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2. CONCEZIONE DOVE IL TERMINE PROPRIETA NON RIMANDA A
NULLA DI CONCRETO, ma è un termine di comodo per non
utilizzare troppe parole.
Proprietà è un anello di congiunzione tra un insieme disgiuntivo di
condizioni e un altro insieme congiuntivo di conseguenze. Quindi
sta in mezzo tra le condizioni per diventare proprietario
(“disgiuntivo”, perché è sufficiente che avvenga una sola di tali
condizioni per diventare proprietario) e le conseguenze che
comporta la proprietà (“congiuntivo”, perché si verificano tutte
insieme). Quindi non è un termine strettamente necessario.
DEFINIZIONE DI AMBIGUITA E VAGHEZZA
1. AMBIGUITA: suscettibilità di un termine a veicolare più di un
significato. Può essere: AMBIGUITA SEMANTICA (un termine può
avere più di un significato, come “mano” o “capo”) oppure
AMBIGUITA SINTATTICA (riguarda la costruzione della frase, che
assume più significati. Esempio: “lascio allegato francobolli e casa, a
condizione che ci abiti” la condizione vale solo per la casa o anche
per i francobolli?)
2. VAGHEZZA: è un termine che ha un significato certo, una zona di
sicura esclusione e una zona intermedia dove non è chiaro il
significato. Esempio: “alto”, sicuramente i soggetti alti 1.80 cm,
sicuramente non i soggetti alti 1.60 cm, ma 1.70 cm?
Oppure termini generali classificatori come “macchina”.
ANTINOMIE
Quando, all’interno di un ordinamento, vengono poste più norme
contrarie o contradittorie.
Devono essere nello stesso ordinamento e nello stesso ambito di validità.
Ci sono vari tipi di incompatibilità:
1. TOTALE – TOTALE: completamente sovrapponibile (“è vietato
fumare” / “è permesso fumare”).
2. TOTALE – PARZIALE: una norma è completamente inclusa nell’altra
(“è vietato fumare” / “è permesso fumare dalle 12 alle 15”).
3. PARZIALE – PARZIALE: c’è una zona di sovrapposizione tra le due (“è
vietato fumare pipe e sigari” / “è permesso fumare pipe e
sigarette”).
Quali sono i criteri per risolvere le antinomie?
1. CRITERIO GERARCHICO: la Costituzione prevale su altre. Le norme
poste al vertice sono più importanti.
2. CRITERIO CRONOLOGICO: per consentire all’ordinamento di essere
dinamico, le leggi successive prevalgono su quelle precedenti.
3. CRITERIO DI SPECIALITA: prevale quella più speciale, cioè quella più
specifica nella fattispecie concreta.
Come risolvo i conflitti tra questi criteri? (ANTINOMIE DI SECONDO
GRADO)
1. GERARCHICO/CRONOLOGICO: legge successiva in contrasto con la
Costituzione. Prevale la gerarchia.
2. GERARCHICO/SPECIALITA: a logica diremmo gerarchico. Infatti le
norme Costituzionali sono generalissime, quindi qualunque legge
sarebbe più speciale. Però, dipende dai casi. Un principio
Costituzionale può essere bilanciato da altre norme e chi interpreta
le norme non è un puro tecnico ma fa scelte anche di valore.
IL PROBLEMA DELLE LACUNE
Un ordinamento è completo quando ha una norma per ogni caso, quando
cioè non ha LACUNE. La completezza è una caratteristica fondamentale
per la vita dell’ordinamento, è una necessita soprattutto negli
ordinamenti in cui il giudice non può trattare un caso secondo equità.
Quindi, a differenza della coerenza, la completezza è necessaria alla
sopravvivenza dell’ordinamento.
Ci sono due diverse scuole di pensiero per quanto riguarda la
completezza:
IL DOGMA DELLA COMPLETEZZA: sostiene che l’ordinamento
giuridico è completo e il giudice non deve mai ricorrere all’equità.
LA CRITICA DELLA COMPLETEZZA: sostiene che il diritto è pieno di
lacune e solo la creatività dei giudici può colmarle. Questa tesi
critica i codici, dichiarandoli inadeguati alla nuova società. Ciò
poneva a distanza la società dal diritto.
Tuttavia, la completezza assicurava i valori di CERTEZZA e GIUSTIZIA.
Quindi si tentò di negare l’esistenza delle lacune. Una di queste teorie è
detta dello:
SPAZIO GIURIDICO VUOTO: non ci sono lacune perché ciò che non è
espresso nel codice è giuridicamente irrilevante. L’errore di questa teoria
è far coincidere ciò che è permesso con ciò che è giuridicamente
irrilevante, mentre il permesso è giuridicamente rilevante. Una critica
sostiene che la libertà giuridicamente irrilevante è ciò che non è lecito né
illecito, ma essendo 2 contradditori non possono essere entrambi veri, e
nemmeno escludersi a vicenda, quindi deve per forza valerne uno. Perciò
la libertà giuridicamente irrilevante è meglio definita come LA LIBERTA
NON PROTETTA, quindi non garantita contro l’impedimento altrui. Questo
autorizzerebbe l’uso della forza privata, che in un ordinamento moderno
non può esistere.
LA TEORIA DELLA NORMA GENERALE ESCLUSIVA, invece, afferma che non
ci sono lacune perché il diritto non manca mai. Infatti, se una norma
regola un comportamento stabilisce allo stesso tempo che da quella
regola sono esclusi gli altri comportamenti connessi: questi sono regolati
dalla NORMA GENERALE ESCLUSIVA. L’errore di questa teoria è il non
considerare l’esistenza della norma generale inclusiva, cioè la norma che
regola tutti i casi non compresi in quella particolare ma simili ad essa, in
modo identico, al contrario della norma generale esclusiva. Il problema è
che non si ha un criterio per stabilire la similarità dei casi: è una decisione
dell’interprete. Il fatto stesso che esitano 2 possibili soluzioni tra le quali
l’interprete deve decidere rappresenta una lacuna, quindi lacuna non è la
mancanza di una norma che regola un dato fatto, ma la MANCANZA di un
criterio di scelta di quale delle 2 regole generali (esclusiva o inclusiva)
debba essere applicata.
Un ordinamento giuridico anche se non è completo è pur sempre
completabile, tramite:
ETEROINTEGRAZIONE: integrazione operata in ricorso ad
ORDINAMENTI DIVERSI (diritto naturale o altri ordinamenti
precedenti nel tempo) o in ricorso a fonti diverse da quella
dominante (alla consuetudine, diritto giudiziario e opinioni dei
giuristi).
AUTOINTEGRAZIONE: integrazione compiuta attraverso
l’ordinamento stesso. Usa due metodi principali: ANALOGIA e
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO. Analogia si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili. Se il caso rimane ancora in
dubbio si decide secondo i principi generali del diritto.
NORME GIURIDICHE E NORME DI ALTRI ORDINAMENTI
Secondo Bobbio, il criterio fondamentale per distinguerle è il riferimento
alla nozione di SANZIONE. Cioè, la risposta dell’ordinamento ai vari
comportamenti.
La sanzione è ESTERNA nelle norme giuridiche. Infatti, nel
momento dell’illecito, la sanzione mi viene imposta da un altro
soggetto.
Anche nella morale c’è la sanzione, ma questa è interna a me. È
meno efficace di quella esterna.
La sanzione è ISTITUZIONALIZZATA nelle norme giuridiche. Infatti,
si sa in anticipo quali sono i comportamenti sanzionati (CERTEZZA
DEL DIRITTO) ed è prevista una PROPORZIONALITA tra illeciti e
sanzioni. C’è anche la IMPARZIALITA da parte dei giudici.
Questo ci permette di distinguere la norma di diritto, da quelle
sociali, che non rientrano nel diritto, ma che rispettiamo (vestirci
adeguatamente alle situazioni). Qui il problema non è l’efficacia
della sanzione, perché qui si avrebbe la DISAPPROVAZIONE
SOCIALE che molto spesso è più efficace del diritto, ma non ha le
caratteristiche della certezza, della imparzialità (a fronte di
situazioni identiche si possono ricevere sanzioni diverse, la società
può comportarsi in modo diverso) e proporzionalità (no rapporto
diretto con la gravità, ma avviene sull’onda emotiva).
DIRITTO SOGGETTIVO SECONDO KELSEN
Kelsen vede il diritto soggettivo in chiave processuale: il diritto soggettivo
è l’azione processuale, cioè adire un giudice per far valere un interesse.
È quindi un potere attribuito dal diritto oggettivo ad un soggetto, di
mettere in moto quel processo giudiziario che può portare alla sanzione.
Nella norma il diritto soggettivo andrà posizionato nelle CONDIZIONI.
Esempio: se io ho un diritto di credito, ma il debitore non vuole pagare, la
sanzione non viene in automatico, ma serve un giudice. È dunque una
delle condizioni per arrivare alla sanzione.
Quindi, sia il diritto soggettivo che l’illecito sono condizioni per arrivare
alla sanzione, ma l’illecito lo troveremo sempre, il diritto soggettivo no.
Questa concezione consente di vedere anche nei privati dei costruttori
dell’ordinamento: attraverso il diritto soggettivo, il privato può diventare
partecipe della creazione del diritto, poiché la sentenza è una norma.
DIFFERENZA TRA GIUSNATURALISTA E GIUSPOSITIVISTA
GIUSNATURALISMO: esistono principi morali universalmente validi (diritto
naturale) e una norma non è valida se è in contrasto con i principi del
diritto naturale. Si basa su due tesi:
1. TESI ETICA: si danno principi morali universalmente validi e
conoscibili tramite la ragione umana.
2. TESI SULLA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI DIRITTO: un sistema
normativo o una norma non possono essere considerati giuridici se
contraddicono il diritto naturale.
Ci sono diverse opinioni riguardo all’origine dei principi naturali, come
quella TEOLOGICA, secondo la quale il diritto naturale nasce dall’ordine
creato da Dio, oppure quella RAZIONALISTA, secondo la quale il diritto
naturale deriva dalla natura o dalla struttura della ragione umana.
GIUSPOSITIVISMO: non esiste alcun legame tra diritto e morale. Tuttavia è
difficile dare una definizione lineare di questo pensiero, poiché i positivisti
sostengono diverse tesi:
SCETTICISMO ETICO: non esistono principi morali e di giustizia
universalmente validi. Gli unici giudizi definibili razionalmente sono
quelli dotati di contenuto empirico, tutto il resto è una valutazione
soggettiva.
Il positivismo non può essere identificato a pieno con lo scetticismo
etico perché è possibile ammettere l’esistenza di un diritto naturale,
ma contemporaneamente negare la validità giuridica.
GIUSPOSITIVISMO IDEOLOGICO: indipendentemente dal contenuto
delle norme