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LA NORMA GIURIDICA
È L'UNITÀ ELEMENTARE DEL SISTEMA GIURIDICO
INSIEME DELLE NORME = ORDINAMENTO GIURIDICO
NORME COORDINATE PER ASSOLVERE UN'UNICA FUNZIONE = ISTITUTO
NORMA
PROPOSIZIONE PERCETTIVA GENERALE ED ASTRATTA
LEGGI→ ARTICOLI→ COMMI→ NORME
GENERALITÀ
NON SI RIVOLGONO A SINGOLE PERSONE
ASTRAZIONE
NON RIGUARDANO FATTI CONCRETI MA UNA SERIE IPOTETICA DI FATTI
SENTENZA: PROVVEDIMENTO COL QUALE IL GIUDICE APPLICA NORME ASTRATTE E GENERALI AL CASO CONCRETO
CERTEZZA DEL DIRITTO: SONO I SINGOLI A DOVER SAPERE IN ANTICIPO QUALI COMPORTAMENTI SONO LECITI E QUALI ILLECITI
GIUDICE PUÒ DECIDERE SECONDO IL DIRITTO
EQUITA = GIUDIZIO VINCOLANTE
NORME DI DIRITTO COMUNE O GENERALE→ RIGUARDANO CHIUNQUE O QUALUNQUE FATTO
NORME DI DIRITTO SPECIALE→ GENERALITÀ E ASTRAZIONE SONO UNILIATE (ES. A ISPETTIVE CHE CATEGORIE PROFESSIONALI)
DIRITTO
OGGETTIVO = NORME CHE PRESCRIVONO AGLI INDIVIDUI DATI COMPORTAMENTI
SOGGETTIVO = PRETESA DI UN SOGG A CHE ALTRI ASSUMA IL COMPORTAMENTO PRESCRITTO DA UNA NORMA
RAPPORTO GIURIDICO
SOGGETTO PASSIVO AL QUALE LA NORMA IMPONE UN DOVERE
SOGGETTO ATTIVO CHE HA INTERESSE/PRETESA AL CHE L'ALTRO COMPIA IL DOVERE
DIRITTO SOGGETTIVO = INTERESSE PROTETTO DAL DIRITTO OGGETTIVO
DIRITTO SOGGETTIVO
- DIRITTI ASSOLUTI: RICONOSCIUTI AD UN SOGG. NEI CONFRONTI DI TUTTI (PROPRIETA')
- DIRITTI REALI: DIRITTI ASSOLUTI SULLE COSE E I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ (RICONOSCIUTI A TUTELA DELLA PERSONA)
- DIRITTI RELATIVI: SPETTANO AD UN SOGGETTO NEI CONFRONTI DI UNA O PIÙ PERSONE DETERMINATE (RISARCIMENTO DEL DANNO)
- DIRITTO POTESTATIVO: (SOGGEZIONE) UNA NORMA ESPANDE UN SOGGETTO A MODIF. GIURIDICAMENTE LE CONDIZIONI DI UN ALTRO SOGG. (AZIONE DI DIVORZIO)
FATTO GIURIDICO
ogni accadimento naturale o umano al verificarsi del quale ordinamento ricollega un qualsiasi effetto giuridico
(fatti dolosi o colposi) = volontà e consapevolezza
ATTI GIURIDICI
sottocategoria dei fatti giuridici che consistono in manifestazioni di volontà idonei a produrre effetto giuridici
Necessarie —> capacità naturale di intendere capacità di agire
2 categorie:
- dichiarazioni di volontà —> contratti
- dichiarazioni di scienza —> di conoscenza di un fatto giuridico es. confessione, dichiarazione sfavorevole a se e favorevole ad altri
NEGOZIO GIURIDICO
= manifestazione della volontà (contratti e atti unilaterali)
LE FONTI DEL DIRITTO
- FONTI DI PRODUZIONE —> modi di formazione delle norme giuridiche
- FONTI DI COGNIZIONE —> i testi che contengono le norme già formate
In Italia: fonti nazionali (sovranita’ dello stato) sovranazionali (poteri della CE)
legge —> nazionale: il giudice italiano applica il diritto italiano o straniero a seconda del soggetto (cittadino o straniero)
del luogo: riguarda il possesso, la proprietà o altri diritti reali su beni mobili e immobili, vale la legge del luogo in cui si trovano
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
È processo cognitivo attraverso il quale il giudice applica una norma astratta a un caso concreto
no liberdà di interpretazione —> è vincolata da criteri di legge
ART 12 PRELEGGI
- INT. LETTERALE secondo il significato proprio delle parole
- INT. TELEOLOGICA ricerca dell'intenzione del legislatore
LO SCOPO
ha natura ideale (o cmq non eco) - NO DIVISIONE DEGLI UTILI!
ES: CULTURA, FILANTROPIA, ASSISTENZA, SPORT, POLITICA
PARTITI POLITICI sono associazioni!
SINDACATI
LE COOPERATIVE sono società
STRUTTURA
aperta alla possibilità di nuove adesioni senza che il contratto si modifichi
sono strumento idoneo a soddisfare l'identico interesse di quanti appartengono alla serie o categoria enunciata nell'atto costitutivo
L'INTERESSE DI CATEGORIA ≠ INTERESSE DI GRUPPO (società lucrative) (o di serie)
il gruppo è chiuso
ATTO COSTITUTIVO
deve indicare le condizioni per l'ammissione dei nuovi membri (cioè la causa del contratto)
2 TIPI DI ASSOCIAZIONI:
1. ASS. RICONOSCIUTE
CONSEGUONO IL RICONOSCIMENTO, ISCRIVENDOSI NEL REGISTRO DELLE * NU GIURIDICHE (IN PREFETTURA)
SOCIETÀ: REGISTRO DELLE IMPRESE
IN GENERALE:
RESPONSABILITÀ' LIMITATA
DISTINZIONE TRA PERSONA GIURIDICA E PERSONE DEI MEMBRI
PATRIMONIO
CHE APPARTIENE ALL'ASSOCIAZIONE (NO AI SINGOLI ASSOCIATI) CREDITORI PERSONALI NON POSSONO AGGREDIRLO, SOLO I CREDITORI DELL'ASSOCIAZIONE
ACQUISTI
SÌ BENI MOBILI E IMMOBILI, SIA A TITOLO ONEROSO CHE GRATUITO
OBBLIGAZIONI
RISPONDE SOLO L'ASSOCIAZIONE COL SUO PATRIMONIO
RAPPRESENTANZA
PRESIDENTE E DIRETTORE HANNO LA CAPACITÀ' PROCESSUALE (ESSERE CITATI IN GIUDIZIO)
CONTROLLI
SÌ DA AUTORITÀ' GOVERNATIVA DELLO SCOPO, DEL PATRIMONIO, DELLO STATUTO O EVENTUALI MODIFICAZIONI (NO DELLO SCOPO)
2. ASS. NON RICONOSCIUTE
NON VOGLIONO/NON OTTENGONO IL RICONOSCIM., SINDACATI E PARTITI POLITICI
FONDO COMUNE
APPORTI DAI CONSOCIATI + ACQUISTI CREDITORI PERSONALI NON POSSONO SODDISFARSI SU ESSO
SOLO I CREDITORI DELL'ASSOCIAZIONE
NO DIVISIONE: SOLO SE SI SCIOGLIE L'ASSOCIAZIONE
6
Diritti reali
Diritti sulle cose
1. Sono a: proprietà, superficie, uso, usufrutto, enfiteusi, abitazione, servitù
Ogni diritto -> una o + facoltà riconosciute al titolare
Proprietà -> è una sfera di facoltà potenzialmente illimitate
Gli altri 6 diritti: sono diritti limitati (parziale) minori sono su cosa altrui
Diritto di proprietà
Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico
Le facoltà spettanti al proprietario
1. Godimento
- Utilizzo o meno della cosa
- Come usarla o no: trasformarla, distruggerla
Se beni fruttiferi -> il proprietario ha il diritto a ottenere i frutti della cosa
- Frutti naturali (direttamente dalla cosa)
- Frutti civili (da godimento altrui)
Solo con la separazione, i frutti divengono cose a sé stanti Essi appartengono al proprietario della cosa madre, salvo disposizioni di legge
Prima della separazione -> si può disporre ma solo come cosa futura
2. Disposizione
- Facoltà di alienazione o no
- Di donarlo o no
- Di lasciarlo in testamento o no
- Di costituzione di diritti reali minori o di garanzia (pegno e ipoteca) x garantire un adempimento
Fondamentale -> valore di scambio Proprietario -> vende Ottiene un controvalore in denaro
Caratteri generali di queste facoltà
I. Pienezza -> il proprietario può fare tutto ciò che non è espressamente vietato (se manco la norma, il proprietario gode di facoltà illimitate a proprio piacimento)
II. Nuda proprietà -> se sulla cosa sono costituiti diritti reali minori che limitano la pienezza del diritto (una volta estinto la pienezza è integralmente riacquistata)
III. Esclusività -> il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e/o dalla disposizione della cosa Protezione giudiziaria
DIFESA della PROPRIETÀ (AZIONI PETITORIE) NO PRESCRIZIONE!
1. 2121 RIVENDICAZIONE: SPETTA AL PROPRIETARIO DI UNA COSA IL CUI POSSESSO O DETENZIONE SONO IN CAPO AD ALTRI
- GIUDICE: ACCERTA LA PROPRIETÀ (NECESSITÀ DI PROVA) CONDANNA POSSESSORE/DETENTORE A RESTITUIRE LA COSA
- SE CONVENUTO HO CEDUTO IL POSSESSO A ===> IL PROPRIETARIO PUÒ' AGIRE DIRETTA CONTRO IL NUOVO POSSESSORE MA ANK CONTRO L'ORIGINARIO, FACENDOGUI RECUPERARE, A SUE SPESE, LA COSA + RISARCIMENTO Danno
2. A Z. POSSESSORIE: IN CASO DI SPOGLIAMENTO, NON SERVE LA PROVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ', MA SI PUÒ BASTARE ANK SU CONTRATTO CHE FA DA PROVA (ES. LOCAZIONE)
3. A 2. NEGATORIA: CONTROCOLUI PRETENDE DI AVERE DIRITTI REALI MINORISULLA COSA
- GIUDICE: ACCERTA L'INESISTENZA DI DIRITTI ALTRUI FA CESSARE EVENTUO TURBATIVE O MOLESTIE
- ATTORE: DEVE LIMITARSI A DARPROVDEI DIRITTI DI PROPRIETÀ' CONVENUTO: HA L'ONERE DI PROVARE L'ESISTENZA DEL SUO DIRITTO
4. A3. DI REGOLAMENTO dei CONFINI - SPETT A CIASCUNO dei PROPRIETARI IMMOBILIARI CONFINANTI, QUANDO E'INCERTO IL CONFINE TRA I 2 FONDI
GIUDICE: DETERMINA IL CONFINE.
DIRITTO di PROPRIETÀ: = IMPRESCRITTIBILE (PERMANE IN CAPO AL TITOLARE ANK SE NON È ESERCITATO)
SI PERDE X NON USO SOLO X = USUCAPIONE POSSESSO PROLUNGATO NEL TEMPO DA PARTE DI ALTRI
IL POSSESSO
- ≠ PROPRIETÀ (SITUAZIONE DI DIRITTO)=ESSERE PROPRIETARI
SITUAZIONE di FATTO = ÈIL POTERE SULLA COSA K SI MANIFESTA IN UN’ATTIVITÀ' CORRISPOND AL'ESERCIZIO DELLA PROPRIETÀ' = COMPORTARSI COME PROPRIET.
PROPRIETARIO È ANK POSSESSORE (POSSESSO PIENO)
POSSESSO di COSE
di DIRITTI REALI (POSSESSO MINORE)
DETENZIONE
- AVERE LA COSA NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ' MATERIALE
- PER ESSERE POSSESSORI - ANIMUS POSSIDENDI (INTENZIONE) RELAZIONE CON LA COSA
NO POSSESSORE - SE SI DETIENE LA COSA ALTRUI NEL PROPRIO INTERESSE O NELL'INTERESSE ALTRUI (X RAGIONI DI L'URISDIZIO)