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Ministro che poteva essere rievocato dal re e da
Ministri segretari di Stato. A causa di queste leggi la
forma parlamentare sparì dallo Statuto Albertino e al
parlamento rimase solo il potere legislativo.
Badoglio abolì questa legge nel 1943 ripristinando il
rapporto di fiducia nella seconda costituzione
provvisoria del 1946 dove è convocata l’assemblea
che da questo momento può sfiduciare il governo.
Il governo italiano ebbe molta instabilità tra cui:
-Instabilità governativa: che ha origine nel sistema
dei partiti e nella legge elettorale proporzionale: ci
furono infatti 64 partiti in Italia con scarsa
omogeneità e governi di coalizione.
-il Primo Ministro doveva fare da mediatore tra i
diversi partiti perdendo di vista l’interesse pubblico.
Organi del Governo:
Ci sono organi necessari e non necessari. Quelli
necessari sono:
Governo stesso visto come singolo organo che
o deve avere la fiducia del Parlamento.
Consiglio dei Ministri considerato come luogo di
o mediazione.
La legge 104 del 1988 individua le sue funzioni:
-determina la politica generale
-Regola i conflitti tra i ministri
-delibera questioni di indirizzo politico
-delibera disegni di legge e atti aventi forza di
legge.
Il presidente del consiglio che promuove e
o coordina, quindi non ha forti poteri; L’articolo 95
infatti scrive che è il presidente del consiglio
DIRIGE (e non determina), e non ha quindi
supremazia gerarchica e nemmeno supremazia
politica in quanto non può ne revocare ne
nominare i ministri. Solo dal 1993 è cresciuta la
sua supremazia politica in quanto ha assorbito
molte competenze che erano del ministro degli
esteri, ad esempio partecipare al consiglio
europeo.
L’articolo 95 afferma che:
-il Presidente del Consiglio deve dirigere la
politica del governo
-promuovere l’attività dei ministri
-i ministri sono responsabili degli atti del
Presidente
Quelli non necessari sono:
Sottosegretario : parlamentare che affianca il
o Primo Ministro in alcuni settori ovvero ricevere la
delega per operare in certi ambiti, ma non può
partecipare al consiglio dei ministri.
Vice Ministri.
o Ministri senza portafoglio : senza ministero, che
o hanno un numero limitato di collaboratori e che
invece possono partecipare alle riunioni del
Consiglio dei Ministri.
Consiglio di Gabinetto: convocazione di alcuni
o dei ministri.
Comitati interministeriali : formati da ministri tra
o cui il CIPE per la finanzia dei trasporti pubblici, il
CIACE Per le politiche europee e il CISR per le
opere bancarie.
Commissari straordinari : che non partecipano
o alle riunioni del consiglio.
Poteri del Presidente del Consiglio:
Sono definiti anche dall’Art.5, che è l’attuazione
dell’Art.95. Il Presidente:
-Invia direttive al Primo Ministro.
-Convoca il Consiglio per approvare o disapprovare
un decreto ministeriale proposto dal Ministro.
-Ha la titolarità dei servizi segreti: uno dei compiti è
approvare il “Segreto di Stato” ovvero classificare
dei documenti come segreti. Quindi a nessuno è
permesso l’accesso, tranne per la Corte
Costituzionale.
Procedura di formazione del Governo:
1.ELEZIONI POLITICHE: si vota per la maggioranza
di Senatori e Deputati per il Centro-Destra.
2.NOMINA: il Presidente Della Repubblica nomina
secondo l’Art.92 il Presidente del Consiglio e i
vari Ministri, in modo non ancora ufficiale; infatti
incarica il leader (non ancora Primo Ministro) di
costruire il Governo ed egli accetta la nomina
“con riserva” perché non è sicuro di riuscire a
riunire la maggioranza.
3.CONSULTAZIONI: il Pres. Della Repubblica
convoca i Presidenti dei gruppi Parlamentari,
della Camera e del Senato per avere un quadro
della situazione delle forze in Parlamento.
4.ATTRIBUZIONE DEL MINISTRO AL MINISTERO: Il
Primo Ministro scioglie la riserva e vengono scelti
i ministri. Se al Presidente della Repubblica non
piacciono quelle attribuzioni, ha il diritto di veto,
ovvero può rifiutarsi. Altrimenti se è d’accordo
con un primo decreto nomina il Presidente del
Consiglio e con un secondo decreto nomina gli
altri ministri.
5.GIURAMENTO: il giorno dopo si riuniscono tutti al
Quirinale per fare il giuramento. Il Presidente del
Consiglio ha poi 10 giorni per presentare a
entrambe le Camere (perché vige il bicamerismo
paritario e perfetto) una mozione di fiducia
motivata (Art.94: ci deve essere un rapporto di
fiducia tra Governo e Parlamento). Questa
mozione viene votata con appello nominale, non
è necessaria una maggioranza assoluta ma solo
quella relativa.
Durante quei 10 giorni i poteri del Governo sono
limitati all’ordinaria amministrazione, e
successivamente alla fiducia può iniziare la sua
attività.
Rapporto di fiducia:
L’art.95, 4° e 5° comma, afferma che il voto
contrario di entrambe le Camere, non implica le
dimissioni del Governo. Se però la mozione
(ovvero atto parlamentare di vincolo che dà
istruzioni al Governo) è contraria, significa che il
Governo non ha la maggioranza e quindi si
dimetterà per ragioni politiche. Inoltre il 5°
comma afferma che la mozione deve essere
firmata da 1\10 della Camera e non può essere
messa in discussione prima dei 3 giorni.
Solo per l’approvazione di una mozione di
Sfiducia, il Governo è costretto a dimettersi.
Questione di fiducia: disciplinata dal
regolamento Parlamentare delle Camere. Essa
prevede che se il Governo pone la questione di
fiducia, si applicano le stesse regole della
mozione di fiducia\sfiducia: quindi anche qua il
voto è per appello nominale e se è negativo il
Governo si dimetterà.
I vantaggi del Governo, previsti dall’Art.116
sono:
-I Parlamentari si espongono essendo il voto non
segreto.
-Si vota il testo del Governo, e quindi gli
emendamenti delle opposizioni non possono
essere votati.
-Si vota in modo paritario: entro 60 giorni (30
giorni per ogni Camera).
L’unico Governo ad essere caduto per
disapprovazione della Questione di fiducia è il
Governo Prodi, sia nel 1998 che nel 2008.
Può essere chiesta per articoli, emendamenti e
ordine del giorno; non può essere chiesta per
modificare regolamenti o su richieste
parlamentari.
Mozione di sfiducia individuale: ovvero nei
confronti del singolo ministro, prevista
dall’Art.115. Anche se il Governo è visto come
unico organo, nella storia c’è stato un caso di
sfiducia individuale: Dini (Pres. Del Consiglio)
invita Mancuso (ministro) a dimettersi per
ragioni di lite, così come la stessa maggioranza
grazie ad un regolamento del Senato. Egli però
rifiuta e si appella alla Corte Costituzionale che,
dandogli torto, abilita la sfiducia individuale.
Crisi del Governo:
Nascono per sconfitte parlamentari, rapporti
conflittuali tra partiti o tra coalizioni di maggioranza.
Il presidente della Repubblica può però rivalutare gli
esiti elettorali.
Coincide con le dimissioni del Governo che possono
essere:
-Volontarie: da parte del Presid. Del Consiglio e
approvata dal Consiglio dei Ministri (Crisi
Extraparlamentare).
-Obbligate: da un voto del Parlamento di una delle
due Camere (Crisi Parlamentare).
Quando il Governo si dimette, il Pres. Della
Repubblica valuta se è meglio ricercare un nuovo
Governo o andare a elezioni anticipate. Dopo Prodi
decise di formare un nuovo Governo, con però minori
poteri.
Decreto Legge e Decreto Legislativo:
DECRETO LEGISLATIVO:
L’art.76 parla di Delega Legislativa che contiene:
Principi direttivi ovvero l’esercizio di una norma
non può essere delegato al Governo se non con
principi direttivi (il Parlamento afferma con quali
principi il Governo può legiferare) ; Un tempo
limitato (i decreti legislativi devono essere
approvati entro 24 o 48 mesi altrimenti perde il
suo potere); Un oggetto definito (Il Parlamento
deve essere a conoscenza di ciò che contiene il
decreto)
Sono usati spesso, al contrario di quello che
vuole la Costituzione: il Governo si fa dare la
delega dalle Camere (che controllano gli schemi
del decreto e danno un parere) e
successivamente chiede anche al Parlamento il
disegno di delega; infine è emanato dal
Presidente della Repubblica.
Il Governo può però adottare decreti correttivi
per modificare il decreto legislativo.
Se il decreto è in contrasto con un principio
direttivo della legge di delega, dovrebbe
prevalere il principio cronologico; dato che però
il decreto trova la sua fonte nella legge di
delega, quest’ultima è più importante; quindi la
Corte Costituzionale afferma che qualsiasi
violazione è una violazione indiretta dell’Art.76.
DECRETO LEGGE: E’ indicato dall’Art. 77 : il
primo comma afferma che il governo non può
emanare decreti senza il consenso del
Parlamento; il secondo comma afferma che nel
caso non può momentaneamente chiedere il
permesso può emanare un decreto ma deve
essere convertito il giorno stesso; il terzo comma
afferma che devono essere convertiti entro 60
giorni altrimenti decadono.
Il Decreto è indicato anche nell’articolo 15: il
primo comma afferma che è un provvedimento
provvisorio in caso di necessità e urgenza, il
secondo comma afferma che il Governo non può:
-Conferire deleghe legislative (perché compito
delle Camere)
-operare nelle materie indicate nell’Art.72
-rinnovare decreti legge negati dalle Camere o
dalla Corte, o non convertiti.
Mentre il terzo comma afferma che nel decreto-
legge ci deve essere un contenuto omogeneo;
non possono essere quindi inserite tante riforme
diverse. Questo principio fu riconosciuto dalla
Corte Costituzionale.
Ci fu con il tempo un abuso di questa
decretazione d’urgenza e problemi di
conversione; 60 giorni sono infatti pochi per
dibattiti aperti, quindi il Governo ha riposto
fiducia nelle Camere. La Corte Costituzionale
consente modifiche (emendamenti) che però
vanno a modificare un provvedimento che è già
legge.
Da decreto-legge a legge.
Il Consiglio dei Ministri delibera il Decreto-Legge che
è portato al Presidente della Repubblica che lo
controlla e infine lo emana. Viene poi pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno
successivo (a differenza delle legg