RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE O CULPA IN CONTRAHENDO
- Trova fondamento nei in art. 1337 c.c. e
- si riferisce a violaz. regola generale di
- b. fede svolta della fase di trattative.
Quando si rileva? Unico caso tipizzato
ex art. 1338 ➔ UNA PARTE NON HA COMUNICATO ALL'ALTRA CAUSE INVALIDITÀ CONTRATTO CHE SI ANDRA A CONCLUDERE.
Per estensione giurisprudenziale: cariche ciambre sarebbero importanti x per la conclusione contratto.
REPRESENTAZIONE INGIUSTIFICATO DOVE ORMAI CONSENSO ERA PALERE
➔ CAUSE GIUSTIF. a discrezionalità del alla discrezione del giudice
BUONA FEDE È OGGETTIVA ➔ quella specie di opere, doveri e divieti che procedure obblighi di tipo patrimoniale ex 1175 c.c.
È clausola generale ➔ norma elastica che può essere rilevata ola giudice see base a tafi caniche.
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE O CULPA IN CONTRAHENDO
Trova fondamento ex art. 1337 C.C. e si riferisce a violaz. regola generale di b. fede nella fase di trattative.
Quando si rileva? Unico caso tipizzato ex art. 1338
SU QUALCHE PARTE NON HA COMUNICATO ALL'ALTRA CAUSE INVALIDITA' CONTRATTO CHE SI ANDRA A CONCLUDERE.
Per estensione giurisprudenziale: info che
SAREBBERO IMPORTANTI PER LA CONCLUSIONE CONTRATTO.
RECESSO INGIUSTIFICATO DOPO CHE ORMAI CONSENSO ERA PALESE
Cause giustif. a discrezionalita' del giudice.
BUONA FEDE E OGGETTIVA: quella
Serie di opere, doveri e divieti . interrompe rapporti di tipo patrimoniale.
1175 C.C.
E' clausola generale = norma elastica che
puo essere rinforzata dal giudice su base a casi concreti.
- Natura resp. precontrattuale dibattuta in dottrina e giurisprudenza.
- EXTRACONTR. ex 2013 x non c'è accordo contratt. e si causa una lesione (mancanza doveri)
- CONTRATTUALE > cioè durante le trattative sorgono obblig. anche se non in senso tecnico. così troppo operativa.
- CATEGORIA A SÉ.
DIFFERENZE TRA LE 2
- ONERE PROVA < 1 grava su cred. 2 grava su deb.
- PRESCRIZ. < 1 quinquennale 2 ordinaria 10 anni
- DANNO RISARC. < 1 no limite 2 limite prevedibilità
- Quantificazione danno risarcibile:
INT. NEGATIVO sotto forma di DANNO EMERGENTE (spese effettive che non hanno portato a conclusioni utile) e LUCRO CESSANTE (mancato guadagno, perdite di altre tratt., + paradossi)
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Tesi di laurea in Economia del turismo in inglese, in International Marketing in Tourism, Valentina Paci
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