Appello
Conseguenze della sentenza del giudice d’appello
Ammissione e assunzione di prove
- Il giudice d’appello pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare.
- Il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279.
Rimessione
Ratio al giudice di primo grado per ragioni di giurisdizione e per altri motivi.
- Il giudice d’appello pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice -> le parti debbono riassumere (riattivare) il processo, momentaneamente in stato di quiescenza, nel termine perentorio di 3 mesi dalla notificazione della sentenza (termine che può essere interrotto solo se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione).
- Se il giudice d’appello decidesse nel merito la causa, pur affermando preliminarmente la giurisdizione negata dal primo giudice => la sentenza sarebbe affetta da un vizio di nullità radicale rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità – in quanto mancherebbe il doppio grado di giudizio – e ciò comporterebbe la cassazione della sentenza stessa, con conseguente rinvio della causa al primo giudice.
- Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che (e si applicano le stesse regole di prima) dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte (obbligo di rimessione della causa al primo giudice sussistente solo quando l’estromissione sia stata pronunciata con sentenza non definitiva o ordinanza), ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma (la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice è insanabile e rilevabile in ogni tempo), o c’è stata una riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo (a norma e nelle forme dell'articolo 308).
- Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.
Non riproponibilità di appello
Non riproponibilità di appello (principale o incidentale) dichiarato (anche d’ufficio) inammissibile o improcedibile:
L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge (cioè quello per la sua riproposizione -> prima di tale dichiarazione, l’appellante in termini potrebbe riproporre l’impugnazione e in tal modo rimuovere le cause dell’inammissibilità o dell’improcedibilità).
[Questo articolo non opera nel caso di dichiarazi