IL PROBLEMA DELLA PENA DI MORTE
Il primo a sollevare la questione fu Cesare Beccaria, ma da allora si può dire
che la questione non si è più assopita.
La questione nasce con l’illuminismo, nella seconda metà del 1700, e si
iniziano a porre delle domande su chi debba infliggere la sanzione, verso chi
debba proiettarsi il sistema sanzionatorio e quali azioni ne costituiscano il
presupposto. Era la prima volta che si ponevano queste domande, perché
soprattutto nell’epoca moderna gli stati sovrani avevano molto irrigidito
l’apparato sanzionatorio in quanto funzionale all’affermazione del proprio
potere, non vi erano garanzie per i detenuti e per gli incolpati. L’incolpato non
aveva sempre la possibilità di difendersi, se il sovrano si convinceva che un
soggetto poteva essere pericoloso arrivava alla determinazione di prendere
soluzioni anche molto gravi. Sulla scia del sentiero illuminista (almeno a livello
teorico e dottrinale, anche se la dottrina non riesce ad incidere concretamente
sulla situazione vi è uno scollamento tra teoria e realtà pratica) alcuni
pensatori, tra cui Beccaria, iniziano a chiedersi se sia scontato che vi sia un
diritto di punire, su quali basi si ponga, e se sì a chi appartiene. E quando
scatta la capacità punitiva legittima? Quali azioni rendono una risposta
legittima? E verso chi? Queste domande nell’ambito laico non erano mai
emerse. Prima del XVIII secolo la situazione era drammatica il sistema
sanzionatorio era estremamente grave, ma tutto sommato godeva di una certa
condivisione. Nei secoli anteriori queste domande non erano state formulate e i
sistemi di repressioni si basavano su una grande base di consenso la
maggior parte die comportamenti punibili erano radicati su una base
religiosa, non vi era un confine così chiaro tra il peccato e il comportamento
penalmente rilevante. Nei paesi cattolici l’elaborazione della figura del crimine
avviene sulla base del diritto canonico, mentre nei paesi protestanti la
sovrapposizione è tra regole di diritto penale e regole di convivenza interna.
Nel corso del 1600 si iniziano a percepire alcuni sintomi di ostilità nei confronti
della repressione penale avviata dalle grandi monarchie, da questi centri di
poteri che utilizzano il sistema penale per rafforzarsi. Ad un certo punto vi sono
alcuni, tra cui Pufendorf, che iniziano a fare chiarezza sulla legge statale,
che deve corrispondere ai comandi dell’autorità costituita. La distinzione
con l’autorità divina si fa quindi sempre più netta. Le leggi pubblicate
provengono dall’autorità umana. Il fatto configurabile come peccato per la
legge divina non è sempre configurabile come reato dalla legge degli uomini.
Nascono delle riflessioni che portano sempre più a chiarezza nella questione ed
iniziano a diffondersi delle teorie che configurano il diritto penale come ciò che
è utile alla società non tanto al rafforzarsi delle istituzioni politiche ma il
diritto penale inizia ad essere configurato come uno strumento per garantire
la realizzazione degli obbiettivi che la società intende perseguire.
Nell’ambito del giusnaturalismo nascono delle dottrine che individuano più
l’utile della società che il fine della monarchia o il “giusto” religioso. I teorici di
queste dottrine sono Pufendorf, Loch…
Si cominciano a fare avanti delle ideologie ben definite che potremmo
ricondurre:
1) Ideologia utilitaristica quelle azioni e soltanto quelle azioni per cui
la punizione deve essere utile; alcune pene che tradizionalmente
erano state accettate e ritenute indispensabili iniziano a sembrare inutili.
Beccaria emerge proprio nella sua concezione utilitaristica spesso si è
pensato che fosse particolarmente sensibile, in realtà Beccaria fa delle
considerazioni molto lucide e fredde, e ritiene che la pena di morte non
sia poi così utile per la società.
2) Ideologia proporzionalistica in questa ideologia si affermava che la
pena dovesse essere proporzionata alla gravità del reato, perché
spesso la risposta era stata sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
La tesi proporzionalistica introduce un nuovo rilievo in concreto la pena
deve essere applicata in modo proporzionato. L’irrogazione della pena
deve stimolare dei processi nelle menti dei sudditi tali da
responsabilizzarsi di fronte a tale operato.
Nel corso del XVIII secolo queste teorie si combinano tra loro in un contesto
in cui si percepisce la necessità di secolarizzare il diritto penale, pur
sempre nell’ambito di monarchie assolute, ma cercando di rendere
l’apparato sanzionatorio più efficiente. Si immagina dunque la necessità di
codificare il diritto penale, ma tendenzialmente è stato poi Napoleone a
portare a compimento la teoria.
Cesare Beccaria nel 1764 scrive “Dei delitti e delle
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