Rapporti tra contratti e altri fenomeni che si avvicinano ad esso ma non l'hanno alla base classificati quali altre fonti delle obbligazioni (1173 C.C.)
A. Gestione affari altrui (2028 e s.c.)
Di scopo, senza mandato, di propria iniziativa, decide di adempiere le obbligazioni di un altro sogg.
Da esterno attività = ≠ mandato.
Tocca al gestito provare l'inerzia di un contratto di incaricato.
G. = sì ad adempimento di resp. e obblighi + limiti tattici del mandatario.
Obbligo: continuare attività anche esritta una volta trasferito a concedenti suoi affari.
2. Contratti conclusi x fatti concludenti
Deve a parola o forma scritta si sostituisce per i gesti.
Es: obliteraz. biglietto bus + difficile da provare.
3. Contr. di fatto
Rapporti che producono effetti unicamente a-z di rispetto e ammiretevole x ‹‹ tutelare terzi.
Es. compiuti senza discarico nello suscitare suoi effetti.
Contr. lavoro subordinato x tutela lavoratore.
4. Az di arricchimento
Azi di condurre progredo e resciduale esgibible ← quando una si ist≠ produce nel app. si scor su attivo tributario di diritto a SOHHA TRA ARRICHH. E DANNO CAUSO.
Italia̱ spostamenti acquâoizza aquishiftazìo Eseempi recentendi siano possibili e e forseufici di riseduto.
2.0 Rapporti tra contratti e altri fenomeni che si avvicinano ad esso ma non l'hanno alla base classificati quali altre fonti delle obbligazioni (1173 c.c.)
Gestione affari altrui (2028 e s.m.)
S, , , .. .
Tocca al gestore provare, .
- Il contenuto di resp. e obblighi e lim. fatti col mandatario.
- Obbligo: continuare attività anche sconfitta una volta trasferite condizioni suoi affari.
2. Contratti conclusi x fatti concludenti
Da e parola o forma scritta si sostituisc. ad es. obliteraz. biglietto bus = difficile da provare.
3. Contr. di fatto
Rapporti che producono effetti ma scrittaaz. di rispetto e amichevole. x tutelare terzi.
Es. contro sui diritti indicato nullo in certi. suoi effetti.
Contr. lavoro subordinato = tutela lavoratore.
4. Az di arricchimento
Tutela di ottenere provando e residuata esigibile.
1/ es. solo da provocare che rapp. su ssul quid bev. concetera s d. emilio .da attrib. SOMMA TRA ARRICCH. E DANNO GIAUS.
Tutela spostamenti ricchezza aquisitiarici.
Es.empl. incredersi cosa possib. il presumpshidi indieni 220.
Elementi accidentali
Una potestà tali al fine della validità contratt, ma quando vengano inseriti determinanti x il prodursi degli effetti.
Condizione
Sottordinare il prodursi degli effetti ad uno evento futuro e incerto ma eur possibile.
Prima accett. è valido ma inefficace.
Sospensiva: contr. valido ma ineff. fino al verificarsi dell'evento. Se si impone, è retrotti il contr.
Risolutiva: eff. da cadere nascere, se si verifica evento eurusio. Se si impone, si cancella dal quest.
Nel dubbio prevale risolutiva.
Casuali → evento dipendente dal caso.
Potestative → da volontà di uno delle parti, se no è HERMAP. POTESI. coesione reciproca.
Imposs → eu proprio.
Inures → legge che subordina effetti a evento fattuale e incerto.
Gli effetti di norma sono retroatt. al momento si o no della cond. Uno dei pacetti possano derogare parlando anche nel termine.
Determinare il periodo di emergenza o altro.
Caduti da parte interpretate come condizioni effetti. No opposit, i terzi.
Obbligo le No: Qu, la cui violazione da diritto a riflessi. Ineffettività da leps.
Finzione aumentamento quandolo parte che no voglio avverarsi, precisi. Le No condipizio inadempimento. No x rifarsi. No inventis.
- Termine → effetti subordinati evento fatturo e certo.
- Iniziale o sospensivo.
- Finale o risolutivo.
- Modus → fine/avere gravatore neiservizi a titolo gratuito.
- Li a carico della base fabriccio.
- Si può operare per adempimento.
17/10/06 Responsabilità civile da Bessone
Fatto illecito → libro 6o tit. 9o art. 2043-2059 C.C. ├ → Fonti obbligazioni ex art. 1173 c.c.
Funzione
Risarcitoria, mira a rimuovere gli effetti causati dalla lesione.
≠ Tut. reale → mira a rimuovere fatto predi-sivo di lesione. → X violaz. dir. assoluti.
Struttura illecito civile
Ex 2043.
Danno ingiusto → lesione di una situa-zione giuridica soggettiva rilevante x l'ordinamento. Es. sit. fatto, ambiente, dir. credito, dir. assolutireali ├personali.
Dolo → volontà di commettere danno.
Colpa → negligenza, imprudenza, imperizia.
Resp. oggettiva → chi per senza colpa crea responsabile del cartello. Nuove figure emerse.
Colpa grave: errore grossolano.
Crit. diligenza: ex 1176 buona parte di famiglia: X attività valutata in base a caratteristiche specifiche.
Nesso di causalità: legame tra danno evento (quello che ha causato il danno) e danno conseguenza (ciò che consegue il danno, valutato x incertezza).
Onere prova: a carico del danneggiato.
Imputabilità: ex 2046 capacità naturale.
Se incapace non x sua colpa danneggiato ha amp diritto a indennizzo.
2055 Concorso + criteri imputazione: danneggiato risarcibile in sddato del danno causato. Ognuno può ridursi nell'altro in proporzione a suo concorso.
Nel dubbio quote si presumono eguali.
1227 concorso di colpa danneggiato: risarcimento ridotto in base a colpa.
Io basarmi: se danneggiato avrebbe potuto evitare danno con normale diligenza.
Cause giustificazione: x danneggiato comunque cui indennità.
Necessità ex 2045: x salute se e gli altr.
Se danno causato x colpa di un terzo danneggiato può agire in v. alternativa "vs responsabile e terzo x differenza Necumità vs terzo se ha pagato indennità.
Legittima difesa ex 2044: x difendersi da aggressore.
No violentarsi se reazione proporzionata all'offesa.
Es. diritto mutuato da 51 C.P.
Esame se: fatto di tutti x evitare dannose è inevitabile, consenso, annull.a che altrimenti. Quiqe indennità.
Regimi speciali di responsabilità
2048 gestori, tutori, precettori, maestri d'arte.
Gestori quelli su vigilando + educando; si liberano provando di aver vigilato e educato (giara infant).
Precettori maestri resp. quando allievo c/o di loro.
Si liberano provando di aver vig.lato adeguatamente.
2049 padroni e committenti.
Necessario rapp sudordinazione o rapport anche temporaneo.
Danno prodotto durante incombenze a cui è addibito.
2050 attività pericolose.
Resp. esercente e bene piacera.
Si libera provando di aver usato tutti i mezzi + strumenti e adeguati.
Se manca ex caso ex resp. ex 2050.
2051 danno da cose in custodia.
Dora ha un concetto conestro dizureco.
Resp. chi ha disponibile, giuridico e di fatto della cosa.
2052 danno da animali.
Resp. chi li allevre e resp. cumeale e netrie dephatox.
2051-52 prove causalità.
Liberatore: caso fortuito.
2053 rovina di edifici.
Resp. prop. x rovina totale o parziale.
Liberarsi: * caso fortuiti.
2054 circolaz. veicoli su strada.
Resp. cardiocircolt. e pepe.
Scatato: uguale resp.
Temp.: quello dietro.
Patere: dipende, accettanentid.
D.P.R. n° 224, 1988 prod difettosi sui beni mobili, mancanza sicurezza.
Prova: causalitá.
Liberatore = prod. ora sicuro.
Risarcimento
X equivalente = quid es valeta tradues ex temmei euaqetavi consuencze del daño.
Ex 2058 en forma specifcia devo pesible e uea leggo aerauesa x debitore.
Contratti e codice
9/6/06.
- Vendita -> 1470 - 1472 ✓
- Patto di riscatto -> 1500
- Con riserva proprietà -> 1523-26
- Riporto -> 1518-1551 No
- Permuta -> 1552-1555 ✓
- Contr. estimatorio -> 1556-1558 ✓
- Somministrazione -> 1559-1570
- Locazione -> 1571-1614
- Affitto -> 1615-1654 ✓
- Appalto -> 1655-1677 ✓
- Trasporto -> 1678-1702 ✓
- Mandato -> 1703-1730 ✓
- Commissario -> 1731-1736 ✓
- Spedizioni - 1737 - 1741 ✓
- Contr. agenzia - 1742 - 1753 ✓
- Mediazione - 1751 - 1765 ✓
- In albergo - 1783 - 1786
- Mag. generali - 1797 - 1797
- Seg. comune - 1798 - 1802
- Comodato - 1803 - 1812 ✓
- Mutuo - 1804 - 1822 ✓
- C/C ordini - 1823 - 1833 ✓
- Contr. bancari - 1834 - 1860 ✓
- Rendita perpetua - 1861 - 1871 ✓
- Rendita vitalizia - 1872 - 1881 ✓
- Assicurazione - 1882 - 1932 ✓
- Gioco + scommessa ➔ 1983-1985 ✓
- Contr agrari ➔ libro II 2135-2187 ✓
Caparra penitenziale
Somma di denaro da la parte do può esercitare recesso corrisposto d'altro, sorta di costo del recesso.
Se recede = rimane a altra.
Se non recede = restituita.
Se recede altro = restituita + altra liquida somma.
Multa penitenziale
Promessa di pagare somma in caso di recesso.
Caparra confirmatoria
Somma di denaro data a conclusione contratto con questo preciso scopo.
Rende vincolante contratto, e deterrente a inadempimento.
Se inadempie = rimane a altra.
Se adempie = restituita.
Clausola penale
Somma di denaro che le parti stabiliscono preventivamente verrà pagata in caso di inadem a titolo di risarcim. evento.
Pagata senza prova del danno, limita le risarcim.
No se inadem. dovuto a cause non imputabili.
Giudice può ridurre se sproporzionata.
Cessione del contratto
Contr. trilaterale dove cedente cedeva a cessionario, tutto il contr. col consenso del ceduto.
Oggetto → tutto il contr. comprensivo di deb. e cred. Deve essere contr. a prestazioni corrispettive ma ancora attuato o conclusive.
Accert. ceduto fondamentale.
Effetti ex nunc.
Cedente deve garantire validità contr. adempimento adeguato solo se pattuito.
Adeguato/omissivo sono le nuove posizioni del contratto.
Eccezioni → adeguato vs oss. Tutte quelle del contratto, no quelle vs adeguato.
Adeguato libero se adeguato lo dichiara.
Forma libera, tranne se richiesta scritta da contratto, oggetto oss.
Oss. legale → subingresso sta violito da legge. Es. alien. azienda.
Cessione del credito
Ex 1260 - cred. è cedibile nei limiti della legge.
Ex 1261 - incedibili cred. contestati, x ass. familiari, conti fiscali o stato dei crediti... o stabilito convenzionalmente dalle parti.
Incedibile se contrario clausola.
Contr. bilaterale (ceduto e cessionario) consensuale ad eff. reali.
Si trasferisce deol+ccessioni e non frutti.
Doveri di comunicare c. ceduto la cess. (notifica o accett.) x questo possa adempiere a cessionario. Se no cede il libero anche se adempiere a cedere te.
In caso di + cessioni, prevale quella notificata per..... o di accett. con data certa.
Cess. può essere a titolo gratuito o oneroso.
Garanzia x evizione se tit. oneroso, gratuiti solo se pattuiti.
Buon fine solo nell'oneroso se pattuiti. Di solito cedente mai responsabile.
Eccezioni tutte le eccez. del ceduto.
Compensazione se notificata solo x cred. sorti prima di essa. Con accett. no se ceduto ha accettato con riserva dell'eccez. di comp.
Pagamento con surrogazione
Si verifica quando terzo adempie in luogo del deb. e non estingue l'obbligo, ma subentra al cred. nei suoi dir. verso il deb.
- Legale ex lege v. fideiussore.
- Vol. creditore dichiarazione.
- Vol. debitore mediante somma utilizzata a dir. cred.
NB terzo subentra nei diritti, ma anche nelle limitazioni del cred.
Conclusione contratto
1326 - quando accettazione è a conoscenza del proponente.
Si presume quando giunto a suo indirizzo purché esso perv non conosce. x cause a lui non imputabili. 1335.
Proposta e accett. sono atti unilaterali revocabili.
R. Accettaz. e ricettizio - deve pervenire a indirizzo proponente prima di accettazione.
R. proposta - dibattito su ricettizietà.
Sentenza nº 46
Cassaz. 2000.
R. proposta è ricettizio x tutelare di + destinat.
Perde efficacia se giunge a accettante dopo conclusione contratto.
Sentenza n°22
"Cumulo resp. contr./extracontr. o aquiliana".
Cass. 1994.
Resp. contrattuale → ex contractu.
Resp. aquiliana → ex delicto art. 2043.
Quando al di fuori di un rapp. contrattuale uno sogg. causa un danno ingiusto a un altro sogg. dolosamente o colposamente.
Cumulo di responsabilità
Quando viene leso un dir. assoluto (pers. o patrim.) di una delle parti del contr. nell'ambito del contr.
Elettivo → danneggiato può esperire una o l'altra azione a lui + favorev.
Se poi una dà esito sfavorev. può continuare con l'altra.
Differenze
Tempi prescrizione.
Contr 2946 extrac 2947.
Onere prova.
Contr danneggiato deve provare l’assenza colpa.
Extrac danneggiato deve provare dolo o colpa grave.
Fatto: lavoratore cita in giudizio la propria ditta x dei macchinari, gli hanno causato danni permanenti all’udito.
Iniziata c2 penale + ris danno ex art. 2087 e 2043. Ris seppur note x prescrizione.
Pronuncia Cassazione: sent quello contratt perché lavoratore aveva un contrat espresso. Ergo resp. ex delitto dia la tenuit oscorr. diversa.
Nel caso specifico > c.c. 2947 il delict ssanche reato perciò si estingue 5 anni dopo che reato si è estinto.
Fatto giuridico, atto giuridico e negozio giuridico
Fatto giuridico - qualsiasi evento naturale che produce effetti giuridici. Es. nascita, morte, trascorrere tempo...
Atto giuridico - comportamento umano voluto che produce effetti giuridici. Effetti sono quelli previsti dalla legge, ex volizione. Figura unica.
Negozio giuridico - creato nel 900 da scuola positivistica tedesca. Nel B.G.B. è opportunamente disciplinato. Nel nostro c.c. no è una categoria troppo generale, raccoglie istituti, nel documento convenne una division tra loro. Se ne potrebbero avere
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Intero Corso Civile - Parte prima
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Diritto Civile - Intero Corso, Parte seconda
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Sistema penale - Intero corso parte prima
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Procedura penale - Intero corso parte prima