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MANUALE DI DIRITTO PRIVATO ROMANO

CAPITOLO 1: le persone e la famiglia

COLLOCAZIONE DEL DIRITTO DELLE PERSONE NEL DIRITTO PRIVATO ROMANO. GLI STATUS DEGLI UOMINI.

Nelle Istitutiones di Gaio e di Giustiniano, sono presenti nozioni elementari di diritto privato, con riguardo alle

persone, secondo una linea di pensiero riflessa ancora alla fine del III secolo d.C. [Ermogeniano: poiché il diritto

è stato costituito per gli uomini, per prima cosa parleremo dello status delle persone].

CAPACITA’ GIURIDICA→ nel diritto più arcaico è prevista per chi fosse stato libero, cittadino e sui iuris.

• Ne erano privi gli schiavi, gli stranieri e le persone alieni iuris. Nel corso del Principato (31 a.C. al 235

d.C.) si riconosce in modo progressivo la capacità giuridica delle persone sottoposte ad un potere altrui.

Durante il IV-VI secolo d.C. furono introdotte limitazioni alla capacità giuridica in base al credo religioso,

alla classe sociale o all’attività svolta. Non occorreva la presenza di un tutore o curatore, poiché i suoi

atti non producono effetti in capo a lui, bensì nella sfera patrimoniale dell9avente potestà.

CAPACITA’ LEGALE→ titolari anche soggetti privi della capacità giuridica, purché non si trovassero in

• una della 4 situazioni per le quali vi è una limitazione della capacità legale; 1) impubertà; 2) sesso

femminile; 3) infermità mentale; 4) prodigalità. Un soggetto libero, cittadino e sui iuris, se in presenza di

una di queste caratteristiche, subiva una limitazione della capacità di agire e necessitava

dell’assistenza di un tutore o curatore per compiere atti giuridici relativi al proprio patrimonio.

Il diritto relativo alle persone ruota intorno ai tre status: 1) LIBERTATIS; 2) CIVITATIS; 3) PERSONA SUI

• IURIS. Essi potevano essere modificati, attraverso la c.d. CAPITIS DEMINUTIO: a) MAXIMA, quando un

individuo perdeva la libertà e la cittadinanza; b) MINOR SIVE MEDIA, quando perdeva la cittadinanza ma

non la libertà; c) MINIMA, quando passava dalla condizione di persona sui iuris a quella di alieni iuris.

Istituto del diritto di POSTLIMINIO: introdotto per far acquistare al romano, caduto in prigionia (perdita

• della posizione giuridica anteriore) dei nemici, il suo precedente status, con diritti e obblighi connessi,

qualora fosse riuscito ad entrare in patria. L’acquisto era subordinato al ritorno nei confini del territorio

romano, in modo automatico. Tale automatismo non valeva nei soli casi del matrimonio e del possesso,

poiché dovevano essere posti nuovamente gli elementi costitutivi:

- REDEMPTU AB HOSTIBUS: rientro in patria a seguito di un pagamento di un riscatto. Se chi aveva pagato

non avesse rinunciato alla restituzione, il riscatto sarebbe rimasto vincolato a lui a titolo di pegno fino

all’estinzione del debito. In seguito, viene equiparato al rimborso del riscatto pagato lo svolgimento di

attività lavorative per un massimo di 5 anni.

STATUS LIBERTATIS

All’interno del diritto delle persone la divisione è fra uomini LIBERI o SCHIAVI. Colpisce l’inclusione sul piano

giuridico dei servi nel concetto di persona: da un lato erano persone dotate di una propria capacità di agire,

dall’altro cose, oggetto di proprietà del padrone che poteva gestire come voleva. Ci arrivano, grazie ad alcuni

frammenti conservati nel Digesto, brevi annotazioni dedicate alla condizione di schiavo nelle istituzioni di

Giustiniano, prendendo spunto dalle Istituzioni di Ulpiano [Gaio tace]. Tale condizione è considerata un istituto

proprio nel diritto comune a tutte le genti (ius gentium) ma contraria al diritto naturale, secondo il quale tutti gli

uomini nascono liberi. La schiavitù può dipendere dalla nascita dalla madre schiava o dalla successiva

riduzione in servitù per cause previste dallo ius gentium (la prigionia di guerra) o dal diritto proprio della

comunità di appartenenza (ius civile). Secondo lo ius civile, vi erano dei casi in cui il cittadino poteva essere

fatto schiavo

- Uomo libero maggiore di 20 anni che, fingendosi servo, si è fatto vendere da una persona compiacente

per ripartirsi il prezzo. Fenomeno diffuso e già citato all’interno dell’editto pretorio, dove si nega la

possibilità di rivendicare la libertà di chi si era finto schiavo restando di fatto tale per tutta la vita. A

partire dal III secolo d.C. la sua condizione si considerava servile anche da un punto di vista giuridico; 1

- Ladro colto in flagrante (diritto arcaico);

- Condannati a morte o ai lavori forzati in miniera (età imperiale);

Sotto il profilo giuridico gli schiavi risultavano essere una classe unitaria, sul piano sociale essi erano

particolarmente stratificati: vi erano servi che gestivano attività imprenditoriali, medici, architetti ecc. ma anche

servi sfruttati nelle miniere e nei lavori agricoli. Nell’ambito delle persone libere si dava importante alla

differenza tra chi è nato già in possesso di tale status, detto INGENUO, e chi invece lo ha ottenuto seguito, il

LIBERTO. Tale differenza è indice di mobilità sociale, per cui gli schiavi non erano destinati a restare tali per

sempre, ma potevano ricevere libertà dai loro padroni. Il passaggio dalla condizione servile a quello di libero si

rifletteva anche sul nome: gli schiavi erano indicati con un solo (Stico), mentre il liberto aveva tre nomi di nati

liberi: nome e gentilizio del patrono, cui si aggiunge il cognome (II secolo d.C.) e/o un agnome consistente o solo

nell’antico nome servile oppure nella aggiunta del gentilizio o cognome del patrono con la desinenza “iano”. Nel

campo del diritto privato, essere liberto produceva conseguenze in materia di tutela legittima, spettante al

patrono e i suoi figli sui liberti impuberi e le liberte, di successione ereditaria e di prestazioni di giornate

lavorative da promettere all’ex padrone. Fin dal V secolo a.C. le tre forme di manomissione attribuivano sia la

libertà che la cittadinanza romana. Questa scelta è diversa rispetto a quella operata nelle città greche, che

rappresenta un elemento specifico della civitas romana che sarà esaltata da Filippo V di Macedonia nel 214 a.C.

Le tre manomissioni sono definite conforme al diritto e legittime:

1) MANUMISSIO VINDICTA→Si modellava una delle azioni utilizzate nel processo privato arcaico, la legis

actio sacramenti in rem, al fine di affermare giudizialmente la proprietà su cose o il potere su persone.

Davanti al tribunale del magistrato (in iure) un soggetto sui iuris afferma, d’accordo con il padrone, la

libertà dello schiavo assumendo le funzioni di absertor libertatis e lo toccava con una bacchetta

(vindicta); il padrone non replicava e il magistrato dichiarava la condizione di uomo libero dello schiavo,

che così acquistava anche la cittadinanza. Tale modo utilizzava l’impiego di un processo fittizio. Forse

già nel IV secolo a.C. il procedimento si semplifica ed è sufficiente la presenza in iure del solo padrone,

il quale toccando il servo con la bacchetta, pronunciava una formula solenne con cui lo dichiarava

libero e il magistrato si limitava a prenderne atto;

2) MANUMISSIO TESTAMENTO→ Disposta dal testatore mediante l’uso di una precisa formula

comprendente le parole “ORDINO” o “VOGLIO”. La liberazione poteva essere stabilita senza condizioni

(pura) o sottoposta a condizioni: il servo liberato nel testamento sotto condizione prendeva il nome di

“statulibero” e godeva della libertà solo con l’adempimento della condizione;

3) MANUMISSIO CENSU→Realizzata mediante l’iscrizione dello schiavo nelle liste del censo da parte del

padrone, che lo rendeva in tal modo libero e cittadino.

In virtù dei numerosi schiavi nel corso del II e I secolo a.C. Vi è un aumento delle manomissioni ed

all’interruzione di forme più semplici e rapide come quella dell’INTER AMICOS (dichiarazione agli amici) e quella

PER EPISTULAM (lettera). Sotto Augusto, prevalgono i timori di un’eccessiva alterazione della compagine sociale

dovuta la gran numero di neocittadini di origine servile, che ha portato ad alcuni interventi limitativi della libertà

di manomissioni dei patroni:

1) Legge Fufia Caninia del 2 a.C.→ numero massimo di schiavi che si potevano manomettere per

testamento, proporzionandolo a quelli posseduti dal testatore: 2-10, la metà; 11-30, 1/3; 31-100, ¼; 101-

500, 1/5; + 500, fino a 100;

2) Leggi Aelia Sentia del 4 d.C→ vieta la manomissione in frode ai creditori e regolava quelle compiute in

favore di schiavi colpiti da pene infamanti, e di schiavi minori di 30 anni da parte di padroni minori di 20,

attribuendo agli stessi lo status di Latini Aeliani;

3) Lex Iunia Norbana, approvata da Tiberio nel 19 d.C.→riconosceva lo status di Latini Iuniani agli schiavi

manomessi in forme non solenni.

Gaio: distinzione tra 3 generi di liberti: quelli diventati cittadini romani; quelli divenuti Latini; gli stranieri dediticii

(arresi). Condizione che sopravvive alla costituzione Antoniniana del 212 d.C., ma che decadrà già sul finire del 2

III secolo d.C., per poi essere abrogata sotto Giustiniano. Nonostante la presenza di manomissioni, vi era un

tendenziale favoritismo, da parte dell’ordinamento giuridico, per la libertà. L’accertamento dello stato di schiavo

o libero avveniva in via giudiziale, attraverso i PROCESSI DI LIBERTA’. Esistenti già all’epoca delle XII Tavole, essi

si svolgevano tra chi AFFERMAVA LA CONDIZIONE SERVILE DI UNA PERSONA, rivendicando il suo potere su di

lei e chi invece ne DICHIARAVA LA LIBERTA’. Stesse modalità della manomissione vindicta, ma qui si tratta di un

vero e proprio contenzioso. Il preteso schiavo era oggetto del processo, non aveva un ruolo attivo. Particolarità:

1) Sentenza emanata da un collegio di giudici (recuperatores) e si dovrà attendere fino al I secolo d.C. ed il

nuovo rito extra ordinem, affinché vi sia un unico giudice;

2) Regola secondo la quale, durante tutto il processo, l’asserito servo rimane in una situazione di libertà.

Figura dell’adsertor libertatis è eliminata da Giustiniano;

Situazione di chi, pur essendo un uomo libero, crede in buona fede di essere uno schiavo altri [esempio: schiavo

manomesso in un testamento a sua insaputa e ne venisse a conoscenza solo dopo un dato periodo]. Se non vi

era alcun dubbio che gli fosse diventato libero, vi erano delle questioni concrete da risolvere: regolare la

trasmissione dei suoi acquisti; estendergli il regime previsto dalla lex Aquilia; dichiarare nulla la sua vendita.

STATUS CIVITATIS

La differenza tra cittadini e stranieri in tema di capacità di diritto privato era importante in epoca arcaica, ma

viene meno fin dalla tarda Repubblica e inizio del Principato. Nella antica città esistevano alcuni istituti giuridici

riservati ai cittadini, da cui gli stranieri erano esclusi: proprietà quiritaria, mancipatio, usucapione ecc. Vi erano

diverse categorie di stranieri:

- I FEDERATI: mediante i singoli trattati (foedera) potevano essere riconosciuti diritti nella sfera del diritto

privato;

- Tra i federati, vi erano i membri delle comunità latine, che avevano concluso con Roma il foedus

Cassianum nel 493 a.C. e dato vita alla Lega Latina: erano chiamati Prisci Latini, e avevano lo ius conubii

e lo ius commercii e la tutela giurisdizionale. Diritti estesi anche a coloro che erano iscritti alla lista dei

partecipanti alle colonie latine.

Tra la il VI ed il V secolo a.C. si era formata una prassi commerciale tra popoli vicini, fondata nella reciproca

fiducia. L’incapacità dipendente dallo status civitatis si attenua agli inizi del II secolo a.C., a seguito

dell’espansione romana dopo le guerre puniche e dello sviluppo dello ius gentium nella sua duplice accezione di

complesso di istituti giuridici comuni a tutti i popoli e diritto degli affari nascente dalle transazioni commerciali.

Istituzioni di Gaio→casi in cui Latino può acquistare la cittadinanza romana:

- Condizione dei Latini Aeliani e Iuliani sposati con donne romane o della loro stessa condizione, i quali

avrebbero potuto conseguire la cittadinanza romana, qualora fosse nato da quel un figlio ed avesse

compiuto un anno; acquisto subordinato alla presenza di un figlio vissuto almeno 1 anno (anniculus).

- Esamina i casi in cui i figli cadeva sotto la potestà del padre in epoca posteriore alla nascita, tratta il

tema della PROVA DELL’ERRORE DI STATUS (ERRORIS CAUSAE PROBATIO) utilizzata per sanare

situazioni dove, per errore, un romano e una latina o straniera, si erano sposati credendo di essere

entrambi cittadini ed avevano avuto almeno un figlio. La ratio era che, se era provato l’errore sulla

cittadinanza del coniuge, questi ed i figli, a prescindere dal compimento di 1 anno, diventano cittadini.

PERSONAE SUI IURIS E ALIENI IURIS. IL NOME DELLE PERSONE

Alcune persone sono giuridicamente indipendenti e perciò vengono indicate come SUI IURIS; altre in quanto

sottoposte ad un potere altrui vengono denominate ALIENI IURIS. La persona sui iuris è chiamata anche PATER

FAMILIAS (non implica l’avvenuta procreazione di figli): si fa infatti riferimento solo ad una persona di sesso

maschile. Nel caso di una donna, si dice che è sui iuris, anche se raramente troviamo il termine mater familias

con cui si allude alla moglie legittima e madre dei figli all’interno della piccola (familia proprio iure) famiglia, 3

incentrata sulla figura del pater. Essa era di carattere patriarcale e mononucleare: pater, moglie, figli legittimi

naturali o adottivi, schiavi e persone in mancipio o in causa mancipii. Vi è anche una nozione di grande famiglia

(familia communi iure): sotto unico potere del pater anche le famiglie dei figli maschi. Il pater ha 4 poteri:

1) MANUS→ potere sulla moglie;

2) PATRIA POTESTAS→ potere sui figli nati da matrimonio legittimo (iustae neptia) e sui figli adottivi;

3) MANCIPIUM→ potere su alcune persone che, temporaneamente, sono aggregate alla famiglia (no

vincoli di sangue);

4) POTESTAS DOMINICA→ che esercita sugli schiavi, in quanto padrone.

Per la donna sui iuris deteneva solo la potestas dominica sui suoi servi [Con riferimento alla patria potestà tale

esclusione si è mantenuta per secoli: è durata fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975 in quanto nel

codice italiano del 1942 essa era ancora riservata al padre]. Vi è stata comunque un’evoluzione del diritto

romano: manus e mancipium furono i primi a scomparire nel III secolo d.C.; continuano a persistere la patria

potestas e la potestas dominica ma con notevoli cambiamenti e limitazioni. Denominazione delle persone nate

libere di sesso maschile: tre nomi: 1) prenome, proprio di ciascun individuo; 2) nome, indicativo del gentilizio

comune a tutti i componenti di una gens; 3) cognome, contraddistingueva gli appartenenti ad una famiglia

agnatizia; nella discendenza legittima era abituale di indicare, nelle denominazioni ufficiali, il prenome del padre

e del nonno. Alle donne mancava il prenome, essendo di solito chiamate con il solo gentilizio al femminile, fino

all’età imperiale e poi anche con il cognome sempre femminilizzato. La trasmissione del gentilizio e del

cognome avveniva a seguito della nascita da matrimonio legittimo, mentre i figli adottivi assumevano i nomi del

padre adottivo con l’aggiunta di un secondo cognome, detto agnome. Il sostanziale disinteresse per una

disciplina in materia di nomi delle persone è evidente nella legislatura giustinianea, che riconosce pienamente

agli individui la loro scelta e modifica.

CONVENTIO IN MANUM E MATRIMONIO LEGITTIMO

Il più antico matrimonio romano si confonde con il potere del marito sulla moglie, identificandosi così con la

manus. I due istituti sono collegati, essendo il matrimonio presupposto mi indispensabile per l’acquisto della

manus, ma restando distinti. Il matrimonio romano è chiamato MATRIMONIUM o IUSTAE NUPTIAE, dove il

termine giusto vuole dire conforme allo ius, vale a dire legittimo; ha carattere monogamico. La sua struttura si

configura nel’9età più antica e rimane invariata fino al V secolo d.C., fondandosi su due elementi fondamentali:

1) Carattere soggettivo o psicologico: AFFECTIO MARITALIS, consistente nella reciproca volontà dell’uomo

e della donna di considerarsi come marito e moglie; elemento che doveva durare, poiché nel momento

in cui cessava, portava alla fine del matrimonio;

2) Carattere oggettivo: manifestazioni esteriori di tale affectio date dall’entrata solenne nella casa del

marito, dalla convivenza, dalla costituzione della dote e da ogni altra condotta atta a dimostrarla nelle

relazioni sociali;

Vi sono ulteriori elementi al fine di ritenere legittimo il matrimonio:

La reciproca capacità naturale al matrimonio, raggiunta con la pubertà e la connessa capacità di

• procreare. Negli uomini, è probabile che in origine si procedesse ad un’ispezione del corpo, sostituita in

seguito dalla fissazione dell’età minima di 14 anni; per le donne questa era abbassata a 12;

Assenza di certi gradi di parentela e la conseguente inammissibilità di matrimonio endogamico. Erano

• vietati i matrimoni tra parenti in linea retta (madre e figlio) e fra parenti in linea collaterale entro un certo

grado (fratello e sorella). Il divieto riguardava nell’età più antica i matrimoni tra parenti collaterali entro il

6°, ridotto poi al 4°. All’inizio dell’impero il requisito del 4° viene abbassato al 3° per permettere a

Claudio di sposare Agrippina, figlia di suo fratello. In età postclassica con Teodosio I si ritorna al limite

del 4°. Tale divieto è eliminato da Giustiniano; 4

CONNUBIUM: consistente nell’esistenza tra gli sposi di una reciproca capacità giuridica di contrarre

• matrimonio. Si tratta di una capacità che in origine era per i cittadini romani e per quelli stranieri, ma

anche tra Patrizi e plebei all’interno della civitas romana. Riferimento ad una norma delle XII, del 450

a.C. con la qual

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher v.barghini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cassarino Alessandro.
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