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Composizione
Secondo l'art. 92, comma 1, Cost.: "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."
Pertanto:
Il Governo è un organo complesso (formato da più organi), composto da un organo collegiale (il Consiglio dei ministri) e da più organi individuali (il Presidente del Consiglio ed i singoli ministri).
Secondo l'art. 95, comma 3, Cost., la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, riforma l'organizzazione del Governo determinando, in
Attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
MINISTERI
Secondo l'art. 2 del d.lgs. n. 300/1999, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, i ministeri sono i seguenti:
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Ministero degli affari esteri;
- Ministero dell'interno;
- Ministero della giustizia;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero della difesa;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero delle attività produttive;
- Ministero della salute;
- Ministero delle comunicazioni;
- Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero per i beni e le attività culturali.
VICEPRESIDENTE
L'art. 8 della legge n. 400/1988 prevede che il
Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Al Vicepresidente spetta la supplenza del Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.
La nomina del Vicepresidente ha un valore prettamente politico, in quanto è volta a dare maggior rilievo ad uno o più partiti della coalizione che non esprimono la nomina del Presidente del Consiglio. (Esempi al riguardo possono essere ravvisati nella vicepresidenza Fini, e successivamente Follini, durante il II Governo Berlusconi; in quella Mattarella nel I Governo D'Alema; nella vicepresidenza Veltroni durante il Governo Prodi).
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO
Oltre ai ministri veri e propri, entrano a far parte del Consiglio dei ministri i ministri senza portafoglio, che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso
segue. Durante la XIV legislatura sono stati nominati i seguenti Sottosegretari di Stato: - Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri; - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno; - Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia; - Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa; - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze; - Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico; - Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; - Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; - Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; - Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; - Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Giovanili e dello Sport; - Sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Questi sono solo alcuni degli organi che compongono il governo italiano. Ogni ministro e sottosegretario di Stato ha il compito di svolgere le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri.Il Consiglio dei ministri. Il Consiglio di Gabinetto – istituito per la prima volta in via di fatto nel 1983 nel Governo Craxi – risponde alle esigenze delle grandi coalizioni di governo che, nell’ambito di una sede decisionale più ristretta rispetto a quella del Consiglio dei ministri, riescono a raggiungere più agevolmente una sintesi politica delle differenti posizioni dei partiti appartenenti alla coalizione.
Alle sedute del Consiglio di Gabinetto possono essere invitati anche altri ministri competenti per materia, rendendone meno rigida la partecipazione ed evitando eccessive differenziazioni tra i ministri.
COMITATI INTERMINISTERIALI E COMITATI DI MINISTRI
La legge n. 400/1988 prevede l’istituzione di Comitati interministeriali, ossia, comitati costituiti da più ministri e che possono essere integrati anche da funzionari ed esperti. A tali comitati spetta un compito di preparatorio dell’attività del consiglio dei ministri.
Tra i
comitati interministeriali si ricordano: il CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica); il Consiglio Supremo di difesa (previsto dall'art. 87 Cost.); il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.
I comitati di ministri sono anch'essi istituiti dalla legge n. 400/1988 che, all'art. 5, lett. h, affida ad essi il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
***FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del Governo avviene seguendo un procedimento tipico.
Il procedimento è costituito da una serie di atti successivi coordinati e diretti alla formazione di un atto finale.
• Il procedimento di formazione del Governo inizia ogni qual volta il Presidente del Consiglio in carica, a nome dell'intero Governo, presenti le proprie dimissioni e queste vengano accolte dal
Presidente della Repubblica, determinando una formale crisi di Governo. La permanenza in carica di un Governo è legata esclusivamente al perdurare del rapporto di fiducia con il Parlamento e, dunque, non necessariamente coincide con la durata della legislatura.
Il procedimento di formazione del Governo è disciplinato da due diverse tipologie di fonti:
Fonti costituzionali (Art. 92, comma 2, Cost.; Convenzioni costituzionali art. 93 Cost.; art. 94 Cost.)
Infatti, le disposizioni costituzionali al riguardo sono molto succinte e si limitano: ad attribuire al Presidente della Repubblica il potere di nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei ministri; a prevederne il giuramento e a disciplinare il voto di fiducia. Dunque, tale disciplina riguarda solo la fase finale del procedimento di formazione del Governo, in quanto essa costituisce la fase caratterizzante della forma di governo parlamentare. La regolamentazione delle fasi precedenti è, invece, demandata
alle convenzioni costituzionali che sono fonti non scritte. Il procedimento suddetto si articola nelle seguenti fasi: Consultazioni: Dopo l'apertura della crisi di governo, il Presidente della Repubblica procede alle c.d. consultazioni. Il fine per il quale vengono svolte le consultazioni è quello di individuare la personalità politica a cui conferire l'incarico di formare un Governo che goda della fiducia delle due Camere del Parlamento. Generalmente, il Presidente della Repubblica consulta: - le delegazioni di tutte le forze politiche ed in specie i presidenti dei gruppi parlamentari ed i dirigenti relativi partiti; - i Presidenti delle due Camere; - gli ex Presidenti della Repubblica ed ogni altra personalità dalla quale egli ritenga di poter ricevere indicazioni utili circa le posizioni delle forze politiche in ordine alla formazione del Governo. Vi è da rimarcare che il passaggio da un sistema elettorale proporzionale ad un sistema prevalentementemaggioritario ha avuto delle ripercussioni considerevoli sul procedimento di formazione del Governo.
Infatti, mentre in precedenza le consultazioni erano volte ad individuare, in primo luogo, la figura del futuro Presidente del Consiglio ed il Presidente della Repubblica poteva esercitare in tale circostanza una certa discrezionalità, adesso, l'incarico di formare il nuovo Governo viene affidato al leader della coalizione vincitrice delle elezioni politiche. Ciò non toglie che il Presidente della Repubblica possa assumere un ruolo significativo in caso di crisi di governo in corso di legislatura, spettando comunque a lui decidere se esercitare il potere di scioglimento delle Camere (e procedere, così, a nuove elezioni), o invece, nominare un nuovo Governo che egli ritenga in grado di ottenere la fiducia del Parlamento.
Mandato esplorativo:
In casi di particolare difficoltà, dovuta alla mancanza di una chiara maggioranza politica, il Presidente della Repubblica
potrebbe affidare ad una personalità politica di rilievo (ad es. uno dei Presidenti delle Camere) un mandato esplorativo, col compito di verificare attraverso consultazioni più ristrette gli orientamenti delle forze politiche. Preincarico: Diversamente, si parla di preincarico qualora il Presidente della Repubblica affidi il compito di svolgere ulteriori consultazioni alla personalità politica che con ogni probabilità riceverà l'incarico di Presidente del Consiglio. Incarico: Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica procede al conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. L'incaricato accetta con riserva che verrà sciolta al