Versione originale in latino
Hoc posito haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta ad quos eiusdem morte pecunia venerit. Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum , causa iustissima est; nulla est enim persona quae ad vicem eius qui e vita emigrarit propius accedat. Deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes: id quoque ordine, est enim ad id quod propositum est adcommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis quae eius fuerint quom moritur usu ceperit plurimum possidendo. Quarto qui, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius plurimum servet.
Traduzione all'italiano
Stabilito questo soltanto, che è sufficiente per la conoscenza della materia, ne nascono innumerevoli corollari, dei quali sono pieni i libri dei giuristi; essi infatti si pongono la questione di chi sia tenuto a provvedere al culto. La posizione di eredi è la più legittima; non vi è infatti persona che subentri più direttamente a1 posto di chi se ne è andato da questa vita. In secondo luogo, colui che a séguito di una morte e di un testamento venga in possesso di una quota pari a quella di tutti gli eredi messi insieme. Anche questo nell'ordine è conforme al principio che abbiamo enunciato. In terzo luogo, se non esiste alcun erede, colui che avrà fatto sua di fatto la maggior parte dei beni appartenenti al defunto al momento della morte. In quarto luogo, ove non vi sia alcuno che sia venuto in possesso di qualcosa, quello dei creditori che conservi nelle sue mani la maggior parte della sua sostanza.