Azione in carenza art. 265
Descrizione generale
Qualora, in violazione dei Trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la CGUE per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.
Condizioni per il ricorso
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Partecipazione delle persone fisiche o giuridiche
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Motivazione dell'azione in carenza
Si chiama così perché c'è una carenza di intervento. "Qualora, in violazione del Trattato..." significa che il Trattato lo prescrive, significa che l'Istituzione è obbligata a svolgere una certa attività e non svolgendola effettua una violazione del Trattato. Qualora io non svolgo questa attività gli altri soggetti possono rilevare questa inattività dinanzi alla CGUE. Si parla di illegittima inattività da parte delle istituzioni interessate (illegittima, perché stai andando contro un preciso disposto del trattato, il trattato mi obbliga a porre in essere quella determinata attività) – vuol dire che c'è un obbligo previsto dal trattato.
Procedura preliminare
Non adisco subito la CGUE, prima devo dare la possibilità all'istituzione di rispondere, cioè emano una lettera di messa in mora (cioè l'altra istituzione o gli Stati possono mettere in mora l'istituzione). Termine di due mesi (dentro i due mesi).
Fasi del procedimento
- Prima fase → Constatare se un'attività è illegittima.
- Seconda fase → Io non posso adire subito la CGUE (è evidente, c'è sempre un meccanismo conciliatorio e anche la proporzionalità). Si fa una richiesta di agire preventiva – poi passano due mesi – se l'istituzione non risponde si va dinanzi alla CGUE.
Vincoli temporali per il ricorso
Il ricorso è vincolato, il periodo in cui esperire tale ricorso, ad una inattività che deve sussistere durante tutto il periodo in cui io posso impugnare l'inattività, in tutti i mesi deve sussistere l'inattività.
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Funzione giudiziaria nell'ordinamento dell'UE, Diritto dell'Unione Europea