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PROVA INTERCORSO

Corso di “Sistemi per la Tutela Ambientale e del Territorio”

Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza LM-26

A.A. 2021/2022

Prof. Ferdinando Verardi

Prof. ssa Silvia Paldino

Prof. Vincenzo Cosimo

COGNOME:

NOME:

CITTA’ DI RESIDENZA:

DESCRIZIONE SINTETICA DI UNA DELLE QUATTRO MACRO-AREE:

Macro-Area 4: “il progetto di monitoraggio ambientale”

La normativa prevede, nel caso di opere sottoposte a valutazione ambientale, che il provvedimento conclusivo riportante le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti contenga anche ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura "il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive" (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). Il monitoraggio ambientale comprende 4 fasi principali:

  • monitoraggio, ossia l’insieme delle misure effettuate, periodicamente o in maniera continua, attraverso rilevazioni nel tempo (antecedente e successivamente all’attuazione del progetto) di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le sorgenti di contaminazione/inquinamento e/o le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall’esercizio delle opere;
  • valutazione della conformità con i limiti di legge e con le previsioni d'impatto effettuate in fase di verifica della compatibilità ambientale del progetto;
  • gestione di eventuali criticità emerse in sede di monitoraggio non già previste in fase di verifica della compatibilità ambientale del progetto;
  • comunicazione dei risultati delle attività di monitoraggio, valutazione, gestione all'autorità competente e alle agenzie interessate.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale obbliga il soggetto proponente a conformare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione e monitoraggio

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PROVA INTERCORSO

Corso di “Sistemi per la Tutela Ambientale e del Territorio”

Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza LM-26

A.A. 2021/2022

Prof. Ferdinando Verardi

Prof.ssa Silvia Paldino

Prof. Vincenzo Cosimo

COGNOME:

NOME:

CITTA’ DI RESIDENZA:

DESCRIZIONE SINTETICA DI UNA DELLE QUATTRO MACRO-AREE:

Macro-Area 4: “il progetto di monitoraggio ambientale”

La normativa prevede, nel caso di opere sottoposte a valutazione ambientale, che il provvedimento conclusivo riportante le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti contenga anche ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura "il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive" (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). Il monitoraggio ambientale comprende 4 fasi principali:

  • monitoraggio, ossia l'insieme delle misure effettuate, periodicamente o in maniera continua, attraverso rilevazioni nel tempo (antecedente e successivamente all'attuazione del progetto) di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le sorgenti di contaminazione/inquinamento e/o le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall’esercizio delle opere;
  • valutazione della conformità con i limiti di legge e con le previsioni d’impatto effettuate in fase di verifica della compatibilità ambientale del progetto;
  • gestione di eventuali criticità emerse in sede di monitoraggio non già previste in fase di verifica della compatibilità ambientale del progetto;
  • comunicazione dei risultati delle attività di monitoraggio, valutazione, gestione all’autorità competente e alle agenzie interessate.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale obbliga il soggetto proponente a conformare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione e monitoraggio

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eventualmente prescritte ed a trasmettere agli enti Competenti i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate. L’insieme delle azioni previste per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate si concretizza all’interno del Piano (o Progetto) di Monitoraggio Ambientale (MA). Come chiaramente specificato nelle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "Gli obiettivi del MA e le conseguenti attività che dovranno essere programmate ed adeguatamente caratterizzate nel PMA sono rappresentati da:

  1. verifica dello scenario ambientale di riferimento utilizzato nello SIA e caratterizzazione delle condizioni ambientali (scenario di base) da confrontare con le successive fasi di monitoraggio mediante la rilevazione dei parametri caratterizzanti lo stato delle componenti ambientali e le relative tendenze in atto prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera (monitoraggio ante operam o monitoraggio dello scenario di base);
  2. verifica delle previsioni degli impatti ambientali contenute nello SIA e delle variazioni dello scenario di base mediante la rilevazione dei parametri presi a riferimento per le diverse componenti ambientali soggette ad un impatto significativo a seguito dell’attuazione dell’opera nelle sue diverse fasi (monitoraggio degli effetti ambientali in corso d’opera e post operam o monitoraggio degli impatti ambientali); tali attività consentiranno di:
    • verificare l’efficacia delle misure di mitigazione previste nello SIA per ridurre la significatività degli impatti ambientali individuati in fase di cantiere ed esercizio;
    • individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni contenute nello SIA e programmarne le opportune misure correttive per la loro gestione/risoluzione;
  3. comunicazione degli esiti delle attività di cui ai punti precedenti (alle autorità preposte ad eventuali controlli, al pubblico).

Il piano di monitoraggio, impostato anche su base modellistica per singola matrice ambientale (aria, radiazioni, rumore, vibrazioni, acque, suolo e sottosuolo), è strumento flessibile in grado di adattarsi ad un’eventuale riprogrammazione o integrazione di punti di monitoraggio, frequenze di misura e parametri da ricercare. L’attuazione del piano di monitoraggio è di competenza del soggetto gestore dell’opera che esegue, mediante il piano stesso, un’azione di autocontrollo degli impatti previsti e non previsti, nonché dell’efficacia delle azioni di mitigazione poste in atto, ove previste e/o necessarie.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MACRO-AREA 5:

VAS (valutazione ambientale strategica)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione dell’impatto ambientale applicato a piani e programmi, invece che a singoli progetti (oggetto di valutazione in ambito di Valutazione d’Impatto Ambientale - VIA). La VAS ha l’obiettivo di valutare i possibili effetti ambientali di politiche, piani

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e programmi (comprese le loro varianti), nazionali, regionali e/o locali, durante la fase della loro elaborazione, prima cioè che vengano approvati. La VAS consente di intervenire a monte sulle possibili scelte di piano, orientandole verso la sostenibilità. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. La VAS non deve essere considerata come un ulteriore obbligo amministrativo, ma uno strumento fondamentale che, ponendo attenzione agli aspetti ambientali e alla sostenibilità, produce piani e programmi migliori e più efficaci. Inoltre, la consultazione del pubblico e delle autorità responsabili per l'ambiente, durante la valutazione dei piani e dei programmi, consente una maggiore trasparenza dell'iter decisionale e garantisce la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione stessa.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. elenca e dà le seguenti definizioni dei soggetti coinvolti nel processo di VAS:

  • Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato;
  • Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma. Oppure, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma;
  • Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano/programma;
  • Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani/programmi;
  • Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
  • Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.

Secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviata dall'Autorità procedente assieme al processo di formazione del piano o programma e prima alla sua approvazione.

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo che comporta lo svolgimento delle seguenti fasi:

  1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 (Solo nel caso di piani o programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis);
  2. l'elaborazione del rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 (previa fase di “scoping” - commi 1 e 2- atta alla definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione);
  3. lo svolgimento di consultazioni;
  4. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
  5. la decisione;
  6. l'informazione sulla decisione;

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Ingegneria civile e Architettura ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher genchisilvio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi per la tutela ambientale e del territorio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Verardi Ferdinando.
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