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(TITOLARE EFFETTIVO

persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività);

Modalità 3) controllo costante: da effettuare durante il corso della prestazione aggiornando documenti, dati ed

operative informazioni ottenute in seguito al controllo; il professionista potrà:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente;

v - aggiornare il fascicolo del cliente con ulteriore documentazione;

- modificare il profilo di rischio e la periodicità del controllo;

- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica del cliente (semplificato, rafforzato, ordinario)

e Si fonda sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello

di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici consentono di determinare.

sono oggetto di valutazione:

Con riferimento al cliente

r - natura giuridica;

Approccio - precedente attività svolta;

- comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della prestazione

i professionale;

basato - area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

Con riferimento sono oggetto di valutazione:

all’operazione

f tipologia;

sul - modalità di svolgimento;

- ammontare;

-

i frequenza delle operazioni e durata della prestazione;

rischio - ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;

- area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell'operazione.

-

E’ necessario quindi stabilire una graduatoria di rischio per stabilire quale tipo di verifica effettuare:

c l'obbligo va assolto con le modalità ordinarie o semplificate;

- in caso di basso rischio:

- in caso di l’obbligo va assolto con le modalità ordinarie;

medio rischio:

- in caso di l'obbligo va assolto con le modalità rafforzate.

a alto rischio:

Pertanto, il cliente è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al

professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il nuovo adempimento deve essere applicato sia per i clienti nuovi che per quelli in corso.

Se il professionista non è in grado di svolgere l'adeguata verifica su un cliente o sospetta che una

determinata operazione sia legata a fenomeni di riciclaggio o terrorismo, egli deve astenersi dal compiere

l'operazione o prestazione professionale; se già in corso, deve sospendere l'incarico e dovrà valutare se

effettuare o meno la segnalazione all'UIF. Tuttavia non è possibile astenersi nei seguenti casi:

Obbligo di

d obbligo di legge di ricevere l'atto;

astensione - esecuzione non rinviabile data la natura dell'operazione;

- possibilità che l'astensione sia di ostacolo ad indagini; quindi il professionista dovrà eseguire

-

e l'operazione ed informare subito l’UIF.

L’adeguata verifica si applica:

non

se il cliente è

1) :

l un intermediario finanziario (esempio Banche, Poste, SIM, SICAV, ecc.);

- un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;

-

Obblighi un ente creditizio e finanziario situato in uno stato extracomunitario che impone obblighi equivalenti a

-

l quelli comunitari;

ufficio della pubblica amministrazione o ente che svolge funzioni pubbliche.

- se l'operazione rientra nei seguenti casi:

2)

a contratti assicurazione vita con premio annuale inferiore a € 1.000,00 o premio unico inferiore a €

- 2.500,00;

semplificati forme pensionistiche complementari;

- regime di pensione obbligatoria e complementare;

- moneta elettronica;

- altri prodotti con basso rischio di riciclaggio o terrorismo.

- 4 ipotesi: per la verifica del titolare

c un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

1) effettivo può essere opportuno procedere a controlli più approfonditi; analisi più dettagliata delle

informazioni fornite dal cliente per valutarle con il profilo di rischio associato al cliente; il controllo

costante deve essere fatto con frequenza ravvicinata e più approfondita;

l il professionista deve applicare una delle seguenti procedure:

cliente non presente fisicamente:

2) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

- adottare misure complementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una

i Obblighi - certificazione di conferma di un ente creditizio finanziario soggetto alla direttiva;

assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al

- cliente presso un ente creditizio.

e Altri casi in cui si può assolvere l'obbligo di adeguata verifica della clientela senza la presenza fisica del

cliente:

- cliente già identificato in relazione ad un rapporto in essere purché le informazioni esistenti siano

n aggiornate;

- operazioni effettuate con sistemi di cassa continua, sportelli automatici per corrispondenza o

attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento;

t - cliente i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture

private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di firma digitale;

clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della

e - rappresentanza o autorità consolare italiana; riguarda solo gli enti

conti correnti di corrispondenza con enti corrispondenti di stati extracomunitari:

3) creditizi;

l rafforzati operazioni prestazioni professionali con “Persone Politicamente Esposte” residenti in un altro stato

4) (PERSONE 1) persone fisiche cittadine di altri

comunitario paese terzo: POLITICAMENTE ESPOSTE:

Stati comunitari o extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche; 2) i

a loro familiari diretti; 3) coloro con i quali tali persone intrattengono materialmente stretti legami). Il

professionista che pone in essere operazioni con “persone politicamente esposte” deve stabilire adeguate

procedure basate sul rischio per determinare se il cliente è una “persona politicamente esposta”:

ottenere l'autorizzazione del Direttore Generale, di un suo incaricato o di un soggetto equivalente

- prima di avviare un rapporto con tali clienti;

adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine della patrimonio o dei fondi impiegati nel rapporto

- continuativo o nell'operazione;

assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto o della prestazione.

-

La norma prevede l'istituzione, per ogni cliente, di appositi fascicoli nei quali la documentazione e i dati

conservare

raccolti. Il fascicolo della clientela dovrà contenere:

- fotocopia documento identità valido;

- fotocopia codice fiscale;

- fotocopia partita IVA;

Conservazione - visura camerale;

- documentazione necessaria per gli obblighi semplificati e/o rafforzati;

- eventuali attestazioni di terzi;

dei - copia del mandato professionale;

- dichiarazione del cliente sul titolare effettivo;

- eventuale ulteriore documentazione per individuare il titolare effettivo;

documenti - dichiarazione del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione

professionale;

- se necessario, dichiarazione del cliente sui mezzi economici-finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività e

e sulla provenienza dei capitali necessari;

- documenti delle prestazioni svolte;

- eventuali appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali

registrazione dello stesso;

- ogni altro documento o annotazione necessaria da conservare.

Il fascicolo deve essere sempre aggiornato e conservato per 10 anni dalla fine della prestazione.

delle la norma impone di registrare:

Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione

- con riferimento a rapporti continuativi e alla prestazione professionale: la data di instaurazione e i dati identificativi del

cliente, con le generalità dei soggetti delegati nonché il codice del rapporto ove previsto;

informazioni - con riferimento ad operazioni di importo pari o superiore a € 15.000,00: la data, la causale, l'importo, la tipologia

dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione o per il quale egli

eventualmente opera. qualsiasi attività compiuta o tentata dal cliente che appare diretta a riciclare denaro o altri

OPERAZIONE SOSPETTA:

beni frutto di attività criminose o a finanziare il terrorismo

• professionisti che svolgono attività nelle materie economico-giuridiche e contabili;

Soggetti • gli altri soggetti che, pur non essendo iscritti in Albi professionali, risultano essere stati assimilati ai fini

obbligati della normativa

(sono gli stessi soggetti obbligati alla adeguata verifica)

• tutte le prestazioni effettuate dai professionisti a prescindere dall'importo dell'operazione;

S le prestazioni che siano state rifiutate o non eseguite dal professionista;

• l’attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e degli adempimenti in materia di

e amministrazione del personale;

• i comportamenti volti ad aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere il fatto o ad agevolarne

g che si verificano a

l'esecuzione. Secondo la norma, quindi, rientrerebbero anche i

Casi “reati tributari”

ricorrere delle seguenti condizioni:

n - superamento soglie di punibilità di evasione di imposta;

- momento consumativo del reato ossia scadenza della dichiarazione.

a Tuttavia non tutti i reati tributari possono essere soggetti a segnalazione ma solo quelli che comportano

un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel patrimonio del cliente.

l • la segnalazione deve essere effettuata dal professionista che ha ricevuto l'incarico o che in concreto

esegue la prestazione professionale rivelatasi sospetta;

a • congiuntamente o con un'unica segnalazione se cliente è assistito da più professionisti;

• la normativa si applica ai professionisti abilitati a svolgere attività in Italia ma anche all'estero se

z collegate con il territorio italiano;

• gli elementi di cui il professionista deve tener conto per verificare l'anomalia dell'operazione possono

i essere:

- oggettivi: caratteristiche, entità, natura dell'operazione richiesta;

o - soggettivi: capacità economica, attività svolta dal soggetto a favore del quale è eseguita la

Modalità prestazione;

n - qualsivoglia

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher areniello.monja di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Contrino Andrea.