Versione originale in latino
Vectigalia nova atque inaudita primum per publicanos, deinde, quia lucrum exuberabat, per centuriones tribunosque praetorianos exercuit, nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributi aliquid imponeret. Pro edulibus, quae tota urbe venirent, certum statumque exigebatur; pro litibus ac iudiciis ubicumque conceptis quadragesima summae, de qua litigaretur, nec sine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur; ex gerulorum diurnis quaestibus pars octava; ex capturis prostitutarum quantum quaeque uno concubitu mereret; additumque ad caput legis, ut tenerentur publico et quae meretricium quive lenocinium fecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent.
Traduzione all'italiano
Fece riscuotere imposte di tipo completamente nuovo, inizialmente dai consueti esattori, poi, dal momento che la rendita era enorme, dai centurioni e dai tribuni delle coorti pretoriane, perché non vi era nessuna categoria di oggetti o di persone che non fosse colpita da una tassa. Sui commestibili venduti in tutte le città venivano riscossi diritti rigorosamente determinati; sui processi e sulle cause, in qualsiasi luogo intentati, si prelevava la quarantesima parte della somma in questione e si comminava una sanzione contro chiunque, prove alla mano, avesse concluso un affare o vi avesse rinunciato. I facchini dovevano versare l'ottava parte dei guadagni giornalieri, le prostitute ciò che guadagnavano da una visita e al relativo articolo della legge si aggiunse un emendamento per il quale erano tenuti a pagare la tassa sia le prostitute, sia i lenoni e anche chi aveva contratto matrimonio.