Versione originale in latino
Est autem ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. Quod enim ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod aliter, id si non fecerit, nullum est periurium. Ut, si praedonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus est, ne si iuratus quidem id non feceris. Nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune.
Traduzione all'italiano
[Anche il diritto di guerra e la fede nel giuramento debbono spesso essere osservati nei confronti dei nemico.] Tutto ciò che, difatti, è stato giurato con la piena consapevolezza della sua opportunità, deve esser mantenuto; quello che è stato giurato in maniera diversa, se non viene mantenuto non costituisce spergiuro. Per esempio, se non portassi ai predoni il prezzo pattuito per la tua vita, non c'è frode, neppure se non lo facessi dopo averlo giurato; il predone, difatti, non è compreso nel numero dei nemici di guerra, ma è nemico comune di tutti; con lui non deve esserci in comune alcuna fede né alcun giuramento.