Versione originale in latino
Octoginta autem civium milibus in transmarinas colonias distributis, ut exhaustae quoque urbis frequentia suppeteret, sanxit, ne quis civis maior annis viginti minorve decem , qui sacramento non teneretur, plus triennio continuo Italia abesset, neu qui senatoris filius nisi contubernalis aut comes magistratus peregre proficisceretur; neve ii, qui pecuariam facerent, minus tertia parte puberum ingenuorum inter pastores haberent. Omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, civitate donavit. De pecuniis mutuis disiecta novarum tabularum expectatione, quae crebro movebatur, decrevit tandem, ut debitores creditoribus satis facerent per aestimationem possessionum, quanti quasque ante civile bellum comparassent, deducto summae aeris alieni, si quid usurae nomine numeratum aut perscriptum fuisset; qua condicione quarta pars fere crediti deperibat. Cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit. Poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit.
Traduzione all'italiano
Distribuì nelle colonie d'oltremare ottantamila cittadini, ma per assicurare nello stesso tempo alla capitale, così depauperata, una popolazione sufficiente, vietò ad ogni cittadino maggiore di vent'anni e minore di sessanta, a meno che fosse sotto le armi, di stare lontano dall'Italia per più di tre anni consecutivi; proibì ai figli dei senatori di andare all'estero, se non come membri dello stato maggiore o accompagnatori di un magistrato; volle infine che gli allevatori di bestiame avessero tra i loro pastori almeno un terzo di uomini liberi in pubere età. A tutti coloro che esercitavano la medicina o insegnavano le arti liberali in Roma concesse la cittadinanza, perché più volentieri prendessero residenza in città e ve ne attirassero altri. Quanto ai debiti, deludendo le speranze di abolizione, che spesso si diffondevano, stabilì che i debitori si accordassero con i creditori nello stimare le loro proprietà al prezzo che ciascuna era costata prima della guerra civile, deducendo dalla cifra dei loro debiti ciò che avevano pagato a titolo di interesse, sia in argento, sia in valori; queste disposizioni ridussero il credito di circa un quarto. Fece sciogliere tutte le associazioni, ad eccezione delle più antiche. Rese più dure le sanzioni contro i crimini, e poiché i ricchi tanto più facilmente si rendevano colpevoli in quanto se ne andavano in esilio senza perdere niente del loro patrimonio, stabilì, come riferisce Cicerone, che i parricidi fossero spogliati di tutti i loro beni, e tutti i colpevoli di altri delitti della metà del loro patrimonio.