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ISTITUZIONI

DI

DIRITTI PRIVATO

PROGRAMMA PER SCAMS B ANNO 24/25 1

Indice

Macroarea I 8

Argomento 1 8

Videolezione 1 8

Il diritto privato. La norma. Le fonti del diritto 8

Videolezione 2 13

Le fonti del diritto 13

Videolezione 3 19

Il diritto intertemporale 19

Argomento 2 23

Videolezione 4 23

L’interpretazione letterale della legge 23

Videolezione 5 26

L’interpretazione della legge secondo l’intenzione del legislatore. 26

Videolezione 6 29

L’analogia 29

Argomento 3 31

Videolezione 7 31

La capacità giuridica 31

Videolezione 8 34

La capacità di agire 34

Videolezione 9 36

L’interdizione 36

Videolezione 10 38

L’inabilitazione 38

Videolezione 11 40

L’amministrazione di sostegno 40

Videolezione 12 43

2

L’incapacità naturale 43

Argomento 4 46

Videolezione 13 46

Gli enti giuridici 46

Videolezione 14 49

Le fondazioni 49

Videolezione 15 52

Associazioni e comitati 52

II macroarea 58

Argomento V 58

Videolezione 16 58

La proprietà 58

Videoolezione 17 62

Modi di acquisto e perdita della proprietà 62

Videolezione 18 69

Azioni a difesa della proprietà 69

Argomento 6 71

Videolezione 19 71

Possesso e detenzione 71

Videolezione 20 73

L’usucapione 73

Videolezione 21 76

Azioni a tutela del possesso 76

Videolezione 22 79

Il possesso di buona fede che vale titolo. 79

Macroarea III 81

Argomento 7 81

Videolezione 23 81

Il contratto in generale 81

3

Videolezione 24 85

Gli elementi essenziali del contratto 85

Videolezione 25 95

La conclusione del contratto 95

Videolezione 26 96

La responsabilità precontrattuale parte 1 96

Videolezione 27 100

La responsabilità precontrattuale parte 2 100

Videolezione 28 104

La responsabilità precontrattuale parte 3 104

Videolezione 29 108

La responsabilità precontrattuale parte IV 108

Videolezione 30 115

Il contenuto e l’e cacia del contratto 115

Videolezione 31 126

La forma del contratto 126

Argomento 8 128

Videolezione 32 128

L’invalidità del contratto 128

Videolezione 33 133

L’annullabilità 133

Macroarea IV 141

Argomento 9 141

Videolezione 34 141

L’obbligazione in generale 141

Videolezione 35 149

Le obbligazioni pecuniarie 149

Videolezione 36 151

L’adempimento e gli altri modi di estinzione dell’obbligazione. 151

4

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Videolezione 37 161

Cessione del credito. Modi che relative al soggetto passivo dell’obbligazione. 161

Tipologie di obbligazioni e obbligazioni naturali. 161

Argomento 10 168

Videolezione 38 168

L’inadempimento parte 1 168

Videolezione 39 171

L’inadempimento parte 2 171

Videolezione 40 174

L’impossibilità sopravvenuta 174

Videolezione 41 177

La mora del debitore 177

Videolezione 42 179

La mora del creditore 179

Videolezione 43 181

La risoluzione giudiziale per l’inadempimento 181

Argomento 11 184

Videolezione 44 184

Il fatto illecito 184

Videolezione 45 188

Il cosiddetto rapporto di casualità: danno fattispecie e danno risarcibile 188

Videolezione 46 192

Di erenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 192

Macroarea V 194

Argomento 12 194

Videolezione 47 194

La trascrizione 194

Videolezione 48 198

Pegno e ipoteca 198

5

ff fi

Videolezione 49 200

La prescrizione. Pro li generali 200

Videolezione 50 203

La decadenza 203

6

fi 7

Macroarea I

Argomento 1

Videolezione 1 Il diritto privato. La norma. Le fonti del diritto

Distinguere cos’è il diritto dalle altre regole che convivono nella società civile.

Il diritto può essere preso in considerazione sotto due diverse accezioni:

• In senso soggettivo: indica l’insieme delle prerogative che fanno capo a un determinato soggetto. Si

chiama “soggetto” il compartecipe che agisce insieme ad altri compartecipi all’interno della società

civile. La compartecipe può essere una persona sica o un ente.

• In senso oggettivo: l’insieme delle regole da rispettare nella convivenza sociale, ovvero nelle

interazioni tra soggetti che agiscono all’interno di questo generale quadro, in cui si applicano le

norme giuridiche di diritto privato.

- L’ insieme delle norme giuridiche può contribuire a dare la de nizione del diritto in senso oggettivo,

ma cosa sono? Quelle norme, quelle regole, per cui è prevista una reazione da parte del sistema, ciò

da quello che possiamo chiamare ordinamento giuridico.

Le norme giuridiche sono norme che devono essere tenute distinte da altre norme, per cui non è

prevista nessuna reazione, per esempio le norme etiche/morali (se si fa bene cenza nei confronti di

qualcuno, se si paga qualcosa a qualcuno che per strada chiede di aver bene cienza, quel qualcosa non è

una regola per cui è prevista una sanzione dall’ordinamento).

La norma giuridica è una regola per cui è prevista come potenziale, perché a volte spetta all’iniziativa

di un soggetto di attivare una sanzione, però è prevista una reazione da parte dell’ordinamento

giuridico. Comporta l’attivazione di una reazione.

Esistono regole giuridiche che possono essere:

• Derogate: per esempio in materia di adempimento della cosiddetta obbligazione, ciò di quel

particolare vincolo che sorge per esempio tra due soggetti che stipulano un contratto come una

vendita: ci sono dei vincoli, questi vincoli possono per esempio essere delle prestazioni che un

soggetto deve a un altro, come il pagamento del prezzo di una compravendita.

L’adempimento delle obbligazioni sono previste dal nostro codice civile delle regole derogabili,

ovvero che i soggetti che prendono parte a un contratto possono stabilire delle regole diverse rispetto a

quelle stabilite dal codice civile.

A cosa servono quindi le regole derogabili?

Servono nel caso in cui i soggetti non pensino e non vogliano disporre diversamente, quindi possono

applicare le regole del codice civile o omettere alcuni aspetti.

• Inderogabili: sono quelle che non possono essere derogate, sono imperative.

Quando si parla di norma giuridica è previsto qualcosa dal sistema in relazione a questa norma giuridica,

anche quando si tratta di norme derogabili, perché si inseriscono di forza nel sistema quando i soggetti

non vi abbiano derogato, ad esempio si stipula un determinato contratto tra due o più soggetti e si ha

un accordo per regolare o estinguere un accordo patrimoniale giuridico e non vengono stabilite

determinate regole, quindi non si dice nulla in relazione a determinati aspetti di contrattazione e quindi

intervengono le norme derogabili in determinate materie che entrano nel contratto.

Quindi è prevista una reazione del sistema per quelle norme derogabili, ma con la di erenza che quelle

derogabili possono essere derogate dai compartecipi. 8

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Per le nome inderogabili la reazione è più forte perché si applicano sempre, e la loro violazione non è

possibile. A volte sono previste delle sanzioni da parte dell’ordinamento giuridico (il sistema), la

sanzione può essere: 9

Invalidatoria: ad esempio un determinato contratto o una vendita non ha e etti e violando delle

norme imperative è stata resa senza e etto;

Risarcitorie: ad esempio quando si viola la sfera altrui causando un danno ad altri che l’ordinamento

considera ingiusto si deve risarcire;

Esse si attivano in relazione alle norme inderogabili.

Le norme giuridiche trovano la loro diretta radice dentro le cosiddette fonti del diritto che

tendenzialmente sono elencate nel codice civile.

Nel 1948 entra in vigore la costituzione repubblicana, una carta costituzionale di diritti, di regole

che devono applicarsi al di sopra di ogni altra norma, che vanno a ispirare l’attività del legislatore il

quale non può opporsi in violazione delle norme.

(Ritrova nella parte iniziale del codice civile)

La nostra costituzione contiene dei principi fondamentali, ci sono anche dei principi che riguardano il

diritto privato, quindi la convivenza tra soggetti.

Nella gerarchia delle fonti le norme della costituzione devono essere messe all’apice, questo perché le

foni all’apice non possono essere derogate dalle fonti poste al di sotto.

Allo stesso livello della costituzione in alcuni casi potremmo considerare quelle limitazioni di sovranità

che si hanno nel caso in cui ci si conformi in alcune norme di diritto internazionale.

Lo stesso Art. 10 della costrizione a erma che: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Noi abbiamo stretto, anzi costituito, alcune norme dell’unione europea ovvero le direttive speci che e i

regolamenti sono norme direttamente applicabili all’interno dei stessi rapporti tra cittadini privati del

nostro ordinamento.

In virtu del richiamo della nostra costituzione, in virtù della stipula di questi trattati, in virtù

dell’appartenenza dell’Italia all’unione europea questi principi valgono al di sopra quando sono

direttamente applicabili e valgono al di sopra in caso di regolamenti comunitari, sono tutti al di sopra

delle nostre leggi.

I principi fondamentali della nostra costituzione dobbiamo considerarli al di sopra delle norme

dell’unione europea.

Ovviamente la costituzione e le fonti europee non possono trovarsi nel primo articolo del codice civile

perché emanato nel 1942.

Dopo la costituzione e le norme dell’unione europea troviamo le leggi e gli altri aventi valore di

legge: le regole che sono approvate conforma di legge dal nostro legislatore, dal parlamento e a volte

dal governo che in alcuni casi ha una potestà legislativa e può emanare atti aventi valore di legge come i

decreti legge e i decreti legislativi, che sono dei casi in cui il governo è autorizzato ad operare delle

scelte, sempre con controllo da parte del parlamento.

Il nostro parlamento sovrintende all’emanazione delle leggi.

Le leggi sono delle regole che si applicano nei rapporti tra i soggetti nella società civile.

Nel diritto privato si applicano nelle interazione tra i soggetti.

Al di sotto delle leggi ci sono i regolamenti: quelle norme che ad esempio il governo mette in

attuazione per determinate leggi, per disciplinare determinate materie per esempio per dare anche un

contenuto concreto per delle leggi che per le loro caratteristiche a volte non possono essere sempre

dettagliate.

Quindi con i regolamenti si riceve un’attività di “speci cazione”. Ovviamente bisogna SEMPRE

rispettare la leggere di grado maggiore e stipulare i regolamenti senza violazioni. 10

ff ff fi ff fi

All’ultimo gradino della piramide ci sono gli usi: quei comportamenti posti in essere da una generalità

di soggetti (per esempio gli agricoltori), che pongono in esse un determinato comportamento pensando

che poi quel comportamento sia doveroso.

Per uso si può intendere , come esempio per l’agricoltore, che se non si vendono per uso si intende che

determinate vendite avvengono per forfè e non per peso per la vendita di prodotti agricoli.

Che cos’è quindi l’uso?

Sono quelle regole non scritte che si sono applicate, anzi che vengono applicate da una determinata

generalità di soggetti (tendenzialmente appartenenti a una determinata categoria), di solito ritengono

che essi debbano applicarsi a questa norma giuridica, come se fosse una vera e propria norma.

La tari a da pagare su determinate cose è rimandata agli usi, nel nostro codice civile alcune regole

quindi rimandano ad essi.

Quindi gli usi entrano in giocano anche quando è la legge stessa a rivederla.

Eccezione fatta per gli usi che sono scelte concrete della società che compie determinati

comportamenti, le norme di diritto privato sono frutto di scelte politiche (del parlamento, governo).

Quali sono i caratteri della norma giuridica?

La norma è caratterizzata dai caratteri della generalità, cioè è rivolta tendenzialmente a tutti quei

soggetti che si trovano in quella determinata situazione descritta dalla norma, non a una persona in

particolare, non a un soggetto in particolare; la norma è astratta, non riguarda un caso concreto.

La norma deve essere rivolta a tutta una generalità di soggetti che si ritrova in una determinata

situazione a cui l’ordinamento giuridico intende dar regola con la norma e astrattezza (non si scende nel

caso concreto ma si eleva la norma alla disciplina di un caso astratto): tutti coloro che comprano un

bene devono pagare e un prezzo, non si dice quindi nel caso di tizio x si deve pagare la somma di 10000,

si da in generale la regola che vale proprio la misura in cui generalità e astrattezza sono collegate.

Generalità = perché applicabile a tutti

Astrattezza = perché è una regola tendenzialmente astratta

Questa generalità e astrattezza dosa la rigidità e il livello della norma: più è generale e astratta e più

la norma si può applicare n maniera essibile a più tipologie di casi.

Assume rilevanza anche il grado concreto della norma, la cosiddetta e ettività della norma all’interno

della società civile, quella valvola di adeguamento della rigidità delle regole esistenti a quella che è la

normale essibilità delle istanze sociali.

A tal ne possono essere utilizzate, quindi quando si vuole dare un regola che possa essere essibile,

resa applicabile, attuabile, modi cabile, duttile a seconda di determinate esigenze sempre però

nell’ambito di principi ben precisi da seguire.

Così lo strumento normativo segue il modello legato alle cosiddette clausole generali, ovvero si danno

regole di ampio contenuto che si modellano in base al grado di accettazione sociale.

Per esempio in alcuno casi si fa riferimento al buoncostume, ma che cos’è?

È la morale generalmente riconosciuta in un determinato contesto sociale, i principi morali

generalmente accettati i un determinato contesto sociale oppure in alcuni casi si fa riferimenti

all’ordinamento giuridico, alla diligenza di un buon padre di famiglia e anche ad altre nozioni generali

cause generali nozioni di buna fede sono dati spesso signi cati a volte anche n troppo ampi rispetto a

quello che il legislatore voleva fare.

In tali regole di ampio contenuto si possono rinvenire la massima correlazione tra la norma di diritto

e i principi di giustizia naturale perchè si risponde ovviamente alle esigenze di giustizia sociale che

la società di volta in volta esprime riempiendo di contenute le norme che appositamente sono formulate

con cause generali e ampie.

Ruolo crescente nell’applicazione delle norme è quella della giurisprudenza: ciò dei giudici che in caso

di controversie tra i privati le liti o con itti sono portati, in caso di istanza, a decidere (deprimere) chi

ha ragione. 11

fi ff fl fi fl fl fi ff fi fl

Ruolo sempre crescente è stato assunto dalle applicazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione,

organo deputato a dare uniformità all’applicazione delle norme di diritto nel nostro ordinamento

giuridico. La Corte di cassazione tende a dare uniformità all’applicazione del diritto nel nostro

ordinamento, quindi al diritto concreto, a quello che si deve realmente applicare nel caso di

controversie.

È per questo motivo che è opportuno dar peso a queste applicazioni giurisprudenziali che danno una

misura della concreta attuazione del diritto privato nel nostro ordinamento.

(È ciò che quindi si deve applicare sennò si rischia di andare a nire da un giudice).

Il diritto privato e il principio di uguaglianza

Il diritto privato rispetto ad altre norme di diritto è quello che vede i soggetti nello stesso modo, ovvero

che esistono condizioni di parità tra loro, quindi vige la massima espressione del principio di

uguaglianza.

Possiamo intenderlo:

• In senso oggettivo: può considerarsi come l’insieme delle norme giuridiche dirette a regolare i

rapporti tra i soggetti di un determinato sistema. (In ordinamento giuridico sono i soggetti da

considerare in pari condizioni tra loro).I soggetti coinvolti in una determinata situazione vengono

considerati tutti allo stesso modo. A nessuno è consentita la prevaricazione a danno di altri. Per

questo motivo, per esempio, non è possibile stipulare un contratto senza una ragione.;

• In senso soggettivo:

e norme di diritto privato sono dunque norme volte a regolare rapporti tra pari. La reazione alla

violazione della norma dipende dall’iniziativa di un altro soggetto; per esempio, dal soggetto, che in

caso di danno, fa richiesta di risarcimento per riavere quello che gli è stato tolto.

Diritti patrimoniali e non patrimoniali

Il Codice civile è sorretto da una logica di carattere prevalentemente patrimoniale; tuttavia, assume

rilevanza sempre più la tutela della persona quando la violazione avviene a danni di valori che non hanno

valore di mercato, come per esempio valori morali. In questi casi si rimborsa in termini pecuniari, ma si

parla di danni non patrimoniali, ma morali.

Il codice civile

È alla base del diritto privato e si compone di 6 libri:

• I libro: la disciplina delle persone e della famiglia;

• II libro: le successioni in causa di morte (un diritto che passa ad un altro);

• III libro: si rivolge alla proprietà quindi diritti sui beni;

• IV libro: obbligazione, ovvero i vincoli giuridici tra due soggetti un debitore e creditore;

• V libro: dedicato al lavoro;

• VI libro: tutela dei diritti. 12

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Videolezione 2 Le fonti del diritto

Le fonti del diritto possono essere de nite gli atti o i f

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia.----------- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Jacovitti Eleonora.
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