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Assolutamente no. Come per la sottoscrizione di azioni proprie, l’art. 2360 c.c.

stabilisce che è vietato alle società di costituire i di aumentare il capitale

mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria

o per interposta persona. La norma è diretta ad evitare una moltiplicazione

illusoria della ricchezza.

23) In cosa consiste il collegamento tra società?

Si ha collegamento quando una società esercita un’influenza notevole sull’altra. Il

collegamento viene presunto quando una società può esercitare nell’assemblea

ordinaria dell’altra oltre 1/5 dei voti o 1/10 se la partecipata ha azioni quotate.

Può dirsi che l’influenza notevole si riferisce a quelle ipotesi in cui le scelte della

società collegata non vengono assunte senza tener conto della volontà della

partecipazione. Al vincolo di collegamento si ricollega essenzialmente una

disciplina di tipo informativo e di redazione del bilancio.

24) Cosa si intende per società controllate?

Sono considerate società controllate, le società:

- Di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti in assemblea

ordinaria.

- Di cui un’altra società dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza

dominante in assemblea ordinaria;

- Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari

vincoli contrattuali.

25) A quali limiti è sottoposto l’acquisto di azioni o quote delle società

controllante da parte della società controllata?

Una volta acquistate un numero di azioni tale da creare un rapporto di controllo,

come l’acquisto di azioni proprie, e per gli stessi motivi, il legislatore ha posto i

seguenti limiti:

- La controllata può acquistare azioni della controllante solo nei limiti degli utili

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio;

- Si possono acquistare solo azioni interamente liberate;

- L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea;

- Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 10% del

capitale sociale della controllante.

Le società controllate infine, non possono votare nelle assemblee della

controllante e non possono sottoscriverne azioni o quote.

26) Cos’è un gruppo di società? Il codice civile ne fornisce la nozione?

Pur senza fornirne una definizione, il codice civile, con la riforma del 2003, ha

introdotto una serie di norme dedicate al gruppo di imprese. Per gruppo di

società si intende, in via generale, un insieme di società le quali, direttamente o

indirettamente, sono controllate da un unico vertice, cioè da una società

capogruppo o holding, che dirige e coordina l’attività delle altre.

27) Quali sono le principali novità della Riforma in tema di gruppi di imprese?

- Chiunque è in grado di venire a conoscenza dell’eventuale soggezione di una

data società ad un’altra: questo avviene grazie all’istituzione presso il

registro delle imprese di un’apposita sezione nella quale sono indicate le

holding e le società ad essa soggette.

- Ora, a fini di trasparenza, gli amministratori delle assoggettate devono

motivare analiticamente le proprie scelte quando si uniformano a direttive

ricevute dalla holding.

- Sono state ampliate le ipotesi in cui il socio di società assoggettata possa

recedere. Oltra i casi previsti dall’art. 2347 c.c., egli può esercitare tale

diritto in presenza di situazioni che modificano in qualche modo le condizioni

dell’investimento.

- Infine, è stata introdotta una disciplina specifica in merito alle responsabilità

della società che esercita attività di direzione e coordinamento:

la holding è responsabile nei confronti dei soci della assoggettata a tale attività, e

nei confronti dei creditori sociali di quest’ultima, in questi casi:

- Ha violato i principi di corretta gestione e amministrazione delle

assoggettate;

- Ha arrecato, in conseguenza di ciò, un danno alla redditività della

partecipazione dei soci di minoranza o ha determinato una lesione

dell’integrità del patrimonio della società a danno dei creditori.

28) Quali sono i tre modelli di amministrazione e controllo previsti dalla

legge?

Gli organi primari sono:

- Assemblea dei soci con funzionalità deliberative;

- Consiglio di amministrazione con funzioni esecutive;

- Collegio sindacale con funzioni di controllo.

A questo sistema “tradizionale” con la riforma del Gennaio 2003 ne sono stati

aggiunti due alternativi, la cui definizione si ha dal numero di organi che si

affiancano a quello irrinunciabile e comune che è l’assemblea dei soci: il sistema

dualistico e il sistema monistico.

29) Quali sono le competenze dell’assemblea ordinaria della S.p.a.? e le

competenze di quella straordinaria?

L’assemblea, che è convocata nel comune dove ha sede la società, è ordinaria o

straordinaria.

L’assemblea ordinaria nella società con sistema “tradizionale” o “monistico”:

- Approva il bilancio;

- Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio

sindacale;

- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

- Approva l’eventuale regolamento dei propri lavori.

L’assemblea ordinaria nel sistema dualistico:

- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

- Determina il loro compenso;

- Delibera sulle loro responsabilità;

- Delibera sulla distribuzione degli utili;

- Nomina il revisore contabile.

Se la società adotta il modello di amministrazione dualistico dunque,

diminuiscono notevolmente le competenze dell’assemblea ordinaria. In

particolare, le decisioni relative alla nomina/revoca degli amministratori e

all’approvazione del bilancio sono ora affidate al collegio di sorveglianza.

Le competenze dell’assemblea straordinaria, qualunque sia il modello di

amministrazione prescelto, non mutano ed investono:

- Le modificazioni dello statuto;

- Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

- Ogni altra materia espressivamente attribuita dalla legge alla sua

competenza.

30) A chi è attribuito il potere di convocare l’assemblea? Può essere

convocata dai soci?

La convocazione dell’assemblea compete agli amministratori. Essi possono

effettuare la convocazione ogni qualvolta lo ritengano opportuno. La

convocazione è però obbligatoria:

- Se l’assemblea ordinaria non è stata convocata almeno una volta nell’anno,

entro il termine previsto nello statuto, comunque non superiore a 120 giorni

dalla chiusura dell’esercizio sociale.

- Quando la convocazione è richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il

1’% del capitale sociale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da

trattare.

31) Quali formalità sono previste dalla legge per la convocazione

dell’assemblea?

L’assemblea della società deve essere convocata mediante un avviso che deve

contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco

delle materie da trattare. Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Per le società

che non ricorrono al mercato del capitale di rischio è possibile inserire nello

statuto una clausola che preveda forme di convocazione via fax, e-mail,

raccomandata R/R almeno 8 giorni prima dell’assemblea.

32) A chi spetta il diritto di intervenire in assemblea?

In base all’attuale disciplina possono intervenire all’assemblea unicamente gli

azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può consentire l’intervento

all’assemblea mediante mezzi di comunicazione o l’espressione del voto per

corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto.

33) I soci possono farsi rappresentare in assemblea?

Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci si possono far rappresentare da

un altro socio o da un terzo attraverso una delega. La delega è sempre

revocabile, e la rappresentanza non può essere conferita né a membri degli

organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società né alle controllate

o a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti delle stesse.

Per evitare abusi, inoltre, la stessa persona non può rappresentare un numero

illimitato di persone e, per quanto riguarda le società quotate in borsa, la

rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

34) Quorum costitutivi e deliberativi.

Assemblea ordinaria

- Quorum costitutivo 50% del C.S.

- Quorum deliberativo 50%+1 del capitale presente

Assemblea straordinaria (società non quotate)

- Quorum costitutivo non previsto

- Quorum deliberativo 50%+1 del C.S.

Assemblea straordinaria (società quotate)

- Quorum costitutivo 50% del C.S.

- Quorum deliberativo 2/3 del capitale presente

35) In quali casi la deliberazione assembleare è annullabile?

Sono annullabili le deliberazioni assembleari che non sono prese in conformità

dell’atto costitutivo o dello statuto. Non può essere rilevata d’ufficio e

l’impugnazione da parte dei soci è possibile solo quando essi risultino titolari di

una quota qualificata del capitale sociale. Il termine per proporre l’impugnazione

è di 90 giorni. L’annullabilità è sanabile, in quanto i soci possono sostituire la

delibera con una priva di vizi.

36) In quali casi la delibera assembleare è nulla?

La delibera assembleare è nulla quando l’assemblea non è stata preceduta da

convocazione e quando manca il verbale dell’assemblea stessa. In presenza di

questi vizi, la deliberazione può essere impugnata da chiunque e può essere

anche rilevata d’ufficio dal giudice. In entrambi i casi è però previsto un termine

di prescrizione di 3 anni. Anche la nullità è sanabile, in quanto i soci possono

sostituire la delibera con una priva di vizi.

37) Quali sono le differenze strutturali tra il modello tradizionale, quello

dualistico e quello monistico?

Sistema tradizionale esso è formato da:

- Assemblea dei soci funzionalità deliberative

- Consiglio di amministrazione funzioni esecutive

- Collegio sindacale funzioni di controllo

Sistema dualisticoesso è formato da:

- Consiglio di sorveglianza &egr

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Publisher
A.A. 2018-2019
41 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MorenaD di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Di Chio Giuseppe.