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Estratto del documento

Ministro che poteva essere rievocato dal re e da

Ministri segretari di Stato. A causa di queste leggi la

forma parlamentare sparì dallo Statuto Albertino e al

parlamento rimase solo il potere legislativo.

Badoglio abolì questa legge nel 1943 ripristinando il

rapporto di fiducia nella seconda costituzione

provvisoria del 1946 dove è convocata l’assemblea

che da questo momento può sfiduciare il governo.

Il governo italiano ebbe molta instabilità tra cui:

-Instabilità governativa: che ha origine nel sistema

dei partiti e nella legge elettorale proporzionale: ci

furono infatti 64 partiti in Italia con scarsa

omogeneità e governi di coalizione.

-il Primo Ministro doveva fare da mediatore tra i

diversi partiti perdendo di vista l’interesse pubblico.

Organi del Governo:

Ci sono organi necessari e non necessari. Quelli

necessari sono:

Governo stesso visto come singolo organo che

o deve avere la fiducia del Parlamento.

Consiglio dei Ministri considerato come luogo di

o mediazione.

La legge 104 del 1988 individua le sue funzioni:

-determina la politica generale

-Regola i conflitti tra i ministri

-delibera questioni di indirizzo politico

-delibera disegni di legge e atti aventi forza di

legge.

Il presidente del consiglio che promuove e

o coordina, quindi non ha forti poteri; L’articolo 95

infatti scrive che è il presidente del consiglio

DIRIGE (e non determina), e non ha quindi

supremazia gerarchica e nemmeno supremazia

politica in quanto non può ne revocare ne

nominare i ministri. Solo dal 1993 è cresciuta la

sua supremazia politica in quanto ha assorbito

molte competenze che erano del ministro degli

esteri, ad esempio partecipare al consiglio

europeo.

L’articolo 95 afferma che:

-il Presidente del Consiglio deve dirigere la

politica del governo

-promuovere l’attività dei ministri

-i ministri sono responsabili degli atti del

Presidente

Quelli non necessari sono:

Sottosegretario : parlamentare che affianca il

o Primo Ministro in alcuni settori ovvero ricevere la

delega per operare in certi ambiti, ma non può

partecipare al consiglio dei ministri.

Vice Ministri.

o Ministri senza portafoglio : senza ministero, che

o hanno un numero limitato di collaboratori e che

invece possono partecipare alle riunioni del

Consiglio dei Ministri.

Consiglio di Gabinetto: convocazione di alcuni

o dei ministri.

Comitati interministeriali : formati da ministri tra

o cui il CIPE per la finanzia dei trasporti pubblici, il

CIACE Per le politiche europee e il CISR per le

opere bancarie.

Commissari straordinari : che non partecipano

o alle riunioni del consiglio.

Poteri del Presidente del Consiglio:

Sono definiti anche dall’Art.5, che è l’attuazione

dell’Art.95. Il Presidente:

-Invia direttive al Primo Ministro.

-Convoca il Consiglio per approvare o disapprovare

un decreto ministeriale proposto dal Ministro.

-Ha la titolarità dei servizi segreti: uno dei compiti è

approvare il “Segreto di Stato” ovvero classificare

dei documenti come segreti. Quindi a nessuno è

permesso l’accesso, tranne per la Corte

Costituzionale.

Procedura di formazione del Governo:

1.ELEZIONI POLITICHE: si vota per la maggioranza

di Senatori e Deputati per il Centro-Destra.

2.NOMINA: il Presidente Della Repubblica nomina

secondo l’Art.92 il Presidente del Consiglio e i

vari Ministri, in modo non ancora ufficiale; infatti

incarica il leader (non ancora Primo Ministro) di

costruire il Governo ed egli accetta la nomina

“con riserva” perché non è sicuro di riuscire a

riunire la maggioranza.

3.CONSULTAZIONI: il Pres. Della Repubblica

convoca i Presidenti dei gruppi Parlamentari,

della Camera e del Senato per avere un quadro

della situazione delle forze in Parlamento.

4.ATTRIBUZIONE DEL MINISTRO AL MINISTERO: Il

Primo Ministro scioglie la riserva e vengono scelti

i ministri. Se al Presidente della Repubblica non

piacciono quelle attribuzioni, ha il diritto di veto,

ovvero può rifiutarsi. Altrimenti se è d’accordo

con un primo decreto nomina il Presidente del

Consiglio e con un secondo decreto nomina gli

altri ministri.

5.GIURAMENTO: il giorno dopo si riuniscono tutti al

Quirinale per fare il giuramento. Il Presidente del

Consiglio ha poi 10 giorni per presentare a

entrambe le Camere (perché vige il bicamerismo

paritario e perfetto) una mozione di fiducia

motivata (Art.94: ci deve essere un rapporto di

fiducia tra Governo e Parlamento). Questa

mozione viene votata con appello nominale, non

è necessaria una maggioranza assoluta ma solo

quella relativa.

Durante quei 10 giorni i poteri del Governo sono

limitati all’ordinaria amministrazione, e

successivamente alla fiducia può iniziare la sua

attività.

Rapporto di fiducia:

L’art.95, 4° e 5° comma, afferma che il voto

 contrario di entrambe le Camere, non implica le

dimissioni del Governo. Se però la mozione

(ovvero atto parlamentare di vincolo che dà

istruzioni al Governo) è contraria, significa che il

Governo non ha la maggioranza e quindi si

dimetterà per ragioni politiche. Inoltre il 5°

comma afferma che la mozione deve essere

firmata da 1\10 della Camera e non può essere

messa in discussione prima dei 3 giorni.

Solo per l’approvazione di una mozione di

Sfiducia, il Governo è costretto a dimettersi.

Questione di fiducia: disciplinata dal

 regolamento Parlamentare delle Camere. Essa

prevede che se il Governo pone la questione di

fiducia, si applicano le stesse regole della

mozione di fiducia\sfiducia: quindi anche qua il

voto è per appello nominale e se è negativo il

Governo si dimetterà.

I vantaggi del Governo, previsti dall’Art.116

sono:

-I Parlamentari si espongono essendo il voto non

segreto.

-Si vota il testo del Governo, e quindi gli

emendamenti delle opposizioni non possono

essere votati.

-Si vota in modo paritario: entro 60 giorni (30

giorni per ogni Camera).

L’unico Governo ad essere caduto per

disapprovazione della Questione di fiducia è il

Governo Prodi, sia nel 1998 che nel 2008.

Può essere chiesta per articoli, emendamenti e

ordine del giorno; non può essere chiesta per

modificare regolamenti o su richieste

parlamentari.

Mozione di sfiducia individuale: ovvero nei

 confronti del singolo ministro, prevista

dall’Art.115. Anche se il Governo è visto come

unico organo, nella storia c’è stato un caso di

sfiducia individuale: Dini (Pres. Del Consiglio)

invita Mancuso (ministro) a dimettersi per

ragioni di lite, così come la stessa maggioranza

grazie ad un regolamento del Senato. Egli però

rifiuta e si appella alla Corte Costituzionale che,

dandogli torto, abilita la sfiducia individuale.

Crisi del Governo:

Nascono per sconfitte parlamentari, rapporti

conflittuali tra partiti o tra coalizioni di maggioranza.

Il presidente della Repubblica può però rivalutare gli

esiti elettorali.

Coincide con le dimissioni del Governo che possono

essere:

-Volontarie: da parte del Presid. Del Consiglio e

approvata dal Consiglio dei Ministri (Crisi

Extraparlamentare).

-Obbligate: da un voto del Parlamento di una delle

due Camere (Crisi Parlamentare).

Quando il Governo si dimette, il Pres. Della

Repubblica valuta se è meglio ricercare un nuovo

Governo o andare a elezioni anticipate. Dopo Prodi

decise di formare un nuovo Governo, con però minori

poteri.

Decreto Legge e Decreto Legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO:

 L’art.76 parla di Delega Legislativa che contiene:

Principi direttivi ovvero l’esercizio di una norma

non può essere delegato al Governo se non con

principi direttivi (il Parlamento afferma con quali

principi il Governo può legiferare) ; Un tempo

limitato (i decreti legislativi devono essere

approvati entro 24 o 48 mesi altrimenti perde il

suo potere); Un oggetto definito (Il Parlamento

deve essere a conoscenza di ciò che contiene il

decreto)

Sono usati spesso, al contrario di quello che

vuole la Costituzione: il Governo si fa dare la

delega dalle Camere (che controllano gli schemi

del decreto e danno un parere) e

successivamente chiede anche al Parlamento il

disegno di delega; infine è emanato dal

Presidente della Repubblica.

Il Governo può però adottare decreti correttivi

per modificare il decreto legislativo.

Se il decreto è in contrasto con un principio

direttivo della legge di delega, dovrebbe

prevalere il principio cronologico; dato che però

il decreto trova la sua fonte nella legge di

delega, quest’ultima è più importante; quindi la

Corte Costituzionale afferma che qualsiasi

violazione è una violazione indiretta dell’Art.76.

DECRETO LEGGE: E’ indicato dall’Art. 77 : il

 primo comma afferma che il governo non può

emanare decreti senza il consenso del

Parlamento; il secondo comma afferma che nel

caso non può momentaneamente chiedere il

permesso può emanare un decreto ma deve

essere convertito il giorno stesso; il terzo comma

afferma che devono essere convertiti entro 60

giorni altrimenti decadono.

Il Decreto è indicato anche nell’articolo 15: il

primo comma afferma che è un provvedimento

provvisorio in caso di necessità e urgenza, il

secondo comma afferma che il Governo non può:

-Conferire deleghe legislative (perché compito

delle Camere)

-operare nelle materie indicate nell’Art.72

-rinnovare decreti legge negati dalle Camere o

dalla Corte, o non convertiti.

Mentre il terzo comma afferma che nel decreto-

legge ci deve essere un contenuto omogeneo;

non possono essere quindi inserite tante riforme

diverse. Questo principio fu riconosciuto dalla

Corte Costituzionale.

Ci fu con il tempo un abuso di questa

decretazione d’urgenza e problemi di

conversione; 60 giorni sono infatti pochi per

dibattiti aperti, quindi il Governo ha riposto

fiducia nelle Camere. La Corte Costituzionale

consente modifiche (emendamenti) che però

vanno a modificare un provvedimento che è già

legge.

Da decreto-legge a legge.

Il Consiglio dei Ministri delibera il Decreto-Legge che

è portato al Presidente della Repubblica che lo

controlla e infine lo emana. Viene poi pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno

successivo (a differenza delle legg

Dettagli
A.A. 2017-2018
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.paradiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Furlan Federico.