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Assolutamente no. Come per la sottoscrizione di azioni proprie, l’art. 2360 c.c.
stabilisce che è vietato alle società di costituire i di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona. La norma è diretta ad evitare una moltiplicazione
illusoria della ricchezza.
23) In cosa consiste il collegamento tra società?
Si ha collegamento quando una società esercita un’influenza notevole sull’altra. Il
collegamento viene presunto quando una società può esercitare nell’assemblea
ordinaria dell’altra oltre 1/5 dei voti o 1/10 se la partecipata ha azioni quotate.
Può dirsi che l’influenza notevole si riferisce a quelle ipotesi in cui le scelte della
società collegata non vengono assunte senza tener conto della volontà della
partecipazione. Al vincolo di collegamento si ricollega essenzialmente una
disciplina di tipo informativo e di redazione del bilancio.
24) Cosa si intende per società controllate?
Sono considerate società controllate, le società:
- Di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti in assemblea
ordinaria.
- Di cui un’altra società dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza
dominante in assemblea ordinaria;
- Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali.
25) A quali limiti è sottoposto l’acquisto di azioni o quote delle società
controllante da parte della società controllata?
Una volta acquistate un numero di azioni tale da creare un rapporto di controllo,
come l’acquisto di azioni proprie, e per gli stessi motivi, il legislatore ha posto i
seguenti limiti:
- La controllata può acquistare azioni della controllante solo nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio;
- Si possono acquistare solo azioni interamente liberate;
- L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea;
- Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 10% del
capitale sociale della controllante.
Le società controllate infine, non possono votare nelle assemblee della
controllante e non possono sottoscriverne azioni o quote.
26) Cos’è un gruppo di società? Il codice civile ne fornisce la nozione?
Pur senza fornirne una definizione, il codice civile, con la riforma del 2003, ha
introdotto una serie di norme dedicate al gruppo di imprese. Per gruppo di
società si intende, in via generale, un insieme di società le quali, direttamente o
indirettamente, sono controllate da un unico vertice, cioè da una società
capogruppo o holding, che dirige e coordina l’attività delle altre.
27) Quali sono le principali novità della Riforma in tema di gruppi di imprese?
- Chiunque è in grado di venire a conoscenza dell’eventuale soggezione di una
data società ad un’altra: questo avviene grazie all’istituzione presso il
registro delle imprese di un’apposita sezione nella quale sono indicate le
holding e le società ad essa soggette.
- Ora, a fini di trasparenza, gli amministratori delle assoggettate devono
motivare analiticamente le proprie scelte quando si uniformano a direttive
ricevute dalla holding.
- Sono state ampliate le ipotesi in cui il socio di società assoggettata possa
recedere. Oltra i casi previsti dall’art. 2347 c.c., egli può esercitare tale
diritto in presenza di situazioni che modificano in qualche modo le condizioni
dell’investimento.
- Infine, è stata introdotta una disciplina specifica in merito alle responsabilità
della società che esercita attività di direzione e coordinamento:
la holding è responsabile nei confronti dei soci della assoggettata a tale attività, e
nei confronti dei creditori sociali di quest’ultima, in questi casi:
- Ha violato i principi di corretta gestione e amministrazione delle
assoggettate;
- Ha arrecato, in conseguenza di ciò, un danno alla redditività della
partecipazione dei soci di minoranza o ha determinato una lesione
dell’integrità del patrimonio della società a danno dei creditori.
28) Quali sono i tre modelli di amministrazione e controllo previsti dalla
legge?
Gli organi primari sono:
- Assemblea dei soci con funzionalità deliberative;
- Consiglio di amministrazione con funzioni esecutive;
- Collegio sindacale con funzioni di controllo.
A questo sistema “tradizionale” con la riforma del Gennaio 2003 ne sono stati
aggiunti due alternativi, la cui definizione si ha dal numero di organi che si
affiancano a quello irrinunciabile e comune che è l’assemblea dei soci: il sistema
dualistico e il sistema monistico.
29) Quali sono le competenze dell’assemblea ordinaria della S.p.a.? e le
competenze di quella straordinaria?
L’assemblea, che è convocata nel comune dove ha sede la società, è ordinaria o
straordinaria.
L’assemblea ordinaria nella società con sistema “tradizionale” o “monistico”:
- Approva il bilancio;
- Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio
sindacale;
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- Approva l’eventuale regolamento dei propri lavori.
L’assemblea ordinaria nel sistema dualistico:
- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- Determina il loro compenso;
- Delibera sulle loro responsabilità;
- Delibera sulla distribuzione degli utili;
- Nomina il revisore contabile.
Se la società adotta il modello di amministrazione dualistico dunque,
diminuiscono notevolmente le competenze dell’assemblea ordinaria. In
particolare, le decisioni relative alla nomina/revoca degli amministratori e
all’approvazione del bilancio sono ora affidate al collegio di sorveglianza.
Le competenze dell’assemblea straordinaria, qualunque sia il modello di
amministrazione prescelto, non mutano ed investono:
- Le modificazioni dello statuto;
- Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- Ogni altra materia espressivamente attribuita dalla legge alla sua
competenza.
30) A chi è attribuito il potere di convocare l’assemblea? Può essere
convocata dai soci?
La convocazione dell’assemblea compete agli amministratori. Essi possono
effettuare la convocazione ogni qualvolta lo ritengano opportuno. La
convocazione è però obbligatoria:
- Se l’assemblea ordinaria non è stata convocata almeno una volta nell’anno,
entro il termine previsto nello statuto, comunque non superiore a 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale.
- Quando la convocazione è richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il
1’% del capitale sociale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da
trattare.
31) Quali formalità sono previste dalla legge per la convocazione
dell’assemblea?
L’assemblea della società deve essere convocata mediante un avviso che deve
contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare. Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Per le società
che non ricorrono al mercato del capitale di rischio è possibile inserire nello
statuto una clausola che preveda forme di convocazione via fax, e-mail,
raccomandata R/R almeno 8 giorni prima dell’assemblea.
32) A chi spetta il diritto di intervenire in assemblea?
In base all’attuale disciplina possono intervenire all’assemblea unicamente gli
azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può consentire l’intervento
all’assemblea mediante mezzi di comunicazione o l’espressione del voto per
corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto.
33) I soci possono farsi rappresentare in assemblea?
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci si possono far rappresentare da
un altro socio o da un terzo attraverso una delega. La delega è sempre
revocabile, e la rappresentanza non può essere conferita né a membri degli
organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società né alle controllate
o a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti delle stesse.
Per evitare abusi, inoltre, la stessa persona non può rappresentare un numero
illimitato di persone e, per quanto riguarda le società quotate in borsa, la
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.
34) Quorum costitutivi e deliberativi.
Assemblea ordinaria
- Quorum costitutivo 50% del C.S.
- Quorum deliberativo 50%+1 del capitale presente
Assemblea straordinaria (società non quotate)
- Quorum costitutivo non previsto
- Quorum deliberativo 50%+1 del C.S.
Assemblea straordinaria (società quotate)
- Quorum costitutivo 50% del C.S.
- Quorum deliberativo 2/3 del capitale presente
35) In quali casi la deliberazione assembleare è annullabile?
Sono annullabili le deliberazioni assembleari che non sono prese in conformità
dell’atto costitutivo o dello statuto. Non può essere rilevata d’ufficio e
l’impugnazione da parte dei soci è possibile solo quando essi risultino titolari di
una quota qualificata del capitale sociale. Il termine per proporre l’impugnazione
è di 90 giorni. L’annullabilità è sanabile, in quanto i soci possono sostituire la
delibera con una priva di vizi.
36) In quali casi la delibera assembleare è nulla?
La delibera assembleare è nulla quando l’assemblea non è stata preceduta da
convocazione e quando manca il verbale dell’assemblea stessa. In presenza di
questi vizi, la deliberazione può essere impugnata da chiunque e può essere
anche rilevata d’ufficio dal giudice. In entrambi i casi è però previsto un termine
di prescrizione di 3 anni. Anche la nullità è sanabile, in quanto i soci possono
sostituire la delibera con una priva di vizi.
37) Quali sono le differenze strutturali tra il modello tradizionale, quello
dualistico e quello monistico?
Sistema tradizionale esso è formato da:
- Assemblea dei soci funzionalità deliberative
- Consiglio di amministrazione funzioni esecutive
- Collegio sindacale funzioni di controllo
Sistema dualisticoesso è formato da:
- Consiglio di sorveglianza &egr