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INTRODUZIONE DIRITTO PRIVATO

Interesse: tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare suoi bisogni. L’interesse di uno può

risultare incompatibile con l’interesse di un altro, in questo caso nasce, o può nascere, un conflitto fra i

portatori di interessi. La funzione del diritto privato è di risolverli (assicurando così la pace sociale) e, se

possibile, prevenirli. Il diritto privato non si occupa solo di interessi di tipo economico-materiale, ma

anche di interessi di tipo morale (ex. Diffamazione). Il diritto trattato finora è diritto oggettivo, un

complesso sistema di norme giuridiche. Il diritto può essere anche soggettivo (cioè attributo di una

persona), significa potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. I diritti soggettivi

dipendono dal diritto oggettivo: il diritto oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa

consistono i diritti soggettivi. Al fine di sistemare gli interessi e prevenire/risolvere conflitti, il diritto

privato deve influire sui comportamenti umani, la norma giuridica è lo strumento di cui esso si serve a

questo fine. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre elementi:

• Regola: è generalmente una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il

comportamento nel senso

desiderato.

• Sanzione: conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La sanzione

può svolgere

differenti ruoli:

- Satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso

- Compensativo: non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di valore

economico

equivalente

- Punitivo

• Apparati: pubblici funzionari con il compito di verificare eventuali violazioni della regola del diritto,

applicando le relative sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso. Con sistema giuridico o

ordinamento giuridico si intende l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una

determinata società, con istituto giuridico si intende l’insieme delle norme giuridiche che regolano

qualche importante fenomeno della società (ex. Istituto del matrimonio è l’insieme delle norme che lo

regolano).

Le norme giuridiche presentano le caratteristiche sia di generalità che di astrattezza: generali significa

che si indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari; astratte che risultano applicabili ad un

numero indeterminato di situazioni concrete. È fondamentale il concetto di fattispecie, significa

“immagine del fatto”. Le norme giuridiche descrivono la fattispecie astratta, un particolare evento

invece descrive la fattispecie concreta, che può essere inquadrata nella fattispecie astratta della

norma. Il riconoscimento di una fattispecie concreta in una fattispecie astratta si chiama qualificazione

di una fattispecie. Può capitare che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concrete

debbano essere applicate più norme, si parla quindi di combinato disposto.

(CRITERI INTERPRETATIVI DESCRITTI ALLA DOMANDA 30)

GLI INTERPRETI DELLE NORME: Abbiamo tutti il diritto (forse anche il dovere) di interpretare le norme,

sebbene interpretazioni di persone più qualificate hanno talvolta un particolare rilievo:

• Interpretazione autentica: quella offerta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o

superiore a quello della norma interpretata. La norma interpretativa ha inoltre un’efficacia retroattiva,

ciò significa che si considera che la norma interpretata ha sempre avuto il significato offerto dalla

norma interpretativa.

• Interpretazione giudiziale: fatta dai giudici, è la più importante. Con il termine giurisprudenza si

intendono le interpretazioni giudiziali, gli argomenti con cui le sostengono, le decisioni che prendono in

base ad esse.

• Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi di pubblica amministrazione

• Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto

Quanto al valore, solo l’interpretazione autentica è superiore alle altre (è VINCOLANTE). Il diritto privato

si ispira ai principi dell’autonomia delle persone, e della parità fra loro. Invece, Il diritto pubblico si ispira

ai principi opposti: soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. Possiamo definire il diritto

pubblico come il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere

sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche senza e anche contro la volontà di queste (ex.

L’esproprio).

ART 3 COST: Art. 3 c. 1: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali. “Uguaglianza formale” Il comma 1 dell’articolo 3 della costituzione esprime in pratica il divieto

di discriminazione, che esiste un solo ed unitario ordinamento politico cui tutti siamo sottoposti. questo

principio va infatti inteso nel senso che situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, ma situazioni

diverse vanno trattate in modo ragionevolmente diverso. Il comma 1 in pratica consente le norme che

introducono differenze ragionevoli, vieta quelle che introducono differenze irragionevoli (principio di

ragionevolezza) Art. 3 c.2: E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e

sociale del Paese. “Uguaglianza sostanziale” Mediante finanziamenti e facilitazioni lo Stato va a favorire

le classi meno abbienti, ciò però non costituisce una “discriminazione alla rovescia” poiché si tratta di

una differenza di trattamento ragionevole, e la ragionevolezza è garantita proprio dallo scopo di

combattere una disuguaglianza sociale.

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico, la

loro funzione è fondamentale. Esse permettono al diritto di rinnovarsi mediante la creazione di norme

giuridiche, riuscendo però a far sì che ciò accada in modo controllato definendo chi è in grado di creare

norme giuridiche, e in che modo deve farlo. Nel nostro ordinamento vale il principio di pluralità delle

fonti esistono cioè diversi tipi di fonti del diritto. Esse sono:

• Fonti costituzionali: costituzione e successive leggi costituzionali e revisione costituzionale.

• Fonti primarie: legge ordinaria (approvata dal Parlamento) e altri atti con forza di legge, che sono:

decreto legge

(legge approvata in via di urgenza dal Governo, verrà poi convertita in legge secondo giudizio del

Parlamento) e

decreto legislativo (il Parlamento, mediante delega, chiede al Governo di emanare una determinata

legge); le leggi

regionali ed i regolamenti dell’Unione europea.

• Fonti secondarie: regolamenti del Governo

Le fonti finora trattate sono scritte, ciò garantisce che le norme giuridiche siano certe e facilmente

conoscibili. La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite

l’osservanza di comportamenti tenuti uniformandosi a norme già esistenti. La consuetudine si fonda su

due elementi: oggettivo, ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte della gran

parte dei consociati; soggettivo, convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere

quel comportamento.

I grandi blocchi di fonti del diritto privato sono principalmente tre:

• Il codice civile, considerato per tradizione la principale fonte

• La costituzione

• Una legislazione speciale

Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme

relative a una determinata materia. I codici stanno sullo stesso piano delle fonti primarie. prototipo di

essi è il code Napoléon del 1804, il quale esaltò i valori della Rivoluzione francese e si oppose

fermamente all’ancien régime.

Il primo codice civile dell’Italia unita fu il codice civile del Regno d’Italia del 1865, fortemente

influenzato dal code Napoléon. Venne revisionato tra gli anni ’20 e ’40, uscì quindi nel 1942 il nuovo

codice civile.

Il vero e proprio codice civile è preceduto dalle preleggi (disposizioni sulla legge in generale) che

riguardano le fonti del diritto, l’efficacia delle norme, i criteri per la loro interpretazione. E’ diviso in 6

libri:

• Primo libro: Delle persone e della famiglia, contiene le regole sulla capacità e sulla posizione giuridica

delle persone fisiche (individui) e sulle organizzazioni con scopo non di profitto.

• Secondo libro: Delle successioni, contiene le regole che regolano la sorte del patrimonio di una

persona dopo la morte, oltre alle regole sulla donazione.

• Terzo libro: Della proprietà, riguarda la definizione e la classificazione dei beni; la disciplina del diritto

di proprietà e di altri diritti sulle cose; la disciplina del possesso.

• Quarto libro: Delle obbligazioni, il più lungo, contiene la disciplina generale delle obbligazioni

• Quinto libro: Del lavoro, riguarda la disciplina delle attività economiche organizzate (società)

• Sesto libro: Della tutela dei diritti, ha un contenuto eterogeneo. Comprende istituti che riguardano la

concreta attuazione dei diritti, quali: prescrizione e decadenza, trascrizione immobiliare, garanzie reali

del credito (pegno ed ipoteca)

Invece, Come incidono, in concreto, i principi costituzionali sulle norme del diritto privato? Operano

come stimolo e direttiva al legislatore ordinario, affinché adegui il codice ai più avanzati principi; e

agiscono come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie, che sono fonti subordinate

alla costituzione e non possono contraddirla. Se accade , la corte costituzionale le dichiara

incostituzionali e le cancella dall’ordinamento.

Fino agli anni ’70 del XX secolo la legislazione speciale era tenuta di poco conto; aveva invece molto

valore il codice civile. A partire da quegli anni conquisterà un ruolo sempre più importante. Si ha

innanzitutto un notevole incremento quantitativo: alle norme del codice civile vengono affiancate

numerose leggi che integrano/modificano la disciplina. Le nuove norme vengono comunque considerate

esterne al codice. Si registra soprattutto un notevole mutamento qualitativo. la legislazione speciale

quindi ha provveduto ad integrare i valori costituzionali nel codice, traducendoli in nuove discipline

degli istituti. Si identificano questi sviluppi con il termine decodificazione, il quale allude alla

progressiva marginalità che il codice sta assumendo in confronto alla legislazione speciale. Nonostante

il fenomeno della decodificazione, il codice civile conserva una grandissima importanza per lo studio del

diritto privato. Le leggi speciali ne aggiornano i contenuti, adeguandoli alle trasformazioni della realtà

sociale. Il codice offre le categorie logiche e gli strumenti concettuali, necessari per dare

un’organizzazione e un ordine alle continue novità della legislazione speciale.

Il diritto stabilisce una graduatoriafra i diversi interessi che fanno capo ai diversi protagonisti della vita

del diritto. Vengono quindi attribuite alle persone coinvolte determinate situazioni o posizioni giuridiche

soggettive, ossia appartenenti ai soggetti. Il soggetto cui appartiene una situazione giuridica si dice

titolare di essa. Le situazioni giuridiche attive fanno esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare

sull’interesse degli altri soggetti. Le situazioni giuridiche passive esprimono la subordinazione

dell’interesse del titolare sull’interesse degli altri soggetti. Le situazioni giuridiche attive sono:

Il diritto soggettivo: Si definisce come il potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che

 qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto(ex.

Proprietà, dà il diritto esclusivo al proprietario di utilizzare in tanti diversi modi la sua cosa,

credito, dà al creditore il potere di pretendere che il debitore gli paghi la somma di denaro

dovuta) Tutti i diritti soggettivi hanno una caratteristica distintiva: essi riservano al titolare uno

spazio di autonomia di giudizio e di decisione, entro il quale il titolare del diritto è libero di

valutare quale sia il proprio interesse e quale il modo migliore di perseguirlo, e di agire nel modo

corrispondente.

Il diritto potestativo: Consiste nel potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il

 titolare della situazione incisa possa impedirlo (ex. Diritto del dipendente di consegnare le

dimissioni, il datore non può’ opporsi).

La facoltà: Essa è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato

 comportamento, che è compreso 9 nel contenuto del diritto sebbene non sia specificato (ex. Il

proprietario di un gioiello può’ sia indossarlo che mangiarlo). Il concetto di facoltà esprime l’idea

di una libertà d’azione, libera scelta fra vari comportamenti, tutti leciti

L’aspettativa: È la posizione di chi di fatto non ha una situazione attiva (ex. Un diritto

 soggettivo) ma ha la prospettiva di acquistarla, in caso si verifichi un determinato evento.

L’aspettativa può essere un’aspettativa di fatto, cioè il diritto non la protegge, non dà alcun

rimedio per garantire che essa si trasformi nella situazione soggettiva attesa( esempio:B si

aspetta di ricevere il patrimonio di A,in quanto suo familiare.Ma questa aspettativa può essere

delusa per vari motivi). Può però essere un’aspettativa di diritto, quando la posizione del titolare

è protetta con rimedi legali contro eventi capaci di deluderla (A regala la sua macchina a B se si

laurea con 110L entro un anno. In tal caso,B può reagire legalmente se ad esempio A nel

frattempo usa l’auto in modo da distruggerla o danneggiarla).

L’interesse legittimo: La pretesa del privato alla legittimità degli atti con cui la pubblica

 amministrazione incide sui suoi interessi; e quindi all’annullamento degli atti illegittimi, lesivi dei

suoi interessi(in altri termini: un pubblico ha pieno potere sul privato, il quale può esigere dal

pubblico solo che esso agisca in conformità delle leggi).

Gli interessi collettivi: Situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali

 nello stesso tempo ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti (ES: clausole

vessatorie)

Le situazioni giuridiche passive sono:

Il dovere: Vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, in particolare

 il diritto soggettivo assoluto (ex. Proprietà o onore). Ha carattere generale, ossia grava su tutti i

soggetti diversi dal titolare del diritto; e negativo, non impone di fare qualcosa, ma di non fare

qualcosa.

L’obbligo: Situazione passiva, in cui un vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di

 chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente ed esclusivamente verso di lui. Il titolare

dell’obbligo si chiama obbligato o debitore. Diversamente dal dovere, l’obbligo ha carattere

individuale, grava dunque su soggetti determinati. Può avere carattere sia negativo che positivo,

ossia che il debitore è obbligato a fare qualcosa nell’interesse di chi ha il corrispondente diritto.

La soggezione: Situazione passiva corrispondente al diritto potestativo. Grava su chi è esposto al

 diritto potestativo altrui, e quindi a subire modifiche di qualche propria situazione giuridica,

senza poterlo impedire (ex. Il datore di lavoro è soggetto al diritto potestativo del dipendente di

consegnare le dimissioni).

La responsabilità: La situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose

 previste dalle norme in relazione a qualche comportamento o posizione. In altri termini è la

situazione di chi, avendo commesso un illecito, è esposto a subire la sanzione conseguente.

Esistono situazioni giuridiche che si trovano a cavallo tra le attive e le passive:

La postestà: Consiste in un complesso di poteri attribuiti a un soggetto che però deve esercitarli

 non nell’interesse proprio ma nell’interesse altrui (ex. Posizione dei genitori rispetto ai figli). Ha

qualcosa in comune con il diritto potestativo: chi lo esercita può incidere sulle situazioni

giuridiche altrui, indipendentemente dalla volontà del titolare di queste. Si differenzia

nettamente dal diritto soggettivo: le valutazioni e le scelte del titolare non sono autonome e

orientate al suo interesse; sono invece vincolate alla funzione di servire l’interesse altrui e

soggette a controlli esterni per garantire che tale funzione sia realizzata adeguatamente.

L’onere: È la situazione di chi deve tenere un determinato comportamento se vuole avere la

 possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva (ex. Onere di restituire un pacco Amazon

entro una settimana). Anch’esso ha una doppia natura: attiva perché è finalizzato alla

realizzazione di un interesse del soggetto; passiva perché consiste in un vincolo posto alla sua

azione. Si distingue dall’obbligo in quando la non osservanza non consiste in alcun illecito,

comporta la semplice rinuncia ad un vantaggio.

Lo status: È un complesso di situazioni giuridiche, alcune attive altre passive, che spettano al

 soggetto in virtù di qualche sua qualità o collocazione sociale. Fondamentale è lo status di

cittadino, che corrisponde fondamentalmente allo status di diritto pubblico, comprende per lo

più i rapporti fra cittadino e Stato. Esistono anche status di diritto privato (ex. Status di coniuge,

di genitore, …).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucasolito01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.
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