31/1/17 – Dalla caduta dell’impero romano al medioevo
Dalla caduta dell’impero romano (deposizione di Romolo Augusto - fine impero d’Occidente 476 d.C.) fino ad oggi (è una data incerta anche se si usa il 1861, ossia l’unificazione d’Italia, altri invece indicano il 1922, ossia l’inizio del fascismo, altri ancora la pubblicazione del primo codice civile), più di 1000 anni di storia del diritto.
Ora identifichiamo il 476 come data conclusiva dell’impero romano ma all’epoca erano già avvenute delle deposizioni di imperatori ma non si era mai arrivati di fatto alla fine effettiva dell’impero. Una reale rottura avviene in Occidente con l’arrivo dei longobardi nel VI sec.
Non si possono conoscere le scelte effettuate dal legislatore attuale se non si conoscono i fatti storici. La storia del diritto si sviluppa in diversi ambiti storici, politici, sociali, che caratterizzano un determinato contesto.
Il diritto vive nella vita del popolo, quindi entrare in esso comporta conoscere quel popolo attraverso fonti da cui si traggono informazioni. Fonte significa che deve essere verificata la sua attendibilità ed originarietà (singole leggi, trattati, giurisprudenza) che devono essere affiancate da altre fonti giuridiche (negozi giuridici, contratti) e da altre fonti che non sono perfettamente giuridiche ma danno testimonianze utili sulla vita concreta del diritto.
Il processo è la ricostruzione dei fatti. La storia si svolge a cicli che si ripetono nel corso di essa. La storia ha una finalità vigente, la storia serve a correggere una visione dogmatica (ricostruire un istituto come se esso non avesse fatto parte della storia, si sistema in modo da non considerarlo parte della storia) del diritto.
Il diritto è relativo rispetto ad una determinata epoca e si evolve con il passare del tempo. La conoscenza del passato è un elemento fondamentale per conoscere il presente.
Legis e iura
Il punto di partenza non sarà il 476 ma gli ultimi secoli dell’impero romano.
Legis: fine 3 sec. Decadenza. Frutto di una volontà unilaterale dell’imperatore, diritto nuovo corregge e non rimpiazza il diritto antico.
Iura: diritto antico, insieme di principi che sono il frutto di elaborazioni giurisprudenziali, dottrinali. Quello che è antico e tradizione è da rispettare.
Legge delle citazioni: si era stabilito che le opinioni di alcuni giuristi individuati (5) erano legge, se non vi era la maggioranza di tutti bastava la maggioranza dei 5, se vi era parità allora bastava l’opinione di Papiniano che era il più importante fra i 5 opinionisti.
Codici gregoriani: realizzati da Diocleziano, non sono raccolte ufficiali in quanto non hanno avuto una promulgazione da parte dell’imperatore.
Teodosio 2: nel 429 tentativo di una raccolta in due parti: leggi e iura. La prima raccolta in 16 libri esce nel 439.
Si sviluppano sempre più le consuetudini a causa dell’espansione dell’impero e anche a causa della disgregazione istituzionale (se il potere politico non dà disposizioni allora si sviluppano le consuetudini).
Passaggio al medioevo
- Presenza della chiesa.
- Rapporti feudali.
La fede cristiana si era sviluppata nell’impero romano e aveva fatto fronte alle persecuzioni (inizialmente non era tollerata la pratica della fede cristiana, con il tempo si aderisce sempre più a questa religione).
L’ultima persecuzione avvenne con Diocleziano (i cristiani per poter professare la fede dovevano compiere un sacrificio). I cristiani credevano in un solo dio mentre i pagani in molte divinità. Per i pagani l’unicità di un dio non era comprensibile.
Galerio 311 d.C.: sospende questa persecuzione e sancisce un principio di tolleranza.
L’editto di Milano inizia ufficialmente nel 313 e diceva che la pratica della religione è irrilevante, è neutro ai vari culti. Costantino vede nella religione cristiana uno degli elementi per evitare la disgregazione dell’impero.
Episcopalis audentia: concessione, riconoscimento di un potere di carattere arbitrale ai vescovi (potere di risolvere le controversie civili tra i cristiani).
Forma semplificata di liberazione degli schiavi: chi si converte al cristianesimo poteva liberarsi dalla schiavitù.
Nel 321 si riconosce il potere alla chiesa di legare o di essere legata (successioni mortis causa).
Per Costantino la chiesa è considerata un’istituzione pubblica, ciò che accade alla chiesa interessa anche l’imperatore. Se non c’è unità nella chiesa può venir meno anche l’unità dell’impero.
1/2/17 – Chiesa e rapporti feudali
Editto di Tessalonica, 380 d.C. Teodosio 1: impone il cattolicesimo come religione di stato e gli aveva rifiutato il titolo di pontefice massimo.
Il sovrano, come tutti i fedeli per quanto riguarda le cose spirituali, è sottoposto all’autorità della chiesa. Legame sempre più stretto tra dimensione spirituale e la dimensione temporale.
Papa Gelasio: dice che ci sono due grandi autorità:
- Dio ha chiamato a regolare la vita temporale (impero).
- Dio ha chiamato a salvare le anime (chiesa).
Dualismo: necessità di entrambi i poteri per i sudditi e la loro salvezza.
Nascita di legami feudali che sono rapporti tra due persone di natura feudale. È un’epoca di crisi (tardo impero) delle istituzioni, specialmente nell’Occidente si fatica a mantenere l’ordine pubblico a causa di povertà, invasioni, epidemie. Il singolo non trova più la protezione delle istituzioni e quindi cercano protezione da coloro che detengono il potere di fatto, ad esempio coloro che hanno milizie proprie.
Nessuno gli ha attribuito il potere, lo hanno e lo esercitano. Sotto Commodo esistono dei latifondi imperiali gestiti da amministratori con un potere particolare, su tutti coloro che ci lavorano.
Nell’ambito delle popolazioni barbariche esistevano dei capitribù che si accattivavano dei giovani guerrieri con dei donativi. Stessa storia accadeva con le milizie dell’impero che non riusciva a dominare e quindi si accattivava questi barbari con dei donativi (es. assegnazione di terreni) per fare in modo che questi stessero dalla parte dell’impero e lo appoggiassero nel caso di invasioni future.
Dopo la metà del 4 sec. d.C. nasce il colonato che discende dall’ampliamento della proprietà fondiaria e c’è bisogno di manodopera. I singoli a causa di tassazioni gravose preferiscono lavorare alle dipendenze di un potente, che paga le tasse.
Si formano due parti: pars dominica (parte del padrone) e la pars colonica (parte dei coloni che non sono semplici lavoratori ma sono legati al terreno e al padrone anche dal punto di vista personale). Essi sono vincolati al fondo se esso viene venduto anche i coloni vengono trasferiti al nuovo padrone.
Si ha una fedeltà obsequium nei confronti del padrone.
Commendatio: rito in cui la persona sottoposta mette le mani in quelle del padrone e gli fa una sorta di omaggio.
Medioevo e rinascimento
Medioevo: età tra due epoche, un’età di passaggio, decadenza (dura un millennio da 476 d.C. alla scoperta dell’America 1492).
Rinascimento: dopo medioevo, qualcosa che rinasce.
Nel medioevo ci sono delle linee di continuità:
- Imperfezione del potere politico: il potere attuale tende a regolare tutte le manifestazioni di carattere sociale-personale, tutto è regolato da norme. Lo stato si occupa di tutti gli aspetti della vita del singolo. Nel medioevo si ha una crisi dello stato (alcuni non riconoscono l’istituzione), lo stato fa fatica ad affermare la propria sovranità, esistono numerose istituzioni che affermano la propria autonomia limitando il potere dello stato.
- Potere politico che non pervade fortemente l’area del diritto, il potere politico prova a dare disposizioni ma le norme non sempre sono attribuibili a questo potere. Sono fondamentali le varie fonti (es. consuetudini).
Il diritto non è un prodotto artificiale ma è il prodotto della società.
Fatto: il diritto si appropria dei fatti e dà ad essi una valenza giuridica (es. una sanzione a chi oltrepassa il semaforo rosso). Oggi i fatti diventano giuridici perché il legislatore li seleziona come tali. Il singolo fatto nel medioevo è valido come diritto perché è effettivo, perché avviene non perché qualcuno lo qualifichi come tale.
Validità: risponde a dei requisiti richiesti dal diritto (es. pena la nullità dell’atto).
Naturalismo giuridico: diritto forma di strutturare naturali, è legato ad un’etnia, ad una razza, è pertinenza di chi appartiene allo stesso sangue.
Formalismo giuridico: domina un inquadramento giuridico di fatti, si creano una serie di forme che vanno rispettate.
Primitivismo: solitamente l’uomo domina la natura, egli sfrutta le cose, le domina, nel medioevo è l’inverso, la natura domina l’uomo, ha un aspetto malvagio perché la scena è dominata da epidemie, invasioni.
Reicentrismo: mette al centro le cose, ordine giuridico incardinato sulle cose. (Es. il singolo è attratto dalla terra, essa ha lo status e l’individuo che ci vive sopra ha degli obblighi come se fosse servo di essa).
I contratti nel passato erano basati su schemi rigidi impostati dal legislatore, si sviluppano contratti atipici (rispondono ad uno schema non regolato dal diritto).
La chiesa ha un diritto canonico impostato in modo diverso rispetto a quello secolare, il diritto è un mezzo che serve per arrivare al fine ossia alla salvezza delle anime. Il diritto canonico deve essere elastico anche se questo a volte significa essere incoerente, per il diritto canonico è fondamentale il diritto divino.
Per il diritto canonico è importante che nel contratto vi sia il consenso e la buona fede, non devono seguire uno schema fisso.
Convenientia stantia: non rispondono ad uno schema fisso, il contratto varia in base al luogo e al tempo.
Consuetudine: definita la vera costituzione del medioevo (soprattutto dell’alto medioevo) per sottolinearne l’importanza. La funzione del monarca è quella di garantire il rispetto di un equilibrio politico-sociale che sta nei fatti, un equilibrio che si è consolidato nel tempo.
La legge è popolare, essa si è modificata nel tempo, nel corso delle popolazioni spesso il sovrano si limita a metterla per iscritto, a promulgarla.
Il principe ha il potere giurisdizionale, deve governare come giudice, deve interpretare il diritto. Il principe deve mantenere l’equilibrio e interviene quando questo è messo in pericolo.
Il sovrano può dettare norme solo nel caso in cui serva mantenere l’equilibrio ossia correggere o integrare norme precedenti.
L’individuo è visto dallo stato come tale, come soggetto con una vita propria, nel medioevo prevale la collettività (es. istituzioni, corporazioni).
San Tommaso: compone l’opera teologica più importante del medioevo, dice che la perfezione è del tutto.
Etimologie di Isidoro di Siviglia: radice della parola di un termine. Isidoro dà una serie di spiegazioni di termini. La legge è norma che ha contenuto regole scritte nella natura delle cose. La legge è per forza giusta, perché frutto di una realtà preesistente.
Alberico da Rosciate: vissuto nel basso medioevo, la legge umana è traduzione dell’equità. Il principe individua i punti dell’equità e li mette per iscritto, il correre del tempo fa diventare intangibile la legge, la fa diventare diritto.
La persona giuridica e la chiesa
Presenza della chiesa. La persona fisica nel medioevo era distinta da quella giuridica. Nel diritto romano non c’era una teoria ben precisa sulla persona giuridica. Non si percepiva l’esistenza di qualcosa che non esisteva di fatto ma solo per il diritto.
La persona giuridica ha radici di natura teologica, la sua elaborazione è dovuta soprattutto al diritto canonico. La chiesa aveva certe esigenze in seguito alla nascita di alcune istituzioni (es. vescovato).
Corpus misticum: San Paolo divide il concetto di chiesa e fedeli. La chiesa non ha un’esistenza fisica, è quell’entità che comprende tutti i fedeli (vivi e morti).
Chiesa come ente e singoli fedeli viene sviluppata da un giurista poi pontefice, Innocenzo 4.
Differenza tra alto e basso medioevo è data dalla nascita di una scienza giuridica nel corso del basso medioevo in Italia, a Bologna, dove si analizzerà precisamente il diritto.
Giustiniano e la riconquista dell’Italia
Giustiniano: nasce nel 482 in Macedonia, viene associato al trono dallo zio nel 526, gestisce l’impero d’Oriente.
Impero d’Occidente: crollato, invaso da popolazioni barbariche. Primo obiettivo di Giustiniano è quello di riconquistare il territorio italiano e restaurare l’impero d’Occidente.
Campagna militare in Africa 533: viene riconquistata l’Africa a nord e fu un pretesto per la guerra in Italia nel 535, e viene liberata la Sicilia, nel 540 cade Ravenna. Le operazioni si interrompono a causa delle invasioni in Oriente degli Unni.
Nel 555 finisce la guerra, l’unificazione sotto l’impero d’Oriente dura poco perché arrivano in Italia i longobardi che sconfiggono i bizantini.
Nel 554 Giustiniano, su richiesta del papa Vigilio attraverso la pragmatica sanctio (per sancire il ritorno dell’Italia sotto il dominio diretto dell’impero), doveva stendere una compilazione.
2/2/17 – Corpus Iuris civile e longobardi
Corpus Iuris civile: un anno dopo essere salito al trono Giustiniano cerca di risistemare le leggi imperiali (comprese in parte nel codice teodosiano). C’erano da correggere ripetizioni o mancanze del codice.
Non abbiamo una copia di questo codice, esso verrà sostituito da un secondo codice. Alla fine del 530 viene ordinata la composizione di un nuovo codice. Giustiniano diede il potere alla commissione di intervenire su questi testi con l’obiettivo di attualizzarli.
La massa di queste fonti era molto più ampia rispetto a quelle precedenti. Nel 533 viene promulgata la raccolta chiamata Digesto (in greco Pandecta), è una compilazione di 50 libri dominati principalmente dalla materia privatistica, 2 libri parlano di diritto penale.
Giustiniano sapeva che su queste opere doveva essere basato l’insegnamento del diritto. Però esse erano troppo complesse per essere comprese da un pubblico principiante così istituì un manuale per semplificare e chiarire l’insegnamento del diritto.
Giustiniano attribuì a questo manuale forza di legge. È un manuale di diritto privato perché è nel privato che troviamo tutta la teoria generale del diritto, diciamo che è la base per comprendere il diritto.
Costituzione del 533 aveva previsto lo studio del diritto in 5 anni:
- 1 anno istituzioni.
- 2-3-4 anno Digesto.
- 5 anno codice.
Il codice però dopo qualche anno risultò vecchio e aveva problemi di coordinamento con il Digesto (trattava delle stesse materie). Giustiniano fece redigere una raccolta di massime (50 decisioni) per risolvere queste incoerenze.
Poi si rese conto che era necessaria la creazione di un nuovo codice che uscì nel 534. Dopo l’uscita del 2 codice e fino alla morte di Giustiniano vengono raccolte una serie di norme/leggi chiamate novelle perché erano nuove costituzioni. Vengono raccolte in diverse compilazioni.
Dette valore di legge nelle novelle ad alcuni canoni di concili (norme emanate da assemblee di vescovi). I beni della chiesa furono considerati come beni pubblici.
La dominazione bizantina in Italia ebbe una breve durata perché nel 568/569 discendono in Italia i longobardi.
I longobardi
Longobardi: analizziamo il diritto longobardo perché caratterizza anche gli altri diritti barbarici. L’arrivo dei longobardi spezzano il legame con l’Oriente, essi arrivano dalla Pannonia (Ungheria). È una popolazione nomade e militare.
Penetrano sul territorio con dei corpi d’armata staccati gli uni dagli altri comandati dai duchi (duces) e composti di unità a base familiare (fare).
L’impero bizantino continuò a tenere alcuni territori dell’Italia. I longobardi si organizzavano in ducati molto autonomi fra loro, non esiste uno stato unitario. Il re è a capo dei duchi che gestiscono le armate.
Dopo la morte di Clefi nel 574 passano 10 anni dalla nomina di un nuovo re. In ogni ducato si contrappone una curtis ducale che appartiene al duca e la curtis regia che appartiene al re ma viene gestita da un funzionario.
Il sovrano acquisisce dei doveri morali (es. protezione dei poveri, dei minori) nei confronti della comunità. Pavia era la capitale longobarda. Erano divisi in circoscrizioni e la sede del re era nel palazium che si trovava a Pavia.
Si hanno una serie di mutamenti dovuti all’influsso che il diritto romano esercitava via via nel tempo. 527: contraenti che si rivolgevano allo scriba (notaio) per un atto negoziale potevano impegnare una delle due leggi personali (o quella romana o quella longobarda).
Un’altra norma prevedeva che la donna che sposava il marito assumeva la sua legge personale.
Personalità del diritto: ammette che su uno stesso territorio possano vivere popolazioni che si regolano in modo differente in base alla loro etnia (es. romani regolati dalla legge romana), ognuno era sottoposto alla legge a cui apparteneva.
Con i carolingi si afferma molto la personalità del diritto.
Diritto romano: diritto comune, poi ci sono altri diritti specifici come il diritto longobardo.
Editto di Rotari: raccolta principale di leggi longobarde suddiviso in 388 capitoli scritti in latino (propria della lingua romana). La società longobarda risente della militarizzazione presente nel mondo longobardo.
Il re, comandante dell’esercito, emana le leggi nel corso dell’assemblea dell’esercito in cui i militari per approvare scuotevano le spade contro i loro scudi (gairethinx). L’assemblea (chiamate diete nel mondo germanico) delibera.
Non erano assemblee di natura parlamentare, erano riunioni che fungevano da sede per la pubblicazione di leggi.
Gairethinx: rituale militare, att
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