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La stessa regola vale in relazione all'esame del testimone di minore di anni 16 nei procedimenti accennati sopra.
Alla base di tale regola vi è il timore dell'"erosione" di una prova già elaborata in contraddittorio: infatti la ripetizione della prova nel corso delle molteplici istruzioni dibattimentali, alla ricerca di maggiori specificazioni e dettagli, può finire per smagliarne l'originario tessuto.
L'acquisizione della prova formata in altri processi non è più subordinata al consenso delle parti, come era in passato. Pertanto è ammessa:
- l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte in incidente probatorio o nel dibattimento
- l'acquisizione di verbali di prove assunte in giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato
In questi casi le dichiarazioni potranno essere utilizzate contro l'imputato solo se il suo
difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se neisuoi confronti fa stato la sentenza civile. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che nonsono ripetibili per fatti o circostanze imprevedibili. Al di fuori di tali casi i verbali delle dichiarazioni possono essere utilizzatisolo se l'imputato vi consente, altrimenti-in mancanza di consenso- potrannoessere utilizzati solo per le contestazioni. Resta comunque fermo il diritto delle parti di ottenere l'esame delle personele cui dichiarazioni sono state acquisite, salvo l'art.190bis. Anche le sentenze penali divenute irrevocabili possono essere acquisite perla rappresentazione del fatto che riescono ad offrire, e non solo per misurarela credibilità del testimone o del collaborante. Criteri di ammissione della prova - art. 190 - Stabilisce l'art. 190: Pertanto i criteri di ammissione delle prove sono: - legalità: possono ritenersi ammissibili solo
carico dell'imputato.carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice deciderà sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine all'ammissibilità delle prove: può, sentite le parti, revocare l'ammissione delle prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare solo "con il consenso dell'altra parte" all'assunzione delle prove ammesse.