ISTITUZIONI
DI
DIRITTI PRIVATO
PROGRAMMA PER SCAMS B ANNO 24/25 1
Indice
Macroarea I 8
Argomento 1 8
Videolezione 1 8
Il diritto privato. La norma. Le fonti del diritto 8
Videolezione 2 13
Le fonti del diritto 13
Videolezione 3 19
Il diritto intertemporale 19
Argomento 2 23
Videolezione 4 23
L’interpretazione letterale della legge 23
Videolezione 5 26
L’interpretazione della legge secondo l’intenzione del legislatore. 26
Videolezione 6 29
L’analogia 29
Argomento 3 31
Videolezione 7 31
La capacità giuridica 31
Videolezione 8 34
La capacità di agire 34
Videolezione 9 36
L’interdizione 36
Videolezione 10 38
L’inabilitazione 38
Videolezione 11 40
L’amministrazione di sostegno 40
Videolezione 12 43
2
L’incapacità naturale 43
Argomento 4 46
Videolezione 13 46
Gli enti giuridici 46
Videolezione 14 49
Le fondazioni 49
Videolezione 15 52
Associazioni e comitati 52
II macroarea 58
Argomento V 58
Videolezione 16 58
La proprietà 58
Videoolezione 17 62
Modi di acquisto e perdita della proprietà 62
Videolezione 18 69
Azioni a difesa della proprietà 69
Argomento 6 71
Videolezione 19 71
Possesso e detenzione 71
Videolezione 20 73
L’usucapione 73
Videolezione 21 76
Azioni a tutela del possesso 76
Videolezione 22 79
Il possesso di buona fede che vale titolo. 79
Macroarea III 81
Argomento 7 81
Videolezione 23 81
Il contratto in generale 81
3
Videolezione 24 85
Gli elementi essenziali del contratto 85
Videolezione 25 95
La conclusione del contratto 95
Videolezione 26 96
La responsabilità precontrattuale parte 1 96
Videolezione 27 100
La responsabilità precontrattuale parte 2 100
Videolezione 28 104
La responsabilità precontrattuale parte 3 104
Videolezione 29 108
La responsabilità precontrattuale parte IV 108
Videolezione 30 115
Il contenuto e l’e cacia del contratto 115
Videolezione 31 126
La forma del contratto 126
Argomento 8 128
Videolezione 32 128
L’invalidità del contratto 128
Videolezione 33 133
L’annullabilità 133
Macroarea IV 141
Argomento 9 141
Videolezione 34 141
L’obbligazione in generale 141
Videolezione 35 149
Le obbligazioni pecuniarie 149
Videolezione 36 151
L’adempimento e gli altri modi di estinzione dell’obbligazione. 151
4
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Videolezione 37 161
Cessione del credito. Modi che relative al soggetto passivo dell’obbligazione. 161
Tipologie di obbligazioni e obbligazioni naturali. 161
Argomento 10 168
Videolezione 38 168
L’inadempimento parte 1 168
Videolezione 39 171
L’inadempimento parte 2 171
Videolezione 40 174
L’impossibilità sopravvenuta 174
Videolezione 41 177
La mora del debitore 177
Videolezione 42 179
La mora del creditore 179
Videolezione 43 181
La risoluzione giudiziale per l’inadempimento 181
Argomento 11 184
Videolezione 44 184
Il fatto illecito 184
Videolezione 45 188
Il cosiddetto rapporto di casualità: danno fattispecie e danno risarcibile 188
Videolezione 46 192
Di erenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 192
Macroarea V 194
Argomento 12 194
Videolezione 47 194
La trascrizione 194
Videolezione 48 198
Pegno e ipoteca 198
5
ff fi
Videolezione 49 200
La prescrizione. Pro li generali 200
Videolezione 50 203
La decadenza 203
6
fi 7
Macroarea I
Argomento 1
Videolezione 1 Il diritto privato. La norma. Le fonti del diritto
Distinguere cos’è il diritto dalle altre regole che convivono nella società civile.
Il diritto può essere preso in considerazione sotto due diverse accezioni:
• In senso soggettivo: indica l’insieme delle prerogative che fanno capo a un determinato soggetto. Si
chiama “soggetto” il compartecipe che agisce insieme ad altri compartecipi all’interno della società
civile. La compartecipe può essere una persona sica o un ente.
• In senso oggettivo: l’insieme delle regole da rispettare nella convivenza sociale, ovvero nelle
interazioni tra soggetti che agiscono all’interno di questo generale quadro, in cui si applicano le
norme giuridiche di diritto privato.
- L’ insieme delle norme giuridiche può contribuire a dare la de nizione del diritto in senso oggettivo,
ma cosa sono? Quelle norme, quelle regole, per cui è prevista una reazione da parte del sistema, ciò
da quello che possiamo chiamare ordinamento giuridico.
Le norme giuridiche sono norme che devono essere tenute distinte da altre norme, per cui non è
prevista nessuna reazione, per esempio le norme etiche/morali (se si fa bene cenza nei confronti di
qualcuno, se si paga qualcosa a qualcuno che per strada chiede di aver bene cienza, quel qualcosa non è
una regola per cui è prevista una sanzione dall’ordinamento).
La norma giuridica è una regola per cui è prevista come potenziale, perché a volte spetta all’iniziativa
di un soggetto di attivare una sanzione, però è prevista una reazione da parte dell’ordinamento
giuridico. Comporta l’attivazione di una reazione.
Esistono regole giuridiche che possono essere:
• Derogate: per esempio in materia di adempimento della cosiddetta obbligazione, ciò di quel
particolare vincolo che sorge per esempio tra due soggetti che stipulano un contratto come una
vendita: ci sono dei vincoli, questi vincoli possono per esempio essere delle prestazioni che un
soggetto deve a un altro, come il pagamento del prezzo di una compravendita.
L’adempimento delle obbligazioni sono previste dal nostro codice civile delle regole derogabili,
ovvero che i soggetti che prendono parte a un contratto possono stabilire delle regole diverse rispetto a
quelle stabilite dal codice civile.
A cosa servono quindi le regole derogabili?
Servono nel caso in cui i soggetti non pensino e non vogliano disporre diversamente, quindi possono
applicare le regole del codice civile o omettere alcuni aspetti.
• Inderogabili: sono quelle che non possono essere derogate, sono imperative.
Quando si parla di norma giuridica è previsto qualcosa dal sistema in relazione a questa norma giuridica,
anche quando si tratta di norme derogabili, perché si inseriscono di forza nel sistema quando i soggetti
non vi abbiano derogato, ad esempio si stipula un determinato contratto tra due o più soggetti e si ha
un accordo per regolare o estinguere un accordo patrimoniale giuridico e non vengono stabilite
determinate regole, quindi non si dice nulla in relazione a determinati aspetti di contrattazione e quindi
intervengono le norme derogabili in determinate materie che entrano nel contratto.
Quindi è prevista una reazione del sistema per quelle norme derogabili, ma con la di erenza che quelle
derogabili possono essere derogate dai compartecipi. 8
fi fi fi fi ff
Per le nome inderogabili la reazione è più forte perché si applicano sempre, e la loro violazione non è
possibile. A volte sono previste delle sanzioni da parte dell’ordinamento giuridico (il sistema), la
sanzione può essere: 9
Invalidatoria: ad esempio un determinato contratto o una vendita non ha e etti e violando delle
norme imperative è stata resa senza e etto;
Risarcitorie: ad esempio quando si viola la sfera altrui causando un danno ad altri che l’ordinamento
considera ingiusto si deve risarcire;
Esse si attivano in relazione alle norme inderogabili.
Le norme giuridiche trovano la loro diretta radice dentro le cosiddette fonti del diritto che
tendenzialmente sono elencate nel codice civile.
Nel 1948 entra in vigore la costituzione repubblicana, una carta costituzionale di diritti, di regole
che devono applicarsi al di sopra di ogni altra norma, che vanno a ispirare l’attività del legislatore il
quale non può opporsi in violazione delle norme.
(Ritrova nella parte iniziale del codice civile)
La nostra costituzione contiene dei principi fondamentali, ci sono anche dei principi che riguardano il
diritto privato, quindi la convivenza tra soggetti.
Nella gerarchia delle fonti le norme della costituzione devono essere messe all’apice, questo perché le
foni all’apice non possono essere derogate dalle fonti poste al di sotto.
Allo stesso livello della costituzione in alcuni casi potremmo considerare quelle limitazioni di sovranità
che si hanno nel caso in cui ci si conformi in alcune norme di diritto internazionale.
Lo stesso Art. 10 della costrizione a erma che: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Noi abbiamo stretto, anzi costituito, alcune norme dell’unione europea ovvero le direttive speci che e i
regolamenti sono norme direttamente applicabili all’interno dei stessi rapporti tra cittadini privati del
nostro ordinamento.
In virtu del richiamo della nostra costituzione, in virtù della stipula di questi trattati, in virtù
dell’appartenenza dell’Italia all’unione europea questi principi valgono al di sopra quando sono
direttamente applicabili e valgono al di sopra in caso di regolamenti comunitari, sono tutti al di sopra
delle nostre leggi.
I principi fondamentali della nostra costituzione dobbiamo considerarli al di sopra delle norme
dell’unione europea.
Ovviamente la costituzione e le fonti europee non possono trovarsi nel primo articolo del codice civile
perché emanato nel 1942.
Dopo la costituzione e le norme dell’unione europea troviamo le leggi e gli altri aventi valore di
legge: le regole che sono approvate conforma di legge dal nostro legislatore, dal parlamento e a volte
dal governo che in alcuni casi ha una potestà legislativa e può emanare atti aventi valore di legge come i
decreti legge e i decreti legislativi, che sono dei casi in cui il governo è autorizzato ad operare delle
scelte, sempre con controllo da parte del parlamento.
Il nostro parlamento sovrintende all’emanazione delle leggi.
Le leggi sono delle regole che si applicano nei rapporti tra i soggetti nella società civile.
Nel diritto privato si applicano nelle interazione tra i soggetti.
Al di sotto delle leggi ci sono i regolamenti: quelle norme che ad esempio il governo mette in
attuazione per determinate leggi, per disciplinare determinate materie per esempio per dare anche un
contenuto concreto per delle leggi che per le loro caratteristiche a volte non possono essere sempre
dettagliate.
Quindi con i regolamenti si riceve un’attività di “speci cazione”. Ovviamente bisogna SEMPRE
rispettare la leggere di grado maggiore e stipulare i regolamenti senza violazioni. 10
ff ff fi ff fi
All’ultimo gradino della piramide ci sono gli usi: quei comportamenti posti in essere da una generalità
di soggetti (per esempio gli agricoltori), che pongono in esse un determinato comportamento pensando
che poi quel comportamento sia doveroso.
Per uso si può intendere , come esempio per l’agricoltore, che se non si vendono per uso si intende che
determinate vendite avvengono per forfè e non per peso per la vendita di prodotti agricoli.
Che cos’è quindi l’uso?
Sono quelle regole non scritte che si sono applicate, anzi che vengono applicate da una determinata
generalità di soggetti (tendenzialmente appartenenti a una determinata categoria), di solito ritengono
che essi debbano applicarsi a questa norma giuridica, come se fosse una vera e propria norma.
La tari a da pagare su determinate cose è rimandata agli usi, nel nostro codice civile alcune regole
quindi rimandano ad essi.
Quindi gli usi entrano in giocano anche quando è la legge stessa a rivederla.
Eccezione fatta per gli usi che sono scelte concrete della società che compie determinati
comportamenti, le norme di diritto privato sono frutto di scelte politiche (del parlamento, governo).
Quali sono i caratteri della norma giuridica?
La norma è caratterizzata dai caratteri della generalità, cioè è rivolta tendenzialmente a tutti quei
soggetti che si trovano in quella determinata situazione descritta dalla norma, non a una persona in
particolare, non a un soggetto in particolare; la norma è astratta, non riguarda un caso concreto.
La norma deve essere rivolta a tutta una generalità di soggetti che si ritrova in una determinata
situazione a cui l’ordinamento giuridico intende dar regola con la norma e astrattezza (non si scende nel
caso concreto ma si eleva la norma alla disciplina di un caso astratto): tutti coloro che comprano un
bene devono pagare e un prezzo, non si dice quindi nel caso di tizio x si deve pagare la somma di 10000,
si da in generale la regola che vale proprio la misura in cui generalità e astrattezza sono collegate.
Generalità = perché applicabile a tutti
Astrattezza = perché è una regola tendenzialmente astratta
Questa generalità e astrattezza dosa la rigidità e il livello della norma: più è generale e astratta e più
la norma si può applicare n maniera essibile a più tipologie di casi.
Assume rilevanza anche il grado concreto della norma, la cosiddetta e ettività della norma all’interno
della società civile, quella valvola di adeguamento della rigidità delle regole esistenti a quella che è la
normale essibilità delle istanze sociali.
A tal ne possono essere utilizzate, quindi quando si vuole dare un regola che possa essere essibile,
resa applicabile, attuabile, modi cabile, duttile a seconda di determinate esigenze sempre però
nell’ambito di principi ben precisi da seguire.
Così lo strumento normativo segue il modello legato alle cosiddette clausole generali, ovvero si danno
regole di ampio contenuto che si modellano in base al grado di accettazione sociale.
Per esempio in alcuno casi si fa riferimento al buoncostume, ma che cos’è?
È la morale generalmente riconosciuta in un determinato contesto sociale, i principi morali
generalmente accettati i un determinato contesto sociale oppure in alcuni casi si fa riferimenti
all’ordinamento giuridico, alla diligenza di un buon padre di famiglia e anche ad altre nozioni generali
cause generali nozioni di buna fede sono dati spesso signi cati a volte anche n troppo ampi rispetto a
quello che il legislatore voleva fare.
In tali regole di ampio contenuto si possono rinvenire la massima correlazione tra la norma di diritto
e i principi di giustizia naturale perchè si risponde ovviamente alle esigenze di giustizia sociale che
la società di volta in volta esprime riempiendo di contenute le norme che appositamente sono formulate
con cause generali e ampie.
Ruolo crescente nell’applicazione delle norme è quella della giurisprudenza: ciò dei giudici che in caso
di controversie tra i privati le liti o con itti sono portati, in caso di istanza, a decidere (deprimere) chi
ha ragione. 11
fi ff fl fi fl fl fi ff fi fl
Ruolo sempre crescente è stato assunto dalle applicazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione,
organo deputato a dare uniformità all’applicazione delle norme di diritto nel nostro ordinamento
giuridico. La Corte di cassazione tende a dare uniformità all’applicazione del diritto nel nostro
ordinamento, quindi al diritto concreto, a quello che si deve realmente applicare nel caso di
controversie.
È per questo motivo che è opportuno dar peso a queste applicazioni giurisprudenziali che danno una
misura della concreta attuazione del diritto privato nel nostro ordinamento.
(È ciò che quindi si deve applicare sennò si rischia di andare a nire da un giudice).
Il diritto privato e il principio di uguaglianza
Il diritto privato rispetto ad altre norme di diritto è quello che vede i soggetti nello stesso modo, ovvero
che esistono condizioni di parità tra loro, quindi vige la massima espressione del principio di
uguaglianza.
Possiamo intenderlo:
• In senso oggettivo: può considerarsi come l’insieme delle norme giuridiche dirette a regolare i
rapporti tra i soggetti di un determinato sistema. (In ordinamento giuridico sono i soggetti da
considerare in pari condizioni tra loro).I soggetti coinvolti in una determinata situazione vengono
considerati tutti allo stesso modo. A nessuno è consentita la prevaricazione a danno di altri. Per
questo motivo, per esempio, non è possibile stipulare un contratto senza una ragione.;
• In senso soggettivo:
e norme di diritto privato sono dunque norme volte a regolare rapporti tra pari. La reazione alla
violazione della norma dipende dall’iniziativa di un altro soggetto; per esempio, dal soggetto, che in
caso di danno, fa richiesta di risarcimento per riavere quello che gli è stato tolto.
Diritti patrimoniali e non patrimoniali
Il Codice civile è sorretto da una logica di carattere prevalentemente patrimoniale; tuttavia, assume
rilevanza sempre più la tutela della persona quando la violazione avviene a danni di valori che non hanno
valore di mercato, come per esempio valori morali. In questi casi si rimborsa in termini pecuniari, ma si
parla di danni non patrimoniali, ma morali.
Il codice civile
È alla base del diritto privato e si compone di 6 libri:
• I libro: la disciplina delle persone e della famiglia;
• II libro: le successioni in causa di morte (un diritto che passa ad un altro);
• III libro: si rivolge alla proprietà quindi diritti sui beni;
• IV libro: obbligazione, ovvero i vincoli giuridici tra due soggetti un debitore e creditore;
• V libro: dedicato al lavoro;
• VI libro: tutela dei diritti. 12
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Videolezione 2 Le fonti del diritto
Le fonti del diritto possono essere de nite gli atti o i f
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