Estratto del documento

Antiriciclaggio: fonti normative

1ª direttiva comunitaria 1991/308/CEE del 10.06.1991 L. 05.07.1991 n. 197

2ª direttiva comunitaria 2001/97/CE del 04.12.2001 D. Lgs. 20.02.2004 n. 56

L. 25.01.2006 n. 29

D. Lgs. 21.11.2007 n. 231

Documento CNDCEC n. 8-IR del 01.12.2008

3ª direttiva comunitaria 2005/60/CE del 26.10.2005 Circolare MEF del 17.12.2008

Direttiva comunitaria 2006/70/CE del 01.08.2006 D. Lgs. 25.09.2009 n. 151

Documento CNDCEC 16-IR del 15.03.2010

Decreto Min. Giustizia del 16.04.2010

Documento CNDCEC n. 19-IR Maggio 2013

4ª direttiva comunitaria 2015/849/CE del 20.05.2015 D. Lgs. 25.05.2017 n. 90

1ª direttiva comunitaria

1ª direttiva comunitaria 1991/308/CEE del 10 giugno 1991

Affidare a banche e intermediari finanziari il ruolo di prevenzione del crimine.

Obiettivo attraverso l'analisi delle transazioni finanziarie.

Obblighi

  • Identificazione clientela;
  • Registrazione dei dati relativi ad essa e delle operazioni effettuate;
  • Segnalazione alle autorità competenti delle operazioni sospette di riciclaggio.

Recepimento L. 5.07.1991 n. 197.

Limitazione di uso del contante e dei titoli al portatore per importi superiori a € 12.500,00.

Ulteriore obbligo inserito D. Lgs. 26.01.1997 n. 153.

Ente preposto per la ricezione delle comunicazioni di operazioni sospette è l’UIC (Ufficio Italiano Cambi); tale ente rielabora le informazioni dal punto di vista finanziario e le inoltra alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per le investigazioni. L. 23.12.2000 n. 388.

Il risultato delle investigazioni viene ritrasmesso all’UIC.

2ª direttiva comunitaria

2ª direttiva comunitaria 2001/97/CE del 4.12.2001

Nuovi obbligati: avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro.

Attività a rischio

  1. Quelle caratterizzate dalla movimentazione di ingenti flussi di denaro contante (case da gioco);
  2. Quelle mediante le quali siano possibili investimenti di rilevante valore (agenti immobiliari, commercianti di oggetti di valore come pietre preziose e opere d'arte e case d'asta);
  3. Quelle che, in ragione dell'attività di verifica dello stato patrimoniale o finanziario di un soggetto o società, possono effettuare un competente screening delle singole transazioni sospette (revisori contabili esterni, consulenti tributari);
  4. Quelle poste in essere da notai e liberi professionisti legali.

Casi obbligatori per i punti 3 e 4

  • Quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziaria immobiliare;
  • Quando assistono i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni riguardanti la circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, gestione di denaro, di strumenti finanziari o di beni dei clienti, l'apertura e gestione di conti correnti, la costituzione, gestione e amministrazione di società e di trust.

Obblighi

  • Identificazione del cliente;
  • Registrazione delle informazioni relative all'operazione;
  • Archiviazione e conservazione dei dati;
  • Comunicazione delle operazioni sospette incluso il nominativo del cliente.

Esenzione

  • L’attività svolta dai dottori commercialisti in relazione a difesa e rappresentanza in procedimenti davanti a commissioni tributarie non è soggetta a segnalazione di operazione sospetta.

Recepimento D. Lgs. 20.02.2004 n. 56

Stabilisce l’emanazione di un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che specifichi:

  • Contenuto e modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni;
  • Modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazione di operazioni a distanza;
  • Norme per l'individuazione delle operazioni sospette.

Regolamento: decreti Ministero Economia e Finanze del 03.02.2006 nn. 141, 142, 143.

Soggetti obbligati

Iscritti albi dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, revisori contabili, notai, avvocati, società di revisione. Per i collegi sindacali è obbligatorio distinguere tra quelli che svolgono controlli sull'amministrazione da quelli che svolgono funzione di revisione legale: mentre i primi sono esentati da tutti gli obblighi, i secondi sono soggetti a tutti gli adempimenti.

Casi d’obbligo

  • Quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziaria immobiliare;
  • Quando assistono i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni riguardanti la circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, gestione di denaro, di strumenti finanziari o di beni dei clienti, l'apertura e gestione di conti correnti, la costituzione, gestione e amministrazione di società e di trust.

Procedura

Identificazione

  • Identificare il cliente quando la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento beni o utilità di valore superiore a € 12.500,00 (anche con operazioni frazionate) o di valore indeterminato o indeterminabile; nella determinazione del valore non si tiene conto del valore della prestazione del professionista;
  • Nel caso che un cliente agisca per conto di un'altro soggetto il professionista deve verificare la reale titolarità dell'operazione.

Identificazione diretta

E’ effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista con un documento di riconoscimento valido e non scaduto (per i non comunitari si utilizza passaporto o permesso di soggiorno).

Identificazione indiretta

Senza la presenza fisica del cliente quando:

  • Il cliente è stato già direttamente identificato per altra prestazione professionale;
  • I dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti firmati digitalmente;
  • I dati risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana;
  • I dati risultano da attestazione di un altro professionista europeo che ha già identificato il cliente.

Identificazione a distanza

Se il cliente è già stato identificato da altro soggetto che ne rilascia apposita attestazione; tale soggetto può essere:

  • Intermediari abilitati;
  • Enti creditizi o finanziari di Stati UE;
  • Banche aventi sede legale amministrativo in paesi aderenti aderenti al GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

Registrazione e conservazione

  • Nell'archivio il professionista conserva le generalità complete del cliente, gli estremi del documento, la data di identificazione, la descrizione della prestazione effettuata e il valore della stessa; eventuali modifiche successive vanno registrate entro 30 giorni. Per gli incarichi di tenuta contabilità, paghe e contributi, revisione contabile, adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza si registra solo il conferimento dell'incarico e non tutti i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui esso si esplica;
  • L'incarico conferito da più clienti comporta l'obbligo di identificarli tutti;
  • I dati devono essere conservati per 10 anni;
  • L'archivio è unico per singolo professionista;
  • Le registrazioni devono avvenire in ordine cronologico;
  • L'archivio informatico può essere sostituito da un registro cartaceo numerato progressivamente siglato dal professionista tenuto senza spazi bianchi o abrasioni;
  • Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano per gli incarichi ricevuti prima dell'entrata in vigore del regolamento (22 aprile 2006); se tali incarichi persistono dopo 12 mesi allora entro il 22 aprile 2007 devono essere inseriti.

Segnalazione di operazioni sospette

  • I professionisti sono obbligati a segnalare all’UIC ogni operazione ritenuta sospetta che deve essere fatta senza ritardo non appena se ne viene a conoscenza;
  • La segnalazione deve contenere:
    • I dati del segnalante;
    • I dati del soggetto interessato;
    • Le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
    • I motivi dettagliati del sospetto;
  • L’UIC può sospendere l'operazione segnalata per un massimo di 48 ore dandone comunicazione agli organi competenti e al segnalante;
  • La segnalazione deve essere inviata cartacea al seguente indirizzo: UIC via delle Quattro Fontane n. 123 00184 Roma (vicino all'indirizzo indicare codice PR AR94);
  • La segnalazione non comporta violazione del segreto professionale;
  • La segnalazione non viene fatta nel caso di difesa e rappresentanza in commissione tributaria;
  • Le segnalazioni effettuate all’UIC non devono essere comunicate al cliente.

Sanzioni

Omessa istituzione del registro: reclusione da sei mesi ad un anno o ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00.

Omessa o tardiva registrazione: ammenda da € 2.582,00 a € 12.911,00.

Mancata comunicazione di infrazione di cui hanno avuto notizia: dal 3% al 30% dell'importo non comunicato.

Mancata segnalazione operazione sospetta: dal 5% al 50% il valore dell'operazione.

Violazione di obblighi informativi verso l’UIC: ammenda da € 500,00 a € 25.000,00.

Provvedimento UIC del 24.02.2006

Contiene le istruzioni operative antiriciclaggio ed è strutturato in 7 parti:

1ª parte: definizioni e ambito soggettivo oggettivo e territoriale di applicazione.

2ª parte: identificazione dei clienti.

3ª parte: contenuto dell'obbligo di identificazione con le modalità operative.

Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, profilo di rischio.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher areniello.monja di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Contrino Andrea.
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