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AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA PER TIPO DI SOCIETA': Società di persone
Art2361 comma 2: l'assunzione di partecipazioni di altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea. Da ciò deriva che una società di capitali o altre società di persone possono essere amministratrici in società di persone.
La riforma del 2003 aggiunge a tale norma l'art 111 duodecies delle disposizioni di attuazione che recita: qualora tutti i soci illimitatamente responsabili di una società di persone siano società SRL SPA SAPA, questa deve redigere il bilancio secondo le norme specifiche delle SPA.
Da questo deriva che ci possono essere casi limite come una di SNC integralmente partecipata da società di capitali e SAS con socio accomandatario una società di capitali.
Società di capitale SPA: La disciplina propende verso l'accettazione
ditta individuale può essere rappresentata da un suo dipendente o collaboratore.4. L'assemblea può deliberare anche in assenza dell'amministratore, a condizione che sia presente almeno un membro del consiglio di sorveglianza.5. L'amministratore persona giuridica può essere revocato anche senza giusta causa, a differenza dell'amministratore persona fisica che può essere revocato solo per giusta causa.6. L'amministratore persona giuridica può essere responsabile civilmente e penalmente per i suoi atti, ma non può essere sottoposto a misure di prevenzione come l'amministratore persona fisica.7. L'amministratore persona giuridica può essere sostituito da un'altra persona giuridica solo se previsto nello statuto della società.società amministratrice può ovviamente delegare il suo rappresentante.
SRL
- Ampia autonomia statutaria nella definizione delle regole in materia di nomina, articolazione e funzionamento degli amministratori.
- Più precisamente:
- Non è inderogabile la norma della nomina da parte dell'assemblea
- Non è inderogabile la collegialità dell'organo gestorio
SAPA
- L'immedesimazione dei soci accomandatari con gli amministratori ci risolve il dubbio che se c'è una società come socia accomandataria, questa è anche amministratrice.
Società cooperative
Si ammette la possibilità di avere come socio una persona giuridica ma essa deve individuare un mandatario persona fisica che assume la vesta di amministratore
Società quotate o vigliate
Ci sono dubbi sulla presenza di un amministratore persona giuridica, dovuti ai requisiti di eleggibilità degli amministratori, i quali sono proprie delle persone
La giurisprudenza accetta la persona giuridica amministratore nel nostro ordinamento. Come applicare la disciplina: L'amministratore persona giuridica deve affidare stabilmente ad una persona fisica l'esercizio delle funzioni gestorie?
SI: in via analogica alle disposizioni GEIE. L'orientamento del Consiglio Notarile di Milano è di prevedere una sola persona con funzioni gestorie, nei confronti del quale devono applicarsi le formalità pubblicitarie del registro delle imprese.
NO: vista l'assenza di una norma specifica, tale designazione non si ritiene obbligatoria. L'esercizio concreto delle funzioni di amministratore deve intendersi a carico del legale rappresentante.
dell'ente. Altre problematiche che derivano dall'amministratore persona giuridica:
- Revoca: la società amministrata può esercitare il potere di revoca solamente nei confronti della società amministratore e non anche nei confronti della persona fisica che ne svolge l'ufficio;
- Operatività delle cause di ineleggibilità e decadenza: viene meno in capo alla persona fisica rappresentante e non alla persona giuridica, la quale è chiamata alla sostituzione;
- Configurazione della responsabilità della persona fisica: la responsabilità del designato è in solido con la persona giuridica designatrice.
Un'altra tesi prevede la responsabilità per la società amministratrice a cui si affianca una responsabilità aquiliana per colpa in capo alla persona designata.
LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
La cessazione del ruolo di amministratore si può avvenire per due tipologie di cause:
Volontarie:
revoca da parte della società o rinuncia dell'amministratore Oggettive: decadenza o morte, cause che determinano la cessazione in automatico Società di persone Cause di cessazione: 1. La revoca (art.2259cc) = occorre distinguere divergenze nella revoca per tipologia di nomina degli amministratori: Nomina con atto separato = la revoca avviene secondo le norme sul mandato, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno. Perché la revoca si valida è necessario il consenso della maggioranza del capitale sociale che costituisce la società. Nomina con contratto sociale = non ha effetto se non ricorre una giusta causa. Perché la revoca sia valida è necessario il consenso di tutti perché si modifica atto costitutivo. La revoca può essere negoziale se avviene con accordo tra gli amministratori o in caso contrario si parla di revoca giudiziale con coinvolgimento del tribunale (+)frequente). Essere revocato dal ruolo di amministratore non comporta l’esclusione dalla qualità disocio a meno che questo non eserciti attività concorrenti con la società o fa uso illegittimo delle cose sociali. Per la revoca dal ruolo di amministratore non è richiesta la gravità degli inadempimenti mentre l’esclusione del socio può essere decisa solo in casi di gravi inadempimenti.
2. Recesso=è previsto dall’ordinamento la recessione del socio e quindi la sua uscita dal contratto sociale. In questo caso l’opinione preferibile è che perde anche la posizione di amministratore.
3. Dimissioni=i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato(2260cc). L’Art 1727 di tali norme dice che è possibile rinunciare al mandato. Si presume l’applicabilità delle norme sul mandato anche nelle società di persone tramite giusta causa o senza giusta causa ma con
previsione del risarcimento deldanno, a meno che non sia stata data comunicazione con il giusto preavviso.L' orientamento della giurisprudenza è che la rinuncia vale anche per amministratori nominati in atto costitutivo e che queste diventano efficaci nel momento in cui gli altri soci ne vengono a conoscenza e se non in caso di congruo preavviso è previsto il risarcimento del danno.
4. Morte=cessa dal rapporto gestorio e societario.
Art 2284: le quote spettano agli eredi salvo accordi differenti (es: sciogliere la società). Se entrano gli eredi questi subentrano come soci ma non necessariamente come amministratori.
5. Perdita capacità di agire (interdizione o inabilitazione)=Anche in questo caso si fa rifermento alle norme sul mandato: avviene la cessazione del rapporto di amministratore ma non necessariamente di socio.
Il socio fallito è escluso di diritto, il che comporta l'esclusione dall'organo gestorio.
Ulteriori ipotesi di cessazione:
- Scadenza del termine
- Scioglimento società
- Clausola "simul stabund simul cadent" (cade uno cadono tutti: per le società con amministrazione congiuntiva)
Peculiarità SAS art.2319cc=per la revoca degli amministratori nominati con atto sperato è necessario il consenso degli accomandatari e la maggioranza del capitale sottoscritto dagli accomandanti. È consentita la revoca giudiziale anche del socio accomandante seppure la norma non è espressamente esplicitata.
Società di capitali SPA
Cause di cessazione:
- Scadenza del termine del mandato (max 3 esercizi)
- Secondo il regime Prorogatio, gli amministratori scaduti rimangono tali fino a che non c'è la nomina dei successori.
- Revoca
È competenza dell'assemblea, ma ci sono eccezioni per:
- Amministratori di stato ed enti pubblici
- Amministratori nominati dai titolari di strumenti finanziari
- Amministratori nominati dal tribunale.
Nelle SPA non occorre una giusta causa.
ma è sufficiente venga meno il rapporto fiduciario. L'assenza della giusta causa non evita il risarcimento del danno. La revoca delle deleghe compete al CDA il quale è conferitore di esse. Sebbene una delega sia revocata, non viene meno la veste di amministratore. La revoca del presidente compete all'organo che lo ha nominato, cioè assemblea o CDA.
Dimissioni
- Si può rinunciare in qualsiasi momento si ritenga opportuno. Tale dichiarazione è unilaterale recettizia e vi è il requisito formale della forma scritta.
- Bisogna darne notizia agli altri amministratori e al presidente del collegio sindacale.
- Non occorre giusta causa e non è previsto un risarcimento per i danni cagionati alla società.
- L'efficacia delle dimissioni può essere immediata o differita: l'art 2385cc dice che l'efficacia è immediata qualora rimanga in carica la maggioranza CDA, se questa condizione viene meno c'è un effetto
differito a seguito dell'accettazione dei nuovi amministratori.
Decadenza
- Da cause legali: le stesse dell'ineleggibilità ma sopravvenute (2382cc)
- Sanzionatoria (es: mancata presenza in un tot di riunioni ingiustificatamente)
Ulteriori ipotesi
- morte persona fisica
- estinzione società amministratore persona giuridica.
- scioglimento della società
- clausola "simul stabund simul cadent": se un amministratore cessa dalla carica, allora anche tutti gli altri lo faranno. Lo scopo è la salvaguardia del carattere collegiale dell'organo amministrativo.
La decadenza dell'organo comporta la convocazione d'urgenza dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori da parte del collegio sindacale.