La norma giuridica
La norma giuridica è l'unità elementare del sistema giuridico.
Insieme delle norme = ordinamento giuridico.
Norme coordinate per assolvere un'unica funzione = istituto.
Norma
Proposizione precettiva generale ed astratta.
Leggi → articoli.
Articoli → commi.
Commi → norme.
Generalità e astrazione
Generalità: non si rivolgono a singole persone.
Astrazione: non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti.
Sentenza: provvedimento col quale il giudice applica norme astratte e generali al caso concreto.
Certezza del diritto
Certezza del diritto: sono i singoli a dover sapere in anticipo quali comportamenti sono leciti e quali illeciti.
Giudice può decidere secondo il diritto, equità = giudizio vincolante.
Norme di diritto comune o generale
Riguardano chiunque o qualunque fatto.
Norme di diritto speciale
Generalità e astrazione sono limitate (es. a specifiche categorie professionali).
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Diritto oggettivo: norme che prescrivono agli individui dati comportamenti.
Diritto soggettivo: pretesa di un sogg. a che altri assuma il comportamento prescritto da una norma.
Rapporto giuridico
- Soggetto passivo al quale la norma impone un dovere.
- Soggetto attivo che ha interesse/pretesa al che l'altro compia il dovere.
Diritto soggettivo: interesse protetto dal diritto oggettivo.
Tipologie di diritto soggettivo
- Diritti assoluti: riconosciuti ad un sogg. nei confronti di tutti (proprietà).
- Diritti reali: diritti assoluti sulle cose e diritti della personalità (riconosciuti a tutela della persona).
- Diritti relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate (risarcimento del danno).
- Diritto potestativo: (soggezione) una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto di altri.
La norma giuridica
La norma giuridica è l’unità elementare del sistema giuridico.
Insieme delle norme = ordinamento giuridico.
Norme coordinate per assolvere un’unica funzione = istituto.
Norma
Norma = proposizione precettiva generale ed astratta.
Leggi → articoli → commi → norme.
Generalità e astrattezza
Generalità → non si rivolgono a singole persone.
Astrattezza → non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti.
Sentenza: provvedimento col quale il giudice applica norme astratte e generali al caso concreto.
Certezza del diritto
Certezza del diritto: sono i singoli a dover sapere in anticipo quali comportamenti sono leciti e quali illeciti.
Giudice può decidere secondo il diritto.
Equità: giudizio vincolante.
Norme di diritto comune o generale
Norme di diritto comune o generale → riguardano chiunque o qualunque fatto.
Norme di diritto speciale
Norme di diritto speciale → generalità e astrattezza sono limitate (es. a specifiche categorie professionali).
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo = norme che prescrivono agli individui dati comportamenti.
Soggettivo = pretesa di un sogg. a che altri assuma il comportamento prescritto da una norma.
Rapporto giuridico
- Soggetto passivo al quale la norma impone un dovere.
- Soggetto attivo (che ha interesse/pretesa) affinché l’altro compia il dovere.
Diritto soggettivo – interesse protetto dal diritto oggettivo.
Diritto soggettivo
- Diritti assoluti: riconosciuti ad un sogg. nei confronti di tutti (proprietà).
- Diritti reali: diritti assoluti sulle cose e i diritti della personalità (riconosciuti a tutela della persona).
- Diritti relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate (risarcimento del danno).
- Diritto potestativo (soggezione): una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di una norma altrui.
Onere e potestà
Onere: comportamento che il sogg. è libero di osservare o no, ma se vuole ottenere un certo risultato, deve osservare (la prova).
Potestà: pretesa a protezione di interessi altrui (genitori su figli minori).
Fatto giuridico e atti giuridici
Fatto giuridico > ogni accadimento naturale o umano al verificarsi del quale l'ordinamento ricollega un qualsiasi effetto giuridico (fatti dolosi o colposi) = volontà e consapevolezza.
Atti giuridici > sottocategoria dei fatti giuridici.
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