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(TITOLARE EFFETTIVO
persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività);
Modalità 3) controllo costante: da effettuare durante il corso della prestazione aggiornando documenti, dati ed
operative informazioni ottenute in seguito al controllo; il professionista potrà:
- mantenere il livello di controllo costante del cliente;
v - aggiornare il fascicolo del cliente con ulteriore documentazione;
- modificare il profilo di rischio e la periodicità del controllo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica del cliente (semplificato, rafforzato, ordinario)
e Si fonda sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello
di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici consentono di determinare.
sono oggetto di valutazione:
Con riferimento al cliente
r - natura giuridica;
Approccio - precedente attività svolta;
- comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della prestazione
i professionale;
basato - area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.
Con riferimento sono oggetto di valutazione:
all’operazione
f tipologia;
sul - modalità di svolgimento;
- ammontare;
-
i frequenza delle operazioni e durata della prestazione;
rischio - ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell'operazione.
-
E’ necessario quindi stabilire una graduatoria di rischio per stabilire quale tipo di verifica effettuare:
c l'obbligo va assolto con le modalità ordinarie o semplificate;
- in caso di basso rischio:
- in caso di l’obbligo va assolto con le modalità ordinarie;
medio rischio:
- in caso di l'obbligo va assolto con le modalità rafforzate.
a alto rischio:
Pertanto, il cliente è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al
professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Il nuovo adempimento deve essere applicato sia per i clienti nuovi che per quelli in corso.
Se il professionista non è in grado di svolgere l'adeguata verifica su un cliente o sospetta che una
determinata operazione sia legata a fenomeni di riciclaggio o terrorismo, egli deve astenersi dal compiere
l'operazione o prestazione professionale; se già in corso, deve sospendere l'incarico e dovrà valutare se
effettuare o meno la segnalazione all'UIF. Tuttavia non è possibile astenersi nei seguenti casi:
Obbligo di
d obbligo di legge di ricevere l'atto;
astensione - esecuzione non rinviabile data la natura dell'operazione;
- possibilità che l'astensione sia di ostacolo ad indagini; quindi il professionista dovrà eseguire
-
e l'operazione ed informare subito l’UIF.
L’adeguata verifica si applica:
non
se il cliente è
1) :
l un intermediario finanziario (esempio Banche, Poste, SIM, SICAV, ecc.);
- un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
-
Obblighi un ente creditizio e finanziario situato in uno stato extracomunitario che impone obblighi equivalenti a
-
l quelli comunitari;
ufficio della pubblica amministrazione o ente che svolge funzioni pubbliche.
- se l'operazione rientra nei seguenti casi:
2)
a contratti assicurazione vita con premio annuale inferiore a € 1.000,00 o premio unico inferiore a €
- 2.500,00;
semplificati forme pensionistiche complementari;
- regime di pensione obbligatoria e complementare;
- moneta elettronica;
- altri prodotti con basso rischio di riciclaggio o terrorismo.
- 4 ipotesi: per la verifica del titolare
c un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
1) effettivo può essere opportuno procedere a controlli più approfonditi; analisi più dettagliata delle
informazioni fornite dal cliente per valutarle con il profilo di rischio associato al cliente; il controllo
costante deve essere fatto con frequenza ravvicinata e più approfondita;
l il professionista deve applicare una delle seguenti procedure:
cliente non presente fisicamente:
2) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- adottare misure complementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una
i Obblighi - certificazione di conferma di un ente creditizio finanziario soggetto alla direttiva;
assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
- cliente presso un ente creditizio.
e Altri casi in cui si può assolvere l'obbligo di adeguata verifica della clientela senza la presenza fisica del
cliente:
- cliente già identificato in relazione ad un rapporto in essere purché le informazioni esistenti siano
n aggiornate;
- operazioni effettuate con sistemi di cassa continua, sportelli automatici per corrispondenza o
attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento;
t - cliente i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture
private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di firma digitale;
clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della
e - rappresentanza o autorità consolare italiana; riguarda solo gli enti
conti correnti di corrispondenza con enti corrispondenti di stati extracomunitari:
3) creditizi;
l rafforzati operazioni prestazioni professionali con “Persone Politicamente Esposte” residenti in un altro stato
4) (PERSONE 1) persone fisiche cittadine di altri
comunitario paese terzo: POLITICAMENTE ESPOSTE:
Stati comunitari o extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche; 2) i
a loro familiari diretti; 3) coloro con i quali tali persone intrattengono materialmente stretti legami). Il
professionista che pone in essere operazioni con “persone politicamente esposte” deve stabilire adeguate
procedure basate sul rischio per determinare se il cliente è una “persona politicamente esposta”:
ottenere l'autorizzazione del Direttore Generale, di un suo incaricato o di un soggetto equivalente
- prima di avviare un rapporto con tali clienti;
adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine della patrimonio o dei fondi impiegati nel rapporto
- continuativo o nell'operazione;
assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto o della prestazione.
-
La norma prevede l'istituzione, per ogni cliente, di appositi fascicoli nei quali la documentazione e i dati
conservare
raccolti. Il fascicolo della clientela dovrà contenere:
- fotocopia documento identità valido;
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia partita IVA;
Conservazione - visura camerale;
- documentazione necessaria per gli obblighi semplificati e/o rafforzati;
- eventuali attestazioni di terzi;
dei - copia del mandato professionale;
- dichiarazione del cliente sul titolare effettivo;
- eventuale ulteriore documentazione per individuare il titolare effettivo;
documenti - dichiarazione del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione
professionale;
- se necessario, dichiarazione del cliente sui mezzi economici-finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività e
e sulla provenienza dei capitali necessari;
- documenti delle prestazioni svolte;
- eventuali appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali
registrazione dello stesso;
- ogni altro documento o annotazione necessaria da conservare.
Il fascicolo deve essere sempre aggiornato e conservato per 10 anni dalla fine della prestazione.
delle la norma impone di registrare:
Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione
- con riferimento a rapporti continuativi e alla prestazione professionale: la data di instaurazione e i dati identificativi del
cliente, con le generalità dei soggetti delegati nonché il codice del rapporto ove previsto;
informazioni - con riferimento ad operazioni di importo pari o superiore a € 15.000,00: la data, la causale, l'importo, la tipologia
dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione o per il quale egli
eventualmente opera. qualsiasi attività compiuta o tentata dal cliente che appare diretta a riciclare denaro o altri
OPERAZIONE SOSPETTA:
beni frutto di attività criminose o a finanziare il terrorismo
• professionisti che svolgono attività nelle materie economico-giuridiche e contabili;
Soggetti • gli altri soggetti che, pur non essendo iscritti in Albi professionali, risultano essere stati assimilati ai fini
obbligati della normativa
(sono gli stessi soggetti obbligati alla adeguata verifica)
• tutte le prestazioni effettuate dai professionisti a prescindere dall'importo dell'operazione;
•
S le prestazioni che siano state rifiutate o non eseguite dal professionista;
• l’attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e degli adempimenti in materia di
e amministrazione del personale;
• i comportamenti volti ad aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere il fatto o ad agevolarne
g che si verificano a
l'esecuzione. Secondo la norma, quindi, rientrerebbero anche i
Casi “reati tributari”
ricorrere delle seguenti condizioni:
n - superamento soglie di punibilità di evasione di imposta;
- momento consumativo del reato ossia scadenza della dichiarazione.
a Tuttavia non tutti i reati tributari possono essere soggetti a segnalazione ma solo quelli che comportano
un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel patrimonio del cliente.
l • la segnalazione deve essere effettuata dal professionista che ha ricevuto l'incarico o che in concreto
esegue la prestazione professionale rivelatasi sospetta;
a • congiuntamente o con un'unica segnalazione se cliente è assistito da più professionisti;
• la normativa si applica ai professionisti abilitati a svolgere attività in Italia ma anche all'estero se
z collegate con il territorio italiano;
• gli elementi di cui il professionista deve tener conto per verificare l'anomalia dell'operazione possono
i essere:
- oggettivi: caratteristiche, entità, natura dell'operazione richiesta;
o - soggettivi: capacità economica, attività svolta dal soggetto a favore del quale è eseguita la
Modalità prestazione;
n - qualsivoglia