Il tema probandum e le prove nel processo
Posto un thema probandum, le prove sono gli strumenti utilizzati dalle parti e dal giudice per verificarlo, per rappresentare un episodio ricompreso in un tema. La prova è quindi “il fatto rappresentativo” che consente di verificare il fatto ipotizzato quale oggetto di prova, ricostruito nel corso delle indagini preliminari, e perciò “da rappresentare” nel processo.
Il tema di prova secondo l'articolo 187
Il tema di prova è disciplinato dall’art. 187: “Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato”.
Il tema ha quindi una portata esclusivamente processuale: l’assunzione della qualità di imputato avviene infatti proprio nel processo. Prima dell’instaurazione del processo non c’è posto né per specificare i fatti dell’imputazione né per verificare tali fatti. Inoltre, il tema di prova costituisce un limite: il limite è costituito appunto dai fatti dell’imputazione, oltre i quali la verifica processuale non può andare (e ciò costituisce una garanzia per tutte le parti).
I limiti del tema di prova
Il tema è ritagliato sui fatti compresi nell’imputazione (e corrispondenti alle modalità della condotta, all’elemento psicologico, alla decifrazione dell’evento), certo poi dipende dalla struttura stessa della fattispecie in concreto applicabile (se è “a forma libera” es. omicidio, oppure “a forma vincolata” ad es. il danneggiamento).
Sappiamo che il tema di prova è ritagliato sui fatti dell’imputazione. La verifica chiesta dal PM può appuntarsi anzitutto su questi fatti: è questo, per esempio, il caso del testimone che — presente al fatto dell’omicidio — racconta l’episodio in ogni suo particolare. Ma la verifica del tema può avere anche ad oggetto “circostanze indizianti”, cioè circostanze che non riproducono la realtà storica fissata nel tema ma, dopo averli accertati, permettano di spingere l’indagine fino a rappresentare in via indiretta il fatto enunciato nel tema, ad esempio: il caso del teste che, nell’ipotesi di omicidio, si limita ad introdurre nel processo la circostanza indiziante dell’acquisto da parte dell’imputato dell’arma poi usata per consumare il delitto.
Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova
I “mezzi di prova” si caratterizzano perché hanno l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione: l’esame del testimone, della parte, del perito instaura un rapporto immediato fra il giudice e la fonte di prova e serve – proprio in quanto esame – per la verifica del tema, cioè l’esame “forma” la prova.
Invece i “mezzi di ricerca della prova” hanno funzioni e strutture più complesse: solo indirettamente servono a...