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I contratti in generale
● da art. 1321 a art. 1469 c.c.
Art. 1231 c.c.“ Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapportogiuridico patrimoniale.” Il contratto viene, quindi, essenzialmente definito come accordo , ossia l’incontro della volontàdi due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico. Questo effetto viene definito comepatrimoniale , ossia valutabile dal punto di vista monetario.
Il contratto presenta numerosi potenziali impieghi, tra i quali spicca quello di mezzo diesplicazione della libertà, detta autonomia , dei privati.Si occupa di autonomia contrattuale l’ art 1322 c.c. :“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla leggee dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono aitipi aventi una disciplina particolare, purché siano
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Per "contenuto del contratto" si intendono le clausole che regolano il rapporto tra le parti. Ovviamente, le parti possono determinare queste clausole mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Il secondo comma fa riferimento al tipo contrattuale, ossia a un modello di contratto avente determinate caratteristiche e volto a realizzare una certa operazione economica. Secondo l'articolo, le parti non devono necessariamente adottare, per regolare l'affare che intendono compiere, uno dei modelli previsti dal codice (contratti tipici o nominati), ma possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (contratti atipici o innominati), elaborando così schemi contrattuali non contemplati dalla legge. Il contratto continua, poi, affermando che i contratti atipici sono validi ed efficaci, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.Meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1324 c.c. "Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale."
Il contratto, come sappiamo, è un negozio giuridico. Sappiamo, inoltre, che il codice civile non detta una disciplina specifica per il negozio giuridico, mentre dedica numerose norme ai contratti in generale, le quali fungono da termine di riferimento uniforme, in quanto compatibili, per la disciplina dei negozi giuridici.
Art. 1325 c.c. "I requisiti del contratto sono:
- l'accordo delle parti;
- la causa;
- l'oggetto;
- la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità."