ANTIRICLAGGIO
FONTI NORMATIVE
1’ direttiva comunitaria 1991/308/CEE del 10.06.1991 L. 05.07.1991 n. 197
2’ direttiva comunitaria 2001/97/CE del 04.12.2001 D. Lgs. 20.02.2004 n. 56
L. 25.01.2006 n. 29
D. Lgs. 21.11.2007 n. 231
Documento CNDCEC n. 8-IR del 01.12.2008
3’ direttiva comunitaria 2005/60/CE del 26.10.2005 Circolare MEF del 17.12.2008
direttiva comunitaria 2006/70/CE del 01.08.2006 D. Lgs. 25.09.2009 n. 151
Documento CNDCEC 16-IR del 15.03.2010
Decreto Min. Giustizia del 16.04.2010
Documento CNDCEC n. 19-IR Maggio 2013
4’ direttiva comunitaria 2015/849/CE del 20.05.2015 D. Lgs. 25.05.2017 n. 90
1’ DIRETTIVA COMUNITARIA
1’ direttiva comunitaria 1991/308/CEE del 10 giugno 1991
Affidare a banche e intermediari finanziari il ruolo di prevenzione del crimine
Obiettivo attraverso l'analisi delle transazioni finanziarie.
• identificazione clientela;
• registrazione dei dati relativi ad essa e delle operazioni effettuate;
Obblighi • segnalazione alle autorità competenti delle operazioni sospette di riciclaggio.
Recepimento L. 5.07.1991 n. 197
Limitazione di uso del contante e dei titoli al portatore per importi superiori a
Ulteriore obbligo € 12.500,00.
inserito D. Lgs. 26.01.1997 n. 153
Ente preposto per la ricezione delle comunicazioni di operazioni sospette è l’UIC (Ufficio Italiano
Cambi); tale ente rielabora le informazioni dal punto di vista finanziario e le inoltra alla Direzione
Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per le
investigazioni. L. 23.12.2000 n 388
Il risultato delle investigazioni viene ritrasmesso all’UIC.
2’ DIRETTIVA COMUNITARIA
2’ direttiva comunitaria 2001/97/CE del 4.12.2001
Avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti
Nuovi obbligati del lavoro.
1. quelle caratterizzate dalla movimentazione di ingenti flussi di denaro contante
(case da gioco);
2. quelle mediante le quali siano possibili investimenti di rilevante valore (agenti
immobiliari, commercianti di oggetti di valore come pietre preziose e opere
d'arte e case d'asta);
Attività a rischio 3. quelle che, in ragione dell'attività di verifica dello stato patrimoniale o
finanziario di un soggetto o società, possono effettuare un competente
screening delle singole transazioni sospette (revisori contabili esterni,
consulenti tributari);
4. quelle poste in essere da notai e liberi professionisti legali.
• quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione
finanziaria immobiliare;
• quando assistono i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni
Casi obbligatori riguardanti la circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, gestione di
per i punti 3 e 4 denaro, di strumenti finanziari o di beni dei clienti, l'apertura e gestione di
conti correnti, la costituzione, gestione e amministrazione di società e di trust.
• identificazione del cliente;
• registrazione delle informazioni relative all'operazione;
Obblighi • archiviazione e conservazione dei dati;
• comunicazione delle operazioni sospette incluso il nominativo del cliente.
• l’attività svolta dai dottori commercialisti in relazione a difesa e
rappresentanza in procedimenti davanti a commissioni tributarie non è soggetta
Esenzione a segnalazione di operazione sospetta.
Recepimento D. Lgs. 20.02.2004 n. 56
Stabilisce l’emanazione di un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
specifichi:
• contenuto e modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle
informazioni;
• modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazione di operazioni a
distanza;
• norme per l'individuazione delle operazioni sospette.
Regolamento: decreti Ministero Economia e Finanze del 03.02.2006 nn. 141, 142, 143
Iscritti albi dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, revisori
contabili, notai, avvocati, società di revisione. Per i collegi sindacali è obbligatorio distinguere tra
Soggetti obbligati quelli che svolgono controlli sull'amministrazione da quelli che svolgono funzione di revisione legale:
mentre i primi sono esentati da tutti gli obblighi, i secondi sono soggetti a tutti gli adempimenti.
• quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziaria immobiliare;
• quando assistono i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni riguardanti la
circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, gestione di denaro, di strumenti finanziari o
Casi d’obbligo di beni dei clienti, l'apertura e gestione di conti correnti, la costituzione, gestione e
amministrazione di società e di trust.
Procedura
• identificare il cliente quando la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento beni o
utilità di valore superiore a € 12.500,00 (anche con operazioni frazionate) o di valore
indeterminato o indeterminabile; nella determinazione del valore non si tiene conto del valore della
Identificazione prestazione del professionista;
• nel caso che un cliente agisca per conto di un'altro soggetto il professionista deve verificare la
reale titolarità dell'operazione.
E’ effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista con
identificazione un documento di riconoscimento valido e non scaduto (per i non comunitari si
diretta utilizza passaporto o permesso di soggiorno).
Senza la presenza fisica del cliente quando:
- il cliente è stato già direttamente identificato per altra prestazione
professionale;
- i dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da
identificazione documenti firmati digitalmente;
indiretta - i dati risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana;
- i dati risultano da attestazione di un altro professionista europeo che ha già
identificato il cliente.
Se il cliente è già stato identificato da altro soggetto che ne rilascia apposita
attestazione; tale soggetto può essere:
- intermediari abilitati;
identificazione a - enti creditizi o finanziari di Stati UE;
distanza - banche aventi sede legale amministrativo in paesi aderenti aderenti al GAFI
(Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).
• nell'archivio il professionista conserva le generalità complete del cliente, gli estremi del
documento, la data di identificazione, la descrizione della prestazione effettuata e il valore della
stessa; eventuali modifiche successive vanno registrate entro 30 giorni. Per gli incarichi di tenuta
contabilità, paghe e contributi, revisione contabile, adempimenti in materia di lavoro, previdenza e
assistenza si registra solo il conferimento dell'incarico e non tutti i singoli movimenti contabili o le
singole operazioni in cui esso si esplica;
• l'incarico conferito da più clienti comporta l'obbligo di identificarli tutti;
Registrazione e • i dati devono essere conservati per 10 anni;
Conservazione • l'archivio è unico per singolo professionista;
• le registrazioni devono avvenire in ordine cronologico;
• l'archivio informatico può essere sostituito da un registro cartaceo numerato progressivamente
siglato dal professionista tenuto senza spazi bianchi o abrasioni;
• gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano per gli incarichi
ricevuti prima dell'entrata in vigore del regolamento (22 aprile 2006); se tali incarichi persistono
dopo 12 mesi allora entro il 22 aprile 2007 devono essere inseriti.
• i professionisti sono obbligati a segnalare all’UIC ogni operazione ritenuta sospetta che deve
essere fatta senza ritardo non appena se ne viene a conoscenza;
• la segnalazione deve contenere:
- i dati del segnalante;
- i dati del soggetto interessato;
- le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
- i motivi dettagliati del sospetto;
Segnalazione di • l’UIC può sospendere l'operazione segnalata per un massimo di 48 ore dandone comunicazione agli
Operazioni Sospette organi competenti e al segnalante;
• la segnalazione deve essere inviata cartacea al seguente indirizzo: UIC via delle Quattro Fontane
n. 123 00184 Roma (vicino all'indirizzo indicare codice PR AR94);
• la segnalazione non comporta violazione del segreto professionale;
• la segnalazione non viene fatta nel caso di difesa e rappresentanza in commissione tributaria;
• le segnalazioni effettuate all’UIC non devono essere comunicate al cliente.
reclusione da sei mesi ad un anno o
omessa istituzione del registro ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00
omessa o tardiva registrazione ammenda da € 2.582,00 a € 12.911,00
mancata comunicazione di infrazione di cui
Sanzioni dal 3% al 30% dell'importo non comunicato
hanno avuto notizia
mancata segnalazione operazione sospetta dal 5% al 50% il valore dell'operazione
violazione di obblighi informativi verso l’UIC ammenda da € 500,00 a € 25.000,00
Provvedimento UIC del 24.02.2006
Contiene le istruzioni operative antiriciclaggio ed è strutturato in 7 parti:
Definizioni e ambito soggettivo oggettivo e territoriale di applicazione
1’ parte Identificazione dei clienti
2’ parte Contenuto dell'obbligo di identificazione con le modalità operative
3’ parte Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, profilo di risch
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