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Ruolo del notaio
• Deposita gli atti.
• La funzione di prova, controllo e informazione sullo svolgimento della seduta
assembleare, attribuibile al verbale, sembrerebbe obbligare il notaio ad una fedele e
precisa documentazione dei lavori assembleari e non alla rappresentazione,
eventualmente distorta, che di questi possa dare il presidente.
• Diversamente ragionando e cioè considerando tutto il verbale dell’assemblea
straordinaria come una mera ed acritica trascrizione, da parte del notaio, dei fatti così
come gli vengono riferiti e dettati dal presidente, si perderebbe completamente il
senso delle disposizioni di legge che richiede, per la sola assemblea straordinaria,
l’intervento di un notaio quale redattore del verbale.
• il notaio potrà omettere di segnalare sia la falsa dichiarazione sia il fatto falsamente
attestato, qualora li reputi irrilevanti in ordine ad una verbalizzazione fedele e
sufficientemente precisa. Se, però, egli decide, o vi è espressa richiesta, di riportare la
falsa dichiarazione sembra debba anche ricostruire il fatto come direttamente
percepito, altrimenti incorrerebbe nell’imprecisione.
Massimo Capovilla - Diritto Commerciale - Ca' Foscari 2016 68
Gruppo vs Controllo
• Un gruppo societario è un insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di
una società capogruppo (holding).
• Il controllo può esercitarsi:
• sotto forma di controllo di diritto, quando una società A ha la maggioranza delle azioni o delle quote di una società B, o
quando le due società stipulano un apposito contratto (convenzione di dominato).
• sotto forma di attività di direzione e coordinamento, quando una società esercita sulle altre stringenti forme di controllo
economico.
• Ciò che distingue una capogruppo da una controllante è il fatto che si parla di capogruppo quando si intende
imprimere una direzione unitaria ordinando agli amministratori cosa fare, mentre di controllata quando si
esercita la maggioranza in assemblea votando e risquotendo dividenti.
• Controllo:
• DI DIRITTO: il soggetto dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (dove si esercitato poteri di nomina,
bilancio e revoca), controllo incontendibile.
• DI FATTO: controllo azionario con un numero di azioni sufficienti per avere la maggioranza relativa nell’assemblea ordinaria
sfruttando l’assenteismo dei cassettisti, controllo contendibile.
• ALTRO: patti parasociali, rapporti contrattuali, controllo operativo.
• Controllo manageriale:
• Interlocking directorates: stessi amministratori in due società.
• Controllo di dominazione: una società ne controlla un’altra formandone l’organo amministrativo.
• Influenza notevole: quando la minoranza può usufruire di diritti per bloccare certe attività della maggioranza
(es. azioni di responsabilità vs amministratori). Si presume (presunzione relativa, a volte basta meno) esserci
quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, 1/10 nelle quotate.
Massimo Capovilla - Diritto Commerciale - Ca' Foscari 2016 69
Conferimenti SPA
• Oggetto di conferimento qualsiasi bene che abbia un valore economico, quindi sicuramente danaro, ma anche beni in natura o
crediti, o titoli di credito, ma non possono essere oggetto di conferimenti prestazioni d'opera o servizi, che invece possono essere
conferiti nelle società di persone.
• In sede di costituzione di società ai soci che conferiscono in denaro è consentito di versare solo una parte pari al 25% dell'intera
somma promessa mentre l'altro 75% rappresenta un credito dei soci nei confronti della società.
• È anche vero che tali prestazioni d'opera o servizi possono in qualche modo entrare nell'ambito della società per azioni, ma non
come conferimento, ma come prestazioni accessorie che sono fornite in aggiunta al conferimento, e quindi avremo le azioni con
prestazioni accessorie.
• Nel caso in cui il socio, una volta richiesto di completare il versamento, non vi adempia gli amministratori della società possono
provvedere, previa pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale, all'esecuzione coattiva dell'obbligo ovvero alla vendita di
azioni in danno del socio moroso il quale nel frattempo non può esercitare il diritto di voto. Nel caso optino per la seconda opzione
gli amministratori devono prima provvedere a offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alla partecipazione già posseduta e a
un prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
• Per i conferimenti diversi dal danaro, un procedimento di stima, che si articola in varie fasi:
• Il socio che conferisce questi beni dovrà anche presentare una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale; la nomina del tribunale è
necessaria per fare in modo che l'esperto sia terzo rispetto socio e anche rispetto la società.
• Questa relazione giurata deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, e il loro valore; l'esperto inoltre deve indicare nella relazione i
criteri di valutazione seguiti, e ancora deve attestare che il valore di questi beni (o crediti) sia almeno pari a quello essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
• La relazione dell'esperto deve essere allegata all'atto costitutivo, e l'esperto risponderà dei danni causati ai soci e ai terzi nel caso in cui la relazione risulti
essere non veritiera.
• Entro 180 giorni dalla costituzione della società, gli amministratori dovranno controllare le valutazioni contenute nella relazione, e se sussistono
fondati motivi devono procedere alla revisione della stima.
• Quando si viene a scoprire che il valore del conferimento è inferiore di un quinto rispetto a quanto dichiarato ci sono due possibilità: potrebbe darsi che
la società riduca il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte, oppure il socio conferente potrà versare la differenza in danaro o ancora
scegliere di recedere dalla società.
• Fino a quando però le valutazioni sul conferimento non sono state controllate dagli amministratori, le azioni corrispondenti a questi conferimenti non
possono essere alienante, e devono rimanere depositate presso la società.
Massimo Capovilla - Diritto Commerciale - Ca' Foscari 2016 70
Amministrazione società di persone
• La qualifica di amministratore è strettamente collegata alla responsabilità
solidale e illimitata per le obbligazioni sociali.
• L'amministrazione delle società di persone può essere di due tipi:
• CONGIUNTIVA: questo significa che per il compimento di ogni atto è necessario il
consenso di tutti gli amministratori (salvo, in casi di emergenza, per evitare danni alla
società, il potere di intervento di ogni amministratore) e quindi si parla di potere di firma
congiunta.
• DISGIUNTIVA: se viene adottato questo modello ogni amministratore può compiere
qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto (atto formale
in grado di bloccare una deliberazione amministrativa) preventivo per un singolo atto, e
quindi si parla di potere di firma disgiunta. È questa la situazione standard, che salvo
diversa pattuizione, è prevista per le SNC.
• Nelle SAS il potere di rappresentanza è affidato solo ed esclusivamente ai soci
accomandatari.
• L’amministrazione non può essere data ad un non socio (può esserlo una
società giuridica). Massimo Capovilla - Diritto Commerciale - Ca' Foscari 2016 71
Modifica contratto sociale
• L´atto costitutivo di una società di persone può essere modificato con il
consenso di tutti i soci ove non sia convenuto diversamente.
• Il codice civile stabilisce che tale regola possa essere derogata per via di accordi
assunti preventivamente. Le parti, quindi, hanno la possibilità di adottare il
principio maggioritario purché ne inseriscano la clausola nel contratto sociale.
• Qualora sia stato optato per il regime maggioritario, le decisioni dei soci non
possono incidere sui diritti e sugli obblighi di un singolo socio. La decisione dei
soci, anche se assunta a carattere maggioritario, non potrà , ad esempio,
privare il singolo socio del potere di amministrazione, porre a carico del socio
l´obbligo di nuovi conferimenti senza il suo consenso o modificare la quota di
partecipazione del socio agli utili e alle perdite.
• Il socio che non ha acconsentito alla deliberazione di una modifica al contratto
sociale attuata con il consenso della maggioranza dei soci ha diritto di
recedere dalla società. Massimo Capovilla - Diritto Commerciale - Ca' Foscari 2016 72
Acquisto/sottoscrizione azioni proprie
• La sottoscrizione di azioni proprie è proibita in ogni caso.
• L’acquisto di azioni proprie è permesso a patto che:
• I soldi per acquistare le proprie azioni devono essere presi dagli utili della società o dalle riserve della società che risultano dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato.
• Le azioni che la società acquista devono essere state interamente liberate dai soci, in altre parole la società non può acquistarle, quando il socio che la
vende non abbia ancora effettuato tutti i conferimenti.
• L'acquisto, che è effettuato dagli amministratori, deve essere autorizzato dall'assemblea, che fissa le modalità dell'acquisto stesso, e in particolare il
numero massimo delle azioni da acquistare, e il tempo, non superiore a 18 mesi, nel quale l'autorizzazione è accordata, e ancora il corrispettivo minimo e
massimo da pagare per queste azioni.
• Se si tratta di una società che fa ricorso al capitale di rischio, queste azioni non possono eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo, nel
calcolo, anche il valore delle azioni possedute da società controllate.
• Se non si seguono queste regole, le azioni acquistate in maniera irregolare devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto.
• Se le azioni acquistate in maniera irregolare, non vengono vendute entro un anno dall’acquisto, dovranno essere annullate, e sarà anche
necessario ridurre il capitale sociale in maniera corrispondente al valore delle azioni annullate; la riduzione del capitale sociale è di
competenza dell'assemblea straordinaria, e se l'assemblea non adempie, gli amministratori o i sindaci dovranno rivolgersi al tribunale che
provvederà alla riduzione del capitale sociale.
• Quando l'acquisto sia per così dire, accidentale, per effetto di suc