definizione di Aquilio, bisogna bandire dalla vita intera la simulazione e la dissimulazione; di conseguenza il galantuomo non simulerà o dissimulerà nulla né per comprare né per vendere meglio. Ma questa frode cadeva anche sotto le sanzioni delle leggi (ad esempio la tutela incorreva nelle sanzioni delle dodici tavole, la circonvenzione dei minorenni in quelle della legge Pletoria) e dei processi su reati non menzionati dalle leggi, in cui si aggiunge la formula "secondo coscienza". Degli altri processi sono notevoli, in modo particolare, queste formule: in questioni relative alla dote della moglie "più buono più equo", in materia concernente la cessione fiduciaria "come si deve agire tra uomini onesti". E che, dunque? Forse nella formula "ciò che più buono più equo" può esserci frode? Oppure quando si dice "come si deve agire tra uomini onesti", si può, compiere qualche cosa con l'inganno o la malizia? La frode, come dice Aquilio, consiste nella simulazione; bisogna, quindi, eliminare ogni menzogna nel contrarre impegni; il venditore non farà intervenire un finto offerente che giuochi al rialzo. né il compratore uno che giuochi al ribasso. Entrambi, se si giungerà alla dichiarazione del prezzo, non lo dovranno dichiarare più d'una volta.