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IL PROBLEMA DELLA PENA DI MORTE

Il primo a sollevare la questione fu Cesare Beccaria, ma da allora si può dire

che la questione non si è più assopita.

La questione nasce con l’illuminismo, nella seconda metà del 1700, e si

iniziano a porre delle domande su chi debba infliggere la sanzione, verso chi

debba proiettarsi il sistema sanzionatorio e quali azioni ne costituiscano il

presupposto. Era la prima volta che si ponevano queste domande, perché

soprattutto nell’epoca moderna gli stati sovrani avevano molto irrigidito

l’apparato sanzionatorio in quanto funzionale all’affermazione del proprio

potere, non vi erano garanzie per i detenuti e per gli incolpati. L’incolpato non

aveva sempre la possibilità di difendersi, se il sovrano si convinceva che un

soggetto poteva essere pericoloso arrivava alla determinazione di prendere

soluzioni anche molto gravi. Sulla scia del sentiero illuminista (almeno a livello

teorico e dottrinale, anche se la dottrina non riesce ad incidere concretamente

sulla situazione vi è uno scollamento tra teoria e realtà pratica) alcuni

pensatori, tra cui Beccaria, iniziano a chiedersi se sia scontato che vi sia un

diritto di punire, su quali basi si ponga, e se sì a chi appartiene. E quando

scatta la capacità punitiva legittima? Quali azioni rendono una risposta

legittima? E verso chi? Queste domande nell’ambito laico non erano mai

emerse. Prima del XVIII secolo la situazione era drammatica il sistema

sanzionatorio era estremamente grave, ma tutto sommato godeva di una certa

condivisione. Nei secoli anteriori queste domande non erano state formulate e i

sistemi di repressioni si basavano su una grande base di consenso la

maggior parte die comportamenti punibili erano radicati su una base

religiosa, non vi era un confine così chiaro tra il peccato e il comportamento

penalmente rilevante. Nei paesi cattolici l’elaborazione della figura del crimine

avviene sulla base del diritto canonico, mentre nei paesi protestanti la

sovrapposizione è tra regole di diritto penale e regole di convivenza interna.

Nel corso del 1600 si iniziano a percepire alcuni sintomi di ostilità nei confronti

della repressione penale avviata dalle grandi monarchie, da questi centri di

poteri che utilizzano il sistema penale per rafforzarsi. Ad un certo punto vi sono

alcuni, tra cui Pufendorf, che iniziano a fare chiarezza sulla legge statale,

che deve corrispondere ai comandi dell’autorità costituita. La distinzione

con l’autorità divina si fa quindi sempre più netta. Le leggi pubblicate

provengono dall’autorità umana. Il fatto configurabile come peccato per la

legge divina non è sempre configurabile come reato dalla legge degli uomini.

Nascono delle riflessioni che portano sempre più a chiarezza nella questione ed

iniziano a diffondersi delle teorie che configurano il diritto penale come ciò che

è utile alla società non tanto al rafforzarsi delle istituzioni politiche ma il

diritto penale inizia ad essere configurato come uno strumento per garantire

la realizzazione degli obbiettivi che la società intende perseguire.

Nell’ambito del giusnaturalismo nascono delle dottrine che individuano più

l’utile della società che il fine della monarchia o il “giusto” religioso. I teorici di

queste dottrine sono Pufendorf, Loch…

Si cominciano a fare avanti delle ideologie ben definite che potremmo

ricondurre:

1) Ideologia utilitaristica quelle azioni e soltanto quelle azioni per cui

la punizione deve essere utile; alcune pene che tradizionalmente

erano state accettate e ritenute indispensabili iniziano a sembrare inutili.

Beccaria emerge proprio nella sua concezione utilitaristica spesso si è

pensato che fosse particolarmente sensibile, in realtà Beccaria fa delle

considerazioni molto lucide e fredde, e ritiene che la pena di morte non

sia poi così utile per la società.

2) Ideologia proporzionalistica in questa ideologia si affermava che la

pena dovesse essere proporzionata alla gravità del reato, perché

spesso la risposta era stata sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.

La tesi proporzionalistica introduce un nuovo rilievo in concreto la pena

deve essere applicata in modo proporzionato. L’irrogazione della pena

deve stimolare dei processi nelle menti dei sudditi tali da

responsabilizzarsi di fronte a tale operato.

Nel corso del XVIII secolo queste teorie si combinano tra loro in un contesto

in cui si percepisce la necessità di secolarizzare il diritto penale, pur

sempre nell’ambito di monarchie assolute, ma cercando di rendere

l’apparato sanzionatorio più efficiente. Si immagina dunque la necessità di

codificare il diritto penale, ma tendenzialmente è stato poi Napoleone a

portare a compimento la teoria.

Cesare Beccaria nel 1764 scrive “Dei delitti e delle

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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