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K

disposto a pagare il prezzo più alto per averlo. In assenza di un contratto

completo, che identifichi chiaramente la tipologia del vestito e il prezzo pattuito,

la condizione migliore per il sarto è rappresentata dal caso in cui il compratore

paghi anticipatamente il prezzo del vestito. In questo caso infatti il sarto avrà la

massima garanzia che il compratore acquisterà comunque il vestito anche nel

caso in cui dovesse in seguito cambiare idea in merito alla linea, al taglio o

persino alla stoffa del vestito. D‟altra parte, anche il compratore fronteggia un

costo opportunità neH‟ordinare un certo vestito ad un dato sarto: può darsi,

infatti, che dopo l‟ordine di acquisto di un vestito su misura, il compratore possa

rinvenire un errore nel taglio del vestito o nel modello o possa ancora trovare sul

mercato una stoffa più bella o meno cara oppure ancora possa trovare un sarto

che offra condizioni più economiche o un modello di vestito più apprezzato. In

presenza di un contratto incompleto, per il compratore, la condizione migliore

sarebbe quella di pagare il vestito solo dopo averlo ordinato, in modo da poter

scegliere con calma la migliore opportunità.

È evidente, dunque, che se il sarto e il compratore tentano di conseguire,

ciascuno per proprio conto, la condizione commerciale a ciascuno più favorevole,

nessun vestito su misura sarà realizzato: i sarti

A. Mercati concorrenziali

confezioneranno solo vestiti basati su misure standard e i compratori potranno

scegliere in ogni momento cosa comprare sulla base delle stoffe e dei tagli decisi

dai sarti. Ne consegue che, in assenza di fiducia o di regole contrattuali

finalizzate a ripartire il rischio tra sarto e compratore, uno scambio

potenzialmente efficiente (nel senso di migliorare la condizione iniziale di almeno

uno dei soggetti, senza peggiorare quelle deiraltro contraente) viene limitato o

razionato.

Una possibile regola di ripartizione del rischio può essere quella di dividere il

pagamento del vestito in due parti: una somma a titolo di «anticipo» e un‟altra «a

conguaglio». Ma che succede se, al momento del conguaglio, il vestito su misura

non «piace» più al compratore? Accade che il vestito, essendo utilizzabile solo da

quel particolare compratore per il quale è stato confezionato, non sarà rivendibile

ad altri clienti e il costo sostenuto per realizzarlo (al netto dell‟eventuale anticipo

già versato) sarà non recuperabile per il sarto.

In questi casi, un sarto «razionale» potrà essere disposto a praticare uno «sconto»

sul prezzo pattuito al fine di persuadere il compratore ad acquistare il vestito.

In altri termini, il confezionamento di un vestito su misura costituisce un

investimento specifico per il sarto. Una volta realizzato l‟investimento, il sarto è

vincolato al rapporto con il particolare consumatore che lo ha ordinato, nel senso

che l‟intera domanda di mercato per quel particolare vestito è rappresentata

dall‟unico consumatore che lo può indossare.

Tale circostanza comporta che il potere contrattuale del compratore cresca

enormemente dopo la realizzazione dell‟investimento specifico del venditore.

D. Hierarchy

Fig. 1

Fonte: Williamson, 1985.

Il compratore può ricattare o «tenere sulla corda» (hold up) il sarto proprio perché

è a conoscenza del fatto che la natura specifica deirinvestimento ha ridotto

fortemente le opportunità alternative del sarto.

Ne consegue che la presenza congiunta di contrattazione incompleta e

investimenti specifici genera una potenziale inefficienza degli scambi: il rischio di

opportunismo post-contrattuale indurrà il sarto a non tagliare la stoffa (esito

denominato «sotto-investimento») per confezionare un abito su misura ad un

soggetto del quale non si fida e dal quale teme il ricatto (hold up) dopo aver

realizzato l‟investimento specifico .

27

Per risolvere il problema di sottoinvestimento in presenza di rischio di hold-up

Williamson individua due tipologie di rimedi: uno di natura contrattuale, l‟altro di

A. Mercati concorrenziali

tipo istituzionale-organizzativo.

°È bene qui richiamare che una corposa letteratura sui giochi di rinegoziazione e di

mechanism design ha mostrato come il caso di hold-up ipotizzato da Williamson non sia

affatto generale, ma valga piuttosto in contesti specifici di rinegoziazione contrattuale. Per una

rassegna generale della letteratura si rinvia a Schmitz (2001) e Brousseau (2008), mentre per

una rassegna analitica dei modelli si rinvia a Fares (2006).

Quanto detto può essere sintetizzato nel famoso «schema contrattuale» formulato

2.2.2 Lo schema contrattuale

da Williamson per mostrare tanto i problemi transattivi quanto i possibili rimedi.

Immaginiamo che un soggetto economico debba decidere se effettuare o meno un

investimento specifico alfinterno di una relazione contrattuale incompleta, così

come rappresentato in figura 1.

Questa decisione dipenderà dal rendimento atteso, in media più alto nel caso di

investimento specifico, ma esposto al rischio di rinegoziazione post-contrattuale. Se

l‟investimento è generico, e sono rispettate altre condizioni contrattuali, si avrà un

mercato concorrenziale con molti venditori e compratori: l‟investimento produrrà

beni o servizi facilmente utilizzabili senza costi addizionali in impieghi alternativi

(nodo A). Se invece l‟investimento è specifico, il rendimento atteso dipenderà dalle

salvaguardie contrattuali. Se non ve ne sono, la relazione è instabile (nodo B) in

ragione del rischio di opportunismo; se invece sono previste salvaguardie, queste

possono essere di due tipi: credble contracting che conduce a forme di secure

outsourcing (nodo C), ovvero di relazioni contrattuali di lungo periodo self-

enforcing; unified ownership che conduce a forme gerarchiche di controllo

(hierarchy, nodo D).

In tutti casi esaminati, con la sola eccezione del nodo A, gli agenti economici devono

sostenere costi di transazione per conseguire lo scambio economico sottostante.

La predisposizione di salvaguardie comporta un costo transattivo. Nel caso di

contrattazione credibile, ciò significa, ad esempio, prevedere meccanismi

contrattuali self-enforcing di garanzia (come lo «scambio di ostaggi» finanziari,

cauzioni, pegni, procedure di rinegoziazione e rilanci e così via), la cui definizione ed

esecuzione comporta in ogni caso rilevanti costi di transazione.

Allo stesso modo, nel caso di proprietà unificata, la predisposizione di meccanismi

di autorità richiede la definizione e l‟esecuzione di un sistema gerarchico di

governance e dunque impone rilevanti costi di transazione.

In sostanza, quando l‟incompletezza contrattuale si accompagna ad investimenti

specifici, accanto al public ordering (diritto dei contratti e della proprietà, corporate

law, regolamentazione di settore, diritto antitrust) sono necessarie forme

2.2.3 L’impresa come ordinamento privato

decentralizzate di enforcement che prendono il nome di private orderings: si tratta

di «ordinamenti privati» che «costano» e che le parti di una transazione definiscono

al fine di coprire i «buchi» derivanti dall‟incompletezza del sistema giuridico

(Cafaggi, Nicita e Pagano, 2007).

I costi di transazione dunque da un lato evidenziano la necessità di costruire

istituzioni alternative al mercato per gestire transazioni che il mercato non

riuscirebbe a realizzare altrimenti, dall‟altro lato sono generati proprio da queste

istituzioni alternative: il costo

dell‟organizzazione di impresa è dunque da un lato il costo-opportunità del mancato

ricorso al mercato e dall‟altro è la misura dei costi transattivi d‟impresa.

Appare quindi chiaro, nella sua interezza, il contributo teorico di Williamson: in

presenza di razionalità limitata, opportunismo, contratti incompleti e investimenti

specifici le istituzioni contano (institutions matter!) in quanto esse nascono per

ridurre costi transattivi; la misurazione dei costi di transazione è fondamentale per

permettere di selezionare, di volta in volta, il meccanismo di governo più idoneo,

ovvero quello che permette di ridurre i costi totali transattivi.

A seconda di come si combinino razionalità limitata, opportunismo e investimenti

specifici possono delinearsi, secondo Williamson, le forme di governo più efficienti

per una data transazione.

Ad esempio, nel caso in cui vi sia piena razionalità degli agenti economici, la

presenza di opportunismo e di risorse specifiche richiede una forma gerarchica di

controllo che può essere rappresentata dall‟organizzazione pianificata delle risorse.

In questo caso, infatti, il pianificatore, disponendo di razionalità perfetta, potrà

assegnare un determinato impiego ad ogni risorsa senza sostenere costi di

transazione dovuti ad asimmetria informativa o ad incompletezza dei contratti.

Quando invece la razionalità limitata si accompagni alla specificità delle risorse, ma

non anche all‟opportunismo degli agenti economici, questi ultimi possono

sottoscrivere contratti di lungo periodo basati su promesse credibili (in questa

categoria possiamo includere le relazioni basate sulla reputazione e sulla fiducia

degli agenti economici). Infine, se razionalità limitata e opportunismo si

manifestano in relazioni che non coinvolgono risorse specifiche, la contrattazione di

mercato rappresenta una soluzione istituzionale efficiente per il governo della

transazione, in quanto ciascuna parte può sempre sanzionare l‟altra interrompendo

la relazione contrattuale e rivolgendosi, senza costo, a nuove controparti sul

mercato.

La presenza congiunta di razionalità limitata, opportunismo e specificità degli

investimenti richiede invece che la transazione venga internalizzata nell‟ambito di

una struttura di governo d‟impresa nella quale la relazione di autorità si sostituisca

alla contrattazione di mercato.

Di qui, l‟impresa può essere vista come un insieme di contratti «interni» di lungo

periodo caratterizzati da asset molto specifici e contratti «esterni» caratterizzati da

scambi che avvengono sul mercato.

In questo quadro, l‟imprenditore svolge il compito di un «giudice interno» che può

osservare e verificare gli scambi interni sostituendo all‟ordinamento giuridico

pubblico dei tribunali l‟ordinamento privato dell‟impresa.

L‟impresa diventa una istituzione, con le sue regole e le sue dinamiche, alternativa,

ancorché complementare, al mercato. Il particolare ordinamento privato instaurato

all‟interno dell‟impresa previene così forme di opportunismo post-contrattu

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
44 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lo Cicero Massimo.