Parte prima: Nozioni introduttive
Capitolo I: La norma giuridica
La nozione di diritto in senso oggettivo. La norma giuridica
Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione. Tra le varie norme sociali, le norme giuridiche sono quelle norme delle quali la società garantisce l’osservanza mediante sanzioni esterne di diverso tipo.
La distinzione tra diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo
In senso soggettivo il diritto è una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica. Es. Il soggetto che dà in prestito del denaro ha diritto di credito e cioè la pretesa giuridicamente tutelata a riavere il denaro dato. Questa pretesa è tutelata dalla norma giuridica, che obbliga il debitore a restituire il denaro ricevuto.
L’ordinamento giuridico: norme e istituzioni
L’ordinamento giuridico è il diritto di una società, cioè l’insieme delle norme giuridiche che governano una società. L’istituzione è un gruppo sociale stabilmente organizzato (es. la famiglia, il Comune, lo Stato). Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico la massima istituzione è lo Stato, il quale detiene il potere legislativo.
Caratteri della norma giuridica
a) La sanzionabilità
La garanzia sociale della norma giuridica è data dalla sua sanzionabilità. La sanzione esterna è una conseguenza sfavorevole prevista per l’inosservanza della norma e comporta la privazione di un bene o di un effetto giuridicamente vantaggioso. Le sanzioni sono di diverso tipo:
- Le sanzioni penali tendono a punire il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale. Attuano specificamente l’interesse leso dalla violazione.
- Le sanzioni esecutorie della norma. Es. La violazione della norma di consegnare la cosa al proprietario importa la sanzione del rilascio coattivo.
- Le sanzioni risarcitorie tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione della norma. Es. Il danneggiamento del bene altrui importa l’obbligo di risarcire il danno in denaro o di riparare il bene.
- Le sanzioni invalidatorie tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma. Es. Una donazione stipulata senza la forma dell’atto pubblico è nulla.
b) L’imperatività
L’imperatività della norma giuridica consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. La norma è inderogabile quando gli interessati non possono sostituirla nella sua applicazione con altre norme legali o convenzionali. Es. Norma che nega al minorenne la capacità di fare donazioni.
L’imperatività della norma implica l’indisponibilità dell’interesse protetto: o perché si presume che il soggetto non sia in grado di decidere liberamente del proprio interesse o perché si tratta di un interesse generale di cui può disporre solo la collettività. Le norme derogabili sono le norme che gli interessati possono sostituire nella loro applicazione con altre disposizioni legali o negoziali. Es. La norma prevede che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi legali salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Le norme derogabili non sono norme imperative ma sono pur sempre socialmente garantite. Esse possono infatti essere sostituite da altre disposizioni ma se questa facoltà non viene esercitata esse vengono applicate come tutte le altre norme. Es. Se le parti non escludono la decorrenza degli interessi sulle somme liquide ed esigibili, il debitore sarà obbligato a corrispondere tali interessi.
c) La generalità
La norma è generale quando è rivolta ad una generalità di destinatari. Es. Ogni persona ha diritto al nome.
d) L’astrattezza
La norma è astratta quando prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibili entro l’ipotesi prevista. Es. Qualora l’immagine di una persona sia pubblicata abusivamente l’autorità giudiziaria può far cessare l’abuso.
Diritto e morale
La norma morale esprime un dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria convenienza e dall’altrui giudizio. La morale sociale è l’insieme dei doveri morali generalmente riconosciuti nei rapporti di convivenza. Si distingue in buon costume e correttezza. Il buon costume indica i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata. Es. Si ritengono contrari al buon costume atti di inganno e di corruzione. La correttezza o buona fede in senso oggettivo è l’impegno morale di solidarietà sociale. La correttezza impone al soggetto un comportamento che tenga conto dell’utilità altrui se ciò non importi un apprezzabile sacrificio. Es. Dare ad altri un avviso che consente di evitare un danno incombente.
Diritto e sociologia
La distinzione tra scienza del diritto e sociologia attiene all’oggetto, poiché la prima indaga sulle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali mentre la seconda indaga sulle leggi naturalistiche di tali rapporti. Es. Separazione tra coniugi: a livello giuridico si indagano le norme di diritto che la disciplinano; a livello sociologico si indaga sull’incidenza delle cause di separazione. Si distinguono anche per le diverse tecniche di ricerca. La sociologia procede attraverso rilevamenti diretti dei comportamenti sociali; la scienza del diritto sulla base delle specifiche fonti del diritto verificate nella pratica.
Diritto ed economia
L’interesse economico è il bisogno di beni materiali. Le scienze economiche si occupano dei fenomeni sociali in quanto determinati dall’interesse economico. La scienza giuridica si occupa della regolamentazione coercitiva che tali fenomeni ricevono da parte e nell’ambito dell’organizzazione sociale. L’ordinamento può dettare regole diverse da quelle che si imporrebbero in base al mero interesse economico perché può tener conto di altri interessi (es. difesa dell’ambiente). La Costituzione dedica il titolo III ai rapporti economici, dove sono contenuti i principi concernenti la tutela del lavoro e dell’attività sindacale, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto di proprietà privata, la libertà di iniziativa economica (la legge fissa i controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali e ambientali).
Diritto privato e diritto pubblico
Il diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra i consociati ovvero il diritto delle persone e dell’economia. Il diritto pubblico è il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia.
Criterio dell’interesse tutelato
- Il diritto pubblico tutela gli interessi della generalità dei consociati (impersonata dallo Stato) mentre il diritto privato tutela l’interesse dei singoli.
- Criterio dei soggetti: Il diritto privato disciplina l’attività dei privati mentre il diritto pubblico disciplina l’attività degli enti pubblici.
Questa distinzione è poco corretta perché anche quando è certa la natura pubblica del soggetto (es. lo Stato) i rapporti da esso instaurati possono essere governati dal diritto privato. Es. Se lo Stato acquista dei beni, varranno le stesse regole che si applicano alle compravendite.
Il diritto dell’Unione Europea
L’ordinamento internazionale vincola lo Stato nei suoi rapporti con altri enti internazionali ma non vincola i cittadini, i quali sono soggetti alle norme valevoli all’interno dell’ordinamento statale. Affinché una norma di diritto internazionale si applichi nell’ambito dell’ordinamento statale è necessario che quest’ultimo la recepisca e la renda efficace mediante apposita legge.
Il diritto dell’Unione Europea è il complesso delle norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’Unione Europea. Col Trattato di Maastricht si è dato vita all’Unione Europea, organizzazione politica sovrannazionale fondata sulle Comunità Europee. La precedente denominazione di Comunità Economica Europea è stata sostituita dall’attuale Unione Europea per sottolineare l’ampliamento in senso politico e sociale delle finalità perseguite.
Il Trattato di Lisbona:
- Rafforza il ruolo del Parlamento europeo.
- Riconosce agli Stati membri la possibilità di uscire dall’Unione.
- Istituisce la figura del Presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo.
- Stabilisce che i diritti fondamentali fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
Organi principali dell’Unione sono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti. Nell’ambito della comunità nazionale il diritto comunitario può operare direttamente alla stregua delle norme giuridiche statali. La partecipazione all’ordinamento dell’Unione europea ha quindi rappresentato una parziale rinuncia all’esclusivismo e alla sovranità dello Stato. Sul piano formale la legittimità della rinuncia è stata rinvenuta nella norma costituzionale che prevede le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.
Capitolo II: Le fonti del diritto
Nozione e principio di gerarchia delle fonti
Fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie, che hanno differente efficacia normativa in quanto le une prevalgono sulle altre. L'ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza costituisce la gerarchia delle fonti del diritto. L'indicazione gerarchica delle fonti del diritto è attualmente:
- A) Leggi costituzionali e regolamenti e direttive comunitarie
- B) Leggi ordinarie
- C) Regolamenti
- D) Usi normativi
La prevalenza delle fonti normative secondo la loro gerarchia non deve essere confusa con l'ordine di applicazione delle norme, cioè con l'ordine di preferenza nell'applicazione della norma alle fattispecie giuridiche concrete.
A) Costituzione (1947)
La legge è un precetto emanato dallo Stato nell'esercizio della sua suprema potestà normativa, che è appunto la potestà legislativa. Anche le Regioni hanno una potestà legislativa. La Costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione e funzione dei pubblici poteri. (139 articoli) Le leggi ordinarie devono rispettare i principi costituzionali. La Corte costituzionale ha il compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi, cioè della loro conformità ai principi costituzionali. La legge dichiarata costituzionalmente illegittima perde la sua efficacia normativa e non può più essere applicata. I principi costituzionali hanno un’importanza fondamentale per il diritto privato ponendosi alla base della disciplina dei rapporti della vita di relazione e affermando le garanzie essenziali della persona, oltre che nei confronti del potere pubblico, anche direttamente nei confronti dei consociati. Nello statuto costituzionale della persona rientrano i tradizionali diritti di libertà e i nuovi diritti di solidarietà sociale.
I Regolamenti e le Direttive comunitarie
I regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale, direttamente applicabili all’interno degli Stati membri. I regolamenti non sono modificabili da parte della legge statale e, in caso di contrasto con essa, prevale il regolamento. I regolamenti si sottraggono anche al giudizio diretto di incostituzionalità, che è riservato alle leggi statali e regionali, tuttavia, non possono prevalere sulla nostra Costituzione e, in caso di contrasto, essi devono essere disapplicati.
A differenza dei regolamenti, che sono volti a regolare i rapporti intersoggettivi dei cittadini dell’Unione, le direttive hanno come destinatari gli Stati membri. Le direttive, quindi, non hanno efficacia normativa nei rapporti tra privati (efficacia orizzontale), ma possono avere efficacia nei rapporti tra Stato e privati (efficacia verticale). A tal fine deve però trattarsi di direttive particolareggiate, che non lasciano margine di discrezionalità agli Stati membri, o di direttive negative, sancenti divieti a carico di essi.
B) Le leggi ordinarie. I Codici
Le leggi ordinarie sono le leggi dello Stato, escluse quelle aventi carattere costituzionale. Nell’ambito delle leggi ordinarie si distingue tra codici e leggi speciali. Il codice è una legge che disciplina un’intera materia. Attualmente sono vigenti nel nostro ordinamento il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura penale e il codice della navigazione.
Il codice civile
Il codice civile si compone di 2969 articoli, che possono essere divisi in commi e si divide in 6 libri:
- Il libro delle persone e della famiglia contiene la disciplina delle persone fisiche e giuridiche, del matrimonio e della filiazione.
- Il libro delle successioni tratta delle successioni a causa di morte e della donazione.
- Il libro della proprietà riguarda la disciplina dei beni, dei diritti reali di godimento e del possesso.
- Il libro delle obbligazioni contiene la disciplina delle obbligazioni e dei contratti.
- Il libro del lavoro contiene le norme relative al rapporto di lavoro, all’impresa e alla società.
- Il libro della tutela dei diritti disciplina vari istituti attinenti alle prove, alle garanzie del credito, all’esecuzione forzata.
Le leggi speciali e i testi unici
Il codice è integrato dalle leggi (statali) speciali (es. il fallimento, la privacy).
Le leggi regionali
Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate alla legislazione statale. Le materie di esclusiva competenza dello Stato sono l’ordinamento civile e penale, la giurisdizione e le norme processuali, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
C) I regolamenti
Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro potestà regolamentare. Il regolamento non può contenere norme contrarie a disposizioni legislative e, in caso di contrasto, la norma regolamentare è inefficace e va disapplicata. Si distingue tra regolamenti indipendenti e regolamenti esecutivi. Il regolamento indipendente contiene una disciplina autonoma del suo oggetto, mentre il regolamento esecutivo detta norme di attuazione e di specificazione di una disciplina principale.
D) I contratti collettivi con efficacia generale
Il contratto collettivo è un contratto normativo stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare uniformemente i rapporti di lavoro della categoria. Il contratto collettivo è ad efficacia generale quando si applica a tutti coloro che appartengono ad una determinata categoria lavorativa a prescindere che essi siano o no iscritti ad uno dei sindacati che ha stipulato il contratto.
I contratti collettivi di diritto comune
L’attuale realtà normativa non conosce contratti collettivi con efficacia generale. I contratti collettivi di diritto comune sono quei contratti collettivi che hanno efficacia per gli iscritti ai sindacati.
E) Gli usi normativi o consuetudini. Distinzione con gli usi negoziali.
Gli usi normativi, o consuetudini, sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Essi tendono a formarsi spontaneamente ma la loro osservanza è quella delle norme di diritto. Elementi costitutivi della consuetudine sono un elemento obiettivo, cioè la costante ripetizione nel tempo di un determinato comportamento, e un elemento soggettivo, cioè il convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento.
Gli usi hanno efficacia limitatamente alle materie che non siano regolate da leggi o regolamenti, oppure se richiamati da tali norme. Distinguiamo gli usi normativi dagli usi negoziali o clausole d’uso. Gli usi negoziali sono clausole che vengono usualmente inserite in un certo tipo di contratto.
La giurisprudenza
La giurisprudenza in senso oggettivo è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari. Le sentenze sono le decisioni che risolvono in via autoritaria le controversie di diritti. La giurisprudenza in senso soggettivo indica il complesso delle autorità giudicanti (magistratura). La giurisprudenza non è menzionata tra le fonti del diritto in quanto il potere giudiziario è distinto dal potere legislativo. Il nostro ordinamento ignora il principio della vincolatività dei precedenti, ossia il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze.
Il diritto effettivo
Il riconoscimento che la giurisprudenza concorre alla formazione del diritto va spiegato in base al principio di effettività, ossia la norma è regolatrice dei rapporti sociali solo se l’accetta e applica come tale.
L’equità
L’equità assolve le funzioni di criterio di valutazione e di criterio di soluzione della controversia ma non è essa stessa una norma. Come criterio di valutazione l’equità tende a contemperare interessi diversi tenendo conto di tutte le esigenze rilevanti secondo la coscienza sociale anche se non rilevanti per la norma giuridica.
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