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ANTIRICLAGGIO

FONTI NORMATIVE

1’ direttiva comunitaria 1991/308/CEE del 10.06.1991 L. 05.07.1991 n. 197

2’ direttiva comunitaria 2001/97/CE del 04.12.2001 D. Lgs. 20.02.2004 n. 56

L. 25.01.2006 n. 29

D. Lgs. 21.11.2007 n. 231

Documento CNDCEC n. 8-IR del 01.12.2008

3’ direttiva comunitaria 2005/60/CE del 26.10.2005 Circolare MEF del 17.12.2008

direttiva comunitaria 2006/70/CE del 01.08.2006 D. Lgs. 25.09.2009 n. 151

Documento CNDCEC 16-IR del 15.03.2010

Decreto Min. Giustizia del 16.04.2010

Documento CNDCEC n. 19-IR Maggio 2013

4’ direttiva comunitaria 2015/849/CE del 20.05.2015 D. Lgs. 25.05.2017 n. 90

1’ DIRETTIVA COMUNITARIA

1’ direttiva comunitaria 1991/308/CEE del 10 giugno 1991

Affidare a banche e intermediari finanziari il ruolo di prevenzione del crimine

Obiettivo attraverso l'analisi delle transazioni finanziarie.

• identificazione clientela;

• registrazione dei dati relativi ad essa e delle operazioni effettuate;

Obblighi • segnalazione alle autorità competenti delle operazioni sospette di riciclaggio.

Recepimento L. 5.07.1991 n. 197

Limitazione di uso del contante e dei titoli al portatore per importi superiori a

Ulteriore obbligo € 12.500,00.

inserito D. Lgs. 26.01.1997 n. 153

Ente preposto per la ricezione delle comunicazioni di operazioni sospette è l’UIC (Ufficio Italiano

Cambi); tale ente rielabora le informazioni dal punto di vista finanziario e le inoltra alla Direzione

Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per le

investigazioni. L. 23.12.2000 n 388

Il risultato delle investigazioni viene ritrasmesso all’UIC.

2’ DIRETTIVA COMUNITARIA

2’ direttiva comunitaria 2001/97/CE del 4.12.2001

Avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti

Nuovi obbligati del lavoro.

1. quelle caratterizzate dalla movimentazione di ingenti flussi di denaro contante

(case da gioco);

2. quelle mediante le quali siano possibili investimenti di rilevante valore (agenti

immobiliari, commercianti di oggetti di valore come pietre preziose e opere

d'arte e case d'asta);

Attività a rischio 3. quelle che, in ragione dell'attività di verifica dello stato patrimoniale o

finanziario di un soggetto o società, possono effettuare un competente

screening delle singole transazioni sospette (revisori contabili esterni,

consulenti tributari);

4. quelle poste in essere da notai e liberi professionisti legali.

• quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione

finanziaria immobiliare;

• quando assistono i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni

Casi obbligatori riguardanti la circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, gestione di

per i punti 3 e 4 denaro, di strumenti finanziari o di beni dei clienti, l'apertura e gestione di

conti correnti, la costituzione, gestione e amministrazione di società e di trust.

• identificazione del cliente;

• registrazione delle informazioni relative all'operazione;

Obblighi • archiviazione e conservazione dei dati;

• comunicazione delle operazioni sospette incluso il nominativo del cliente.

• l’attività svolta dai dottori commercialisti in relazione a difesa e

rappresentanza in procedimenti davanti a commissioni tributarie non è soggetta

Esenzione a segnalazione di operazione sospetta.

Recepimento D. Lgs. 20.02.2004 n. 56

Stabilisce l’emanazione di un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che

specifichi:

• contenuto e modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle

informazioni;

• modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazione di operazioni a

distanza;

• norme per l'individuazione delle operazioni sospette.

Regolamento: decreti Ministero Economia e Finanze del 03.02.2006 nn. 141, 142, 143

Iscritti albi dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, revisori

contabili, notai, avvocati, società di revisione. Per i collegi sindacali è obbligatorio distinguere tra

Soggetti obbligati quelli che svolgono controlli sull'amministrazione da quelli che svolgono funzione di revisione legale:

mentre i primi sono esentati da tutti gli obblighi, i secondi sono soggetti a tutti gli adempimenti.

• quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziaria immobiliare;

• quando assistono i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni riguardanti la

circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, gestione di denaro, di strumenti finanziari o

Casi d’obbligo di beni dei clienti, l'apertura e gestione di conti correnti, la costituzione, gestione e

amministrazione di società e di trust.

Procedura

• identificare il cliente quando la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento beni o

utilità di valore superiore a € 12.500,00 (anche con operazioni frazionate) o di valore

indeterminato o indeterminabile; nella determinazione del valore non si tiene conto del valore della

Identificazione prestazione del professionista;

• nel caso che un cliente agisca per conto di un'altro soggetto il professionista deve verificare la

reale titolarità dell'operazione.

E’ effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista con

identificazione un documento di riconoscimento valido e non scaduto (per i non comunitari si

diretta utilizza passaporto o permesso di soggiorno).

Senza la presenza fisica del cliente quando:

- il cliente è stato già direttamente identificato per altra prestazione

professionale;

- i dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da

identificazione documenti firmati digitalmente;

indiretta - i dati risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana;

- i dati risultano da attestazione di un altro professionista europeo che ha già

identificato il cliente.

Se il cliente è già stato identificato da altro soggetto che ne rilascia apposita

attestazione; tale soggetto può essere:

- intermediari abilitati;

identificazione a - enti creditizi o finanziari di Stati UE;

distanza - banche aventi sede legale amministrativo in paesi aderenti aderenti al GAFI

(Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

• nell'archivio il professionista conserva le generalità complete del cliente, gli estremi del

documento, la data di identificazione, la descrizione della prestazione effettuata e il valore della

stessa; eventuali modifiche successive vanno registrate entro 30 giorni. Per gli incarichi di tenuta

contabilità, paghe e contributi, revisione contabile, adempimenti in materia di lavoro, previdenza e

assistenza si registra solo il conferimento dell'incarico e non tutti i singoli movimenti contabili o le

singole operazioni in cui esso si esplica;

• l'incarico conferito da più clienti comporta l'obbligo di identificarli tutti;

Registrazione e • i dati devono essere conservati per 10 anni;

Conservazione • l'archivio è unico per singolo professionista;

• le registrazioni devono avvenire in ordine cronologico;

• l'archivio informatico può essere sostituito da un registro cartaceo numerato progressivamente

siglato dal professionista tenuto senza spazi bianchi o abrasioni;

• gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano per gli incarichi

ricevuti prima dell'entrata in vigore del regolamento (22 aprile 2006); se tali incarichi persistono

dopo 12 mesi allora entro il 22 aprile 2007 devono essere inseriti.

• i professionisti sono obbligati a segnalare all’UIC ogni operazione ritenuta sospetta che deve

essere fatta senza ritardo non appena se ne viene a conoscenza;

• la segnalazione deve contenere:

- i dati del segnalante;

- i dati del soggetto interessato;

- le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;

- i motivi dettagliati del sospetto;

Segnalazione di • l’UIC può sospendere l'operazione segnalata per un massimo di 48 ore dandone comunicazione agli

Operazioni Sospette organi competenti e al segnalante;

• la segnalazione deve essere inviata cartacea al seguente indirizzo: UIC via delle Quattro Fontane

n. 123 00184 Roma (vicino all'indirizzo indicare codice PR AR94);

• la segnalazione non comporta violazione del segreto professionale;

• la segnalazione non viene fatta nel caso di difesa e rappresentanza in commissione tributaria;

• le segnalazioni effettuate all’UIC non devono essere comunicate al cliente.

reclusione da sei mesi ad un anno o

omessa istituzione del registro ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00

omessa o tardiva registrazione ammenda da € 2.582,00 a € 12.911,00

mancata comunicazione di infrazione di cui

Sanzioni dal 3% al 30% dell'importo non comunicato

hanno avuto notizia

mancata segnalazione operazione sospetta dal 5% al 50% il valore dell'operazione

violazione di obblighi informativi verso l’UIC ammenda da € 500,00 a € 25.000,00

Provvedimento UIC del 24.02.2006

Contiene le istruzioni operative antiriciclaggio ed è strutturato in 7 parti:

Definizioni e ambito soggettivo oggettivo e territoriale di applicazione

1’ parte Identificazione dei clienti

2’ parte Contenuto dell'obbligo di identificazione con le modalità operative

3’ parte Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, profilo di risch

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher areniello.monja di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Contrino Andrea.
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