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NUOVO ISTITUTO I PATTI PARASOCIALI
Il tema di oggi non è concretamente, relativo, attinente allo svolgimento del procedimento assembleare, è il limite esterno, un istituto che agli occhi di molti riduce l'importanza del luogo assembleare, e quindi quello che si va a pattugliare è un confine mobile della disciplina che a seconda del proprio movimento può portare a restringere ovvero aumentare l'estensione, l'importanza del territorio dell'assemblea.
Le finalità, lo scopo pratico del patto parasociale, esaminare il contenuto e la loro validità. Analisi puntuale della fattispecie e della disciplina che si trovano contenute da un lato nelle norme generali, cioè quelle nel cc che si rivolgono alla generalità delle spa, 2341 bis e ter intitolati sotto la rubrica 'patti parasociali, e dall'altro lato le norme della disciplina speciale delle società quotate, in particolare nel TUF all'art 122 che
Rappresenta l'archetipo, il punto di partenza da cui è mosso il nostro legislatore. Il patto parasociale è il patto con il quale i soci dispongono, separatamente rispetto allo statuto, in linea di principio attraverso un accordo separato, dei diritti che loro derivano dallo statuto, dal fatto di essere parte del contratto sociale ovvero dalla loro sottoscrizione all'atto costitutivo con la conseguenza, assumendo questo patto, di impegnarsi reciprocamente ad esercitare i diritti derivanti dallo status di soci in una maniera predeterminata, cioè secondo la convenzione raggiunta tra di loro. Questo accordo su come esercitare i propri diritti di socio può avere il contenuto più vario. I diritti di cui si tratta, che appartengono allo status socio sono quelli riconducibili a due/tre categorie: da un lato i diritti cd amministrativi (il voto), i diritti patrimoniali (il diritto al dividendo ma più in particolare il diritto all'utile che
connotano il senso stesso dell'investimento azionario). Questo tipo di accordo può avere il contenuto più vario ed è sicuramente vero che a seconda del contesto in cui si trova il tipo delle spa, a seconda che siano chiuse o aperte, il contenuto di questi patti si caratterizzerà ora per alcune caratteristiche ora per altre: a. nelle società chiuse per esempio, caratterizzate da una base azionaria restritta, sono questi gli accordi con cui tipicamente ci si mette d'accordo relativamente alla gestione della società, magari decidendo come questa debba avvenire, chi in concreto debba assumere le funzioni di amministrazione, in questa maniera aggiungendo e articolando in maniera più precisa le regole che normalmente sovraintendono queste decisioni, che affidano al principio maggioritario il compito di determinare quali decisioni vengono assunte, quali approvate e quali no; assieme agli accordi sulla gestione vi sono anche gli accordi chepiù in generaleattengono al cd. controllo del CS, tutti gli accordi che riguardano adesempio la determinazione della quota parte di capitale, di investimentoche gli uni o gli altri soci si impegnano a fare e quindi tutti insieme perl’impresa comune. Tipicamente, quindi, nelle società piccole che sonospesso le società a conduzione familiare questo tipo di accordi integranole regole cd. costituzionali che la società altrimenti ha fissate nell’attocostitutivo.
b. Nelle società aperte pure si può porre utilmente la necessità, il caso diutilizzare questo tipo di accordi, ad esempio, per facilitare la costituzione,il coagularsi di un gruppo di controllo all’interno di compagini sociali chesono per definizione più disperse, più ampie (le società aperte pursempre le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)dove può esserci un interesse a formare il cd. noccioli duri e in
ogni caso a superare la difficoltà di creare una posizione, un ruolo dominante rispetto alle decisioni assembleari in una porzione sufficientemente grande della base sociale.lo statuto. Anche dal punto di vista procedimentale insieme alla flessibilità delle eventuali modifiche pro futuro c'è la possibilità di limitare il numero di contraenti e quindi fissare precisamente il perimetro dei soggetti azionisti nei confronti dei quali porre in essere questo tipo di accordi, accordi che a seconda che siano collocati fuori dallo statuto ovvero se riportati all'interno hanno inevitabilmente una diversità che si misura innanzitutto sulla opponibilità: un conto è cioè l'opponibilità di un accordo che resta separato ed isolato tra coloro che lo hanno contratto e un'altra cosa è l'opponibilità degli accordi che venissero portati e scolpiti all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo. Si tratta di negozi atipici che cioè rimangono nell'alveo dell'autonomia contrattuale, soggetta al giudizio definito dall'art 1322 che stabilisce che
leparti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative; il co2 specifica poi che la conclusione, l'esercizio di questa attività negoziale possa avvenire anche al difuori dei tipi disciplinati espressamente dal sistema purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli ed allora l'assenza della meritevolezza in ipotesi può avere ripercussioni sul piano della efficacia o almeno sull'opponibilità di questi accordi. Questo pone il primo problema nell'approccio con i contratti parasociali e cioè il tema della validità e se si vuole prima ancora di compatibilità di questi patti con l'ordinamento societario, sia quello generale contenuto nel cc sia l'ordinamento speciale o di settore come è per esempio la disciplina delle società quotate. Questi negozi atipici evidentemente potranno funzionare in quanto compatibili con il DNA.stesso della spa, sia essa ordinaria o quotata;mancando la compatibilità il rischio è quello di avere un rigetto.Per questi motivi questi accordi presentano un ulteriore difetto, problema sulpiano dei rimedi, dell'efficacia esclusivamente inter partes (circoscritta ai soliaderenti) perché sono accordi che per loro natura hanno carattere meramenteobbligatorio: sono cioè accordi che se violati, laddove si ponga il problema direnderli opponibili e costringere la controparte che li ha violati ad adempiere oa rimediare all'inadempimento, pone alcuni limiti all'iniziativa della parte noninadempiente; in particolare in caso di violazione la natura meramenteobbligatoria di questi accordi farà sì che possa essere esperito nei confrontidella parte inadempiente esclusivamente un'azione di risarcimento che può soddisfare sul piano di equilibrio dei rapporti economici ma certamente non suquello più complesso degli
Interessi sottostanti al patto quando è stato concluso in principio. A questo si contrappone quindi l'efficacia erga omnes e reale degli statuti. La natura parasociale di questi accordi presuppone l'esistenza di un contratto di società rispetto al quale si dispongono regole modificative o integrative delle regole legali e statutarie, che si aggiungono all'atto costitutivo, allo statuto (in ossequio agli interessi individuali dei contraenti) con il contenuto più vario. Da qui la riconduzione delle convenzioni in esame alla categoria dei contratti collegati nel senso della loro subordinazione funzionale al rapporto sociale che presuppongono esistente. Sono patti che contengono una regolamentazione individuale, cioè tra soci uti singuli che vengono disciplinati extra socialmente, fuori dall'ordinamento societario ma evidentemente con riferimento ad esso per cui questi patti sono distinti e contemporaneamente collegati o come si dice molto.
comunemente sono autonomi e al contempo accessori rispetto al contratto di società. Si parla di distinzione in virtù del carattere interindividuale e dell'assenza di rilievo organizzativo dei patti parasociali, e di collegamento dei patti parasociali rispetto al rapporto societario. Il contenuto può essere il più vario, si possono enucleare forse tre macrocategorie: a. Anzitutto ci sono alcuni patti che nel riferirsi al contratto di società restano del tutto estranei rispetto alla società e al suo funzionamento, si pensi a quei patti con i quali i soci intendano regolare la partecipazione all'utile o la sopportazione delle perdite: questo tipo di patto resta assolutamente irrilevante nei confronti della società, è un patto il cui orizzonte si esaurisce interamente all'interno di coloro che li hanno sottoscritti. b. Altri patti sono meno irrilevanti ed anzi sono a totale beneficio della società come sono per esempio quei patti che prevedono l'obbligo di non concorrenza tra i soci o che regolano la cessione delle quote sociali. Questi patti, pur mantenendo una certa autonomia rispetto al contratto di società, hanno un collegamento diretto con il rapporto societario e con il suo funzionamento. c. Infine, ci sono patti che sono strettamente collegati al contratto di società e che ne costituiscono una parte integrante. Si tratta ad esempio dei patti che disciplinano l'organizzazione interna della società, la nomina degli amministratori o la gestione delle decisioni societarie. Questi patti sono fondamentali per il funzionamento della società e non possono essere considerati autonomi o accessori rispetto al contratto di società. In conclusione, i patti parasociali possono avere diversi gradi di autonomia e di collegamento rispetto al contratto di società, ma in ogni caso rappresentano un elemento importante nella regolamentazione delle relazioni tra i soci e nel funzionamento della società.patti che contengono un regolamento dei rispettivi apporti al cap