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K
disposto a pagare il prezzo più alto per averlo. In assenza di un contratto
completo, che identifichi chiaramente la tipologia del vestito e il prezzo pattuito,
la condizione migliore per il sarto è rappresentata dal caso in cui il compratore
paghi anticipatamente il prezzo del vestito. In questo caso infatti il sarto avrà la
massima garanzia che il compratore acquisterà comunque il vestito anche nel
caso in cui dovesse in seguito cambiare idea in merito alla linea, al taglio o
persino alla stoffa del vestito. D‟altra parte, anche il compratore fronteggia un
costo opportunità neH‟ordinare un certo vestito ad un dato sarto: può darsi,
infatti, che dopo l‟ordine di acquisto di un vestito su misura, il compratore possa
rinvenire un errore nel taglio del vestito o nel modello o possa ancora trovare sul
mercato una stoffa più bella o meno cara oppure ancora possa trovare un sarto
che offra condizioni più economiche o un modello di vestito più apprezzato. In
presenza di un contratto incompleto, per il compratore, la condizione migliore
sarebbe quella di pagare il vestito solo dopo averlo ordinato, in modo da poter
scegliere con calma la migliore opportunità.
È evidente, dunque, che se il sarto e il compratore tentano di conseguire,
ciascuno per proprio conto, la condizione commerciale a ciascuno più favorevole,
nessun vestito su misura sarà realizzato: i sarti
A. Mercati concorrenziali
confezioneranno solo vestiti basati su misure standard e i compratori potranno
scegliere in ogni momento cosa comprare sulla base delle stoffe e dei tagli decisi
dai sarti. Ne consegue che, in assenza di fiducia o di regole contrattuali
finalizzate a ripartire il rischio tra sarto e compratore, uno scambio
potenzialmente efficiente (nel senso di migliorare la condizione iniziale di almeno
uno dei soggetti, senza peggiorare quelle deiraltro contraente) viene limitato o
razionato.
Una possibile regola di ripartizione del rischio può essere quella di dividere il
pagamento del vestito in due parti: una somma a titolo di «anticipo» e un‟altra «a
conguaglio». Ma che succede se, al momento del conguaglio, il vestito su misura
non «piace» più al compratore? Accade che il vestito, essendo utilizzabile solo da
quel particolare compratore per il quale è stato confezionato, non sarà rivendibile
ad altri clienti e il costo sostenuto per realizzarlo (al netto dell‟eventuale anticipo
già versato) sarà non recuperabile per il sarto.
In questi casi, un sarto «razionale» potrà essere disposto a praticare uno «sconto»
sul prezzo pattuito al fine di persuadere il compratore ad acquistare il vestito.
In altri termini, il confezionamento di un vestito su misura costituisce un
investimento specifico per il sarto. Una volta realizzato l‟investimento, il sarto è
vincolato al rapporto con il particolare consumatore che lo ha ordinato, nel senso
che l‟intera domanda di mercato per quel particolare vestito è rappresentata
dall‟unico consumatore che lo può indossare.
Tale circostanza comporta che il potere contrattuale del compratore cresca
enormemente dopo la realizzazione dell‟investimento specifico del venditore.
D. Hierarchy
Fig. 1
Fonte: Williamson, 1985.
Il compratore può ricattare o «tenere sulla corda» (hold up) il sarto proprio perché
è a conoscenza del fatto che la natura specifica deirinvestimento ha ridotto
fortemente le opportunità alternative del sarto.
Ne consegue che la presenza congiunta di contrattazione incompleta e
investimenti specifici genera una potenziale inefficienza degli scambi: il rischio di
opportunismo post-contrattuale indurrà il sarto a non tagliare la stoffa (esito
denominato «sotto-investimento») per confezionare un abito su misura ad un
soggetto del quale non si fida e dal quale teme il ricatto (hold up) dopo aver
realizzato l‟investimento specifico .
27
Per risolvere il problema di sottoinvestimento in presenza di rischio di hold-up
Williamson individua due tipologie di rimedi: uno di natura contrattuale, l‟altro di
A. Mercati concorrenziali
tipo istituzionale-organizzativo.
°È bene qui richiamare che una corposa letteratura sui giochi di rinegoziazione e di
mechanism design ha mostrato come il caso di hold-up ipotizzato da Williamson non sia
affatto generale, ma valga piuttosto in contesti specifici di rinegoziazione contrattuale. Per una
rassegna generale della letteratura si rinvia a Schmitz (2001) e Brousseau (2008), mentre per
una rassegna analitica dei modelli si rinvia a Fares (2006).
Quanto detto può essere sintetizzato nel famoso «schema contrattuale» formulato
2.2.2 Lo schema contrattuale
da Williamson per mostrare tanto i problemi transattivi quanto i possibili rimedi.
Immaginiamo che un soggetto economico debba decidere se effettuare o meno un
investimento specifico alfinterno di una relazione contrattuale incompleta, così
come rappresentato in figura 1.
Questa decisione dipenderà dal rendimento atteso, in media più alto nel caso di
investimento specifico, ma esposto al rischio di rinegoziazione post-contrattuale. Se
l‟investimento è generico, e sono rispettate altre condizioni contrattuali, si avrà un
mercato concorrenziale con molti venditori e compratori: l‟investimento produrrà
beni o servizi facilmente utilizzabili senza costi addizionali in impieghi alternativi
(nodo A). Se invece l‟investimento è specifico, il rendimento atteso dipenderà dalle
salvaguardie contrattuali. Se non ve ne sono, la relazione è instabile (nodo B) in
ragione del rischio di opportunismo; se invece sono previste salvaguardie, queste
possono essere di due tipi: credble contracting che conduce a forme di secure
outsourcing (nodo C), ovvero di relazioni contrattuali di lungo periodo self-
enforcing; unified ownership che conduce a forme gerarchiche di controllo
(hierarchy, nodo D).
In tutti casi esaminati, con la sola eccezione del nodo A, gli agenti economici devono
sostenere costi di transazione per conseguire lo scambio economico sottostante.
La predisposizione di salvaguardie comporta un costo transattivo. Nel caso di
contrattazione credibile, ciò significa, ad esempio, prevedere meccanismi
contrattuali self-enforcing di garanzia (come lo «scambio di ostaggi» finanziari,
cauzioni, pegni, procedure di rinegoziazione e rilanci e così via), la cui definizione ed
esecuzione comporta in ogni caso rilevanti costi di transazione.
Allo stesso modo, nel caso di proprietà unificata, la predisposizione di meccanismi
di autorità richiede la definizione e l‟esecuzione di un sistema gerarchico di
governance e dunque impone rilevanti costi di transazione.
In sostanza, quando l‟incompletezza contrattuale si accompagna ad investimenti
specifici, accanto al public ordering (diritto dei contratti e della proprietà, corporate
law, regolamentazione di settore, diritto antitrust) sono necessarie forme
2.2.3 L’impresa come ordinamento privato
decentralizzate di enforcement che prendono il nome di private orderings: si tratta
di «ordinamenti privati» che «costano» e che le parti di una transazione definiscono
al fine di coprire i «buchi» derivanti dall‟incompletezza del sistema giuridico
(Cafaggi, Nicita e Pagano, 2007).
I costi di transazione dunque da un lato evidenziano la necessità di costruire
istituzioni alternative al mercato per gestire transazioni che il mercato non
riuscirebbe a realizzare altrimenti, dall‟altro lato sono generati proprio da queste
istituzioni alternative: il costo
dell‟organizzazione di impresa è dunque da un lato il costo-opportunità del mancato
ricorso al mercato e dall‟altro è la misura dei costi transattivi d‟impresa.
Appare quindi chiaro, nella sua interezza, il contributo teorico di Williamson: in
presenza di razionalità limitata, opportunismo, contratti incompleti e investimenti
specifici le istituzioni contano (institutions matter!) in quanto esse nascono per
ridurre costi transattivi; la misurazione dei costi di transazione è fondamentale per
permettere di selezionare, di volta in volta, il meccanismo di governo più idoneo,
ovvero quello che permette di ridurre i costi totali transattivi.
A seconda di come si combinino razionalità limitata, opportunismo e investimenti
specifici possono delinearsi, secondo Williamson, le forme di governo più efficienti
per una data transazione.
Ad esempio, nel caso in cui vi sia piena razionalità degli agenti economici, la
presenza di opportunismo e di risorse specifiche richiede una forma gerarchica di
controllo che può essere rappresentata dall‟organizzazione pianificata delle risorse.
In questo caso, infatti, il pianificatore, disponendo di razionalità perfetta, potrà
assegnare un determinato impiego ad ogni risorsa senza sostenere costi di
transazione dovuti ad asimmetria informativa o ad incompletezza dei contratti.
Quando invece la razionalità limitata si accompagni alla specificità delle risorse, ma
non anche all‟opportunismo degli agenti economici, questi ultimi possono
sottoscrivere contratti di lungo periodo basati su promesse credibili (in questa
categoria possiamo includere le relazioni basate sulla reputazione e sulla fiducia
degli agenti economici). Infine, se razionalità limitata e opportunismo si
manifestano in relazioni che non coinvolgono risorse specifiche, la contrattazione di
mercato rappresenta una soluzione istituzionale efficiente per il governo della
transazione, in quanto ciascuna parte può sempre sanzionare l‟altra interrompendo
la relazione contrattuale e rivolgendosi, senza costo, a nuove controparti sul
mercato.
La presenza congiunta di razionalità limitata, opportunismo e specificità degli
investimenti richiede invece che la transazione venga internalizzata nell‟ambito di
una struttura di governo d‟impresa nella quale la relazione di autorità si sostituisca
alla contrattazione di mercato.
Di qui, l‟impresa può essere vista come un insieme di contratti «interni» di lungo
periodo caratterizzati da asset molto specifici e contratti «esterni» caratterizzati da
scambi che avvengono sul mercato.
In questo quadro, l‟imprenditore svolge il compito di un «giudice interno» che può
osservare e verificare gli scambi interni sostituendo all‟ordinamento giuridico
pubblico dei tribunali l‟ordinamento privato dell‟impresa.
L‟impresa diventa una istituzione, con le sue regole e le sue dinamiche, alternativa,
ancorché complementare, al mercato. Il particolare ordinamento privato instaurato
all‟interno dell‟impresa previene così forme di opportunismo post-contrattu