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CODEX IUSTINIANUS (GIUSTINIANEO) - GIUSTINIANO (527-565 d.C)

imperatore d'Oriente

12 libri: 1* edizione 529 e 2* 534 d.C codex repetitae praelectiones, che sostituisce la 1*.

Decide redazione Digesto, Codex e instituciones.

Sostituisce i 3 esistenti e trae da loro l cost ancora vigenti e aggiunge le successive.

Divisione in libri e titoli ordinati per argomenti indicati dalla rubrica, compresi di testi di vari provvedimenti posti cronologicamente ed adattati alle esigenze del momento. Alcune cost divise in paragrafi dai glossatori medievali (giuristi scuola di Bologna).

Hanno inscriptio che indica l'imperatore da cui provengono ed il destinatario.

Subscriptio in cui si registrano data e luogo di emanazione.

Materie: dal diritto privato, pubblico, amministrativo, fiscale ed ecclesiastico.

Ragioni pratiche della redazione messe in luce dalla costituzione "summma rei publicae" del 529 (1* edizione)

paragrafo→ Imperatore ha la necessità di raccogliere in un unico codex le costituzioni contenute nei 3 precedenti, riducendo e rendendo chiaro il disposto.

3* paragrafo→ Divieto ai litiganti e agli avvocati di far uso delle costituzioni dei 3 precedenti codici ed immediatamente successive, a pena di commettere crimine falso. Nega la possibilità di avvalersi delle interpretazioni giurisprudenziali in qualsiasi modo contrarie alle leges del nuovo codex.

⬇️2* edizione ‘’ Codice Cordi’’ 534 d.C

1* paragrafo→ indicate necessità di includere le costituzioni emanate dopo il 529 e le esigenze di coordinamento con il Digesto e le istituzioni (533 d.C)→Divieto di far riferimento ad altri codex (anche quello del 529 d.C). ‘’Solo ciò che si trova scritto nel nostro codex rinnovato deve avere efficacia ed essere citato in tutte le questioni e processi

COSTITUZIONE DEO AUCTORE→530 d.C, Autore Giustiniano→ Si

dispone il piano dell'opera e comanda ai redattori:

  1. Leggere e limare libri relativi al diritto romano degli antichi giuristi, ai quali isacratissimi principi diedero autorità di scrivere e interpretare le leggi affinché sia raccolto quell'unico testo che basti per tutti.
  2. Condensare materiale raccolto in un'opera e quasi consacrare un tempo proprio e santo alla giustizia e ordinare tutto in cinquanta libri e in titoli certi determinati, affinché il diritto antico risulti fuso in essi e nessuna parte ne resti al di fuori. (paragrafo 5)
  3. Riconoscere tutti i giuristi di pari dignità, senza osservare per nessuno alcuna posizione di superiorità, con conseguenza di abolire tanto il contenuto della legge e delle citazioni quanto i divieti di utilizzo delle annotazioni di Paolo ed Ulpiano alle opere di Papiniano.
  4. Sopprimere prolissità incontrate nelle opere della giurisprudenza, colmare incompletezze e
Formattazione del testo

Correggere errori in modo che quello risulti il testo unico vero e nessuno deve osare di dire che lo scritto sia alterato. V. Evitare contraddizioni (paragrafo 8), ripetizioni di quanto già disposto nel Codex e escludere tutte le norme già cadute. 'Solo valore quelle che ol'attività giudiziaria utilizzò frequentemente o la lunga consuetudine di questa alma Urbe (città di Roma) ha pienamente approvato.' Queste direttive imperiali trovano attuazione nella redazione del Digesto, come conferma la costituzione bilingue Tanta-dédoken del 533 d.C con la quale l'opera viene promulgata.

COSTITUZIONE TANTA-DÉDOKEN → Rilevata entità del lavoro svolta dai commissari → 1° luogo: hanno messo mano su circa 2000 scritti della giurisprudenza classica e selezionato 3 milioni di righe (circa) in essi contenuti. → 2° luogo: l'opera si divide in 7 parti:

I Prota (libri 1-4) contengono argomenti

Vari come fonti del diritto, classificazione delle persone, cose, organi costituzionali ed apparato amministrativo imperiale, giurisdizione ed introduzione del giudizio.

De iudiciis (libri 5-11) parte relativa ai diritti reali e proprietà.

De rebus (libri 12-19) materia di obbligazioni.

Pars quarta o umbilicus (libri 20-27) argomenti vari.

De testamentis (libri 28-36) materia testamentaria.

Pars sexta (libri 37-44) parte eterogenea, comprendente successione ereditaria in base al diritto pretorio e senza testamento, azioni di difesa della proprietà, acquisto della disciplina generale delle obbligazioni.

Pars septima (libri 45-50) Parte relativa alle stipulazioni, delitti privati e crimini (libri terribiles 47-48), diritto fiscale e i due titoli conclusivi "Sul significato delle parole" e "Sulle regole del diritto antico".

Finalità: Mettere fine all'incertezza del diritto esposto negli iura.

Rivelando la situazione di caos esistente in precedenza. Lo afferma l'imperatore nel cap. 13.

DIGESTA→ DIGESTO

Codificazione della iura realizzata con il Digesto→ ordinato in 50 libri, seguono circa il sistema del ‘’Editto pretorio’’.

Metodo espositivo: uguale a quello del codice. Ogni libro si articola in titoli, con una rubrica in cui sono raccolti in progressione numerica i frammenti delle opere dei giuristi, ripartiti in paragrafi dai Glossatori. Eccezione libro 30, 31, 32. Nome e opera da cui sono tratti i frammenti, sono indicati nella inscripto.

Il digesto non fu ritrovato insieme, ma in parti diverse:

  • Primi libri = Digestum vetus
  • Ultimi libri = Digestum novum
  • Parte centrale = Infortiatum

INSTITUTIONES IUSTINIANI→ Istituzioni imperiali

Puntava al profilo della FORMAZIONE GIURIDICA, fornendo basi per completarsi con lo studio dei Codex e Digesta.

Schema espositivo segue Istituzioni di Gaio→ Suddiviso in 4 libri.

con argomenti relativi a:
  1. Diritto relativo alle persone (famiglia e persone)
  2. Il diritto relativo alle cose (diritti reali, successioni ed obbligazioni e proprietà)
  3. Diritto relativo alle azioni (Processo penale e civile)
Incarico realizzazione: commissione di 3 membri.
  1. Quaestor sacrii palatii Triboniano (supervisore)
  2. Prof di diritto Teofilo (Costantinopoli)
  3. Doroteo (Beirut)

COSTITUZIONE IMPERATORIAM MAIESTATEM

Costituzione con il quale Giustiniano dà ordine di redarre le istituzioni.

Finalità didattiche e di formazione giuridica si riflettono:

  1. Cost promulgatrice dell'opera: imperatoriam maiestatem del 533 d.C

Nella quale si auspica che 'la gioventù cupida di legi', possa far nascere giuristi eruditi (possiede un notevole bagaglio di cognizioni in una o più discipline) capaci in futuro di governare lo stato.

COSTITUZIONE OMNEM

Costituzione con cui Giustiniano fa promulgare le INSTITUTIONES

Emanata il 16

dicembre 533 d.C→ Dove la riforma dell’ordinamento degli studi giuridici viene giusificata senzaeducazione legale precedente, condotta con confusione su pochi libri dal contenutopoco interessante o superato e tramite lezioni inutili.

SIGNIFICATO DELLA CODIFICAZIONE GIUSTINIANEA:

  • Importante per tutto l’occidente
  • Estesa anche in Italia dopo la sua riconquista della battaglia vinta contro i Goti(535-553 d.C) mediante la:COSTITUZIONE PRAGMATICA SANCTIO (554 d.C).
  • Tramandata come ‘Prammatica sanzione su richiesta del Papa Vigilio’, in quelmomento residente a Costantinopoli.

NOVELLAE CONSTITUCIONES→ Emanate Da Giustiniano dal 535 alla sua morte 565 d.C non trovano posto nellacodificazione ufficiale, ma sono raccolte in varie compilazioni private, di cuirestano la raccolta delle 168 novelle ‘greca’ o ‘marciana’ perché conservatanella biblio marciana di Venezia o ‘laurenziana’ manoscritto nella bibliolaurenziana

di Firenze. L'Authenticum con 134 costituzioni, con traduzione dal greco al latino l'Epitome Iuliani con 134 costituzioni, riassunte in latino. → Codex Giustinianeo ha bisogno di aggiornamenti → Vengono realizzati con successive costituzioni (Novellae constituciones) → Conformità con ruolo centrale dell'imperatore come solo creatore ed interprete del diritto (principio ribadito nel paragrafo 21 della cost Tanta)

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alicefarnoo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Procchi Federico.