Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Caratteristiche principali
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) nell'ordinamento giuridico italiano sono:
- Enti pubblici in quanto operano in forza di un'autorità, oltre che con i normali strumenti del diritto privato.
- Locali in quanto operano nell'ambito di una circoscrizione di competenza, di regola coincidente con la provincia.
- Non territoriali in quanto l'autorità dell'ente non si estende a tutti i soggetti di un determinato territorio, ma l'ambito di azione è delimitato.
- Autarchici in quanto emanano atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato.
- Autonomi in quanto la loro autonomia prevista per legge è di tipo statutario, regolamentare, finanziario e amministrativo.
- Necessari in quanto la loro istituzione è prevista da una fonte normativa.
- Non economici in quanto il perseguimento di finalità di lucro non rientra fra i loro compiti e possono esercitare attività economiche soltanto in misura marginale e in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali.
- Istituzionali in quanto realizzano una rappresentanza generale di interessi, di contro alle associazioni che perseguono l'interesse particolare degli associati.
Autonomia e competenze
Le camere di commercio, a seguito del D.Lgs 112 del 1998, sono dotate di:
- Autonomia funzionale: rappresentano e tutelano interessi specifici, benché sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Hanno competenze e compiti ben definiti che, pur avendo come fine ultimo la tutela delle imprese e il loro sviluppo, devono in ogni caso tenere conto del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) in base al quale lo Stato centrale e/o le istituzioni nazionali sono gerarchicamente superiori ma non devono interferire nello svolgimento delle loro azioni, salvo che queste dimostrino essere contrarie a principi costituzionali o alle leggi stesse dell'ordinamento.
Quadro legislativo
Con la riforma del 1993 n.580, le camere hanno acquisito:
- Autonomia normativa: possibilità di adottare un proprio statuto e regolamenti entro i limiti stabiliti dallo statuto medesimo.
- Autonomia gestionale: capacità di darsi una struttura organizzativa e di adottare i propri programmi di attività senza dipendere da direttive e controlli ministeriali.
- Autonomia finanziaria e contabile: potestà di disporre di entrate proprie e di impiegare le risorse finanziarie secondo i criteri stabiliti nel bilancio elaborato e approvato dai propri organi direttivi.
- Il riconoscimento del ruolo svolto da sempre nell'assicurare la pubblicità legale con il Registro delle imprese.
- I ruoli abilitanti tra i quali l'Albo delle imprese artigiane e il Ruolo dei periti e degli esperti.
- Un legame sempre più forte con le principali associazioni delle categorie economiche fino alla possibilità dell'elezione diretta degli organi rappresentativi.
Evoluzione normativa
Il D.Lgs 112 del 1998 introduce per le camere la qualifica ulteriore di "autonomie funzionali", differenziandole dalle "autonomie locali" in virtù della specifica missione/funzione di carattere economico e amministrativo.
La Legge 191 del 1998 conferisce a tali enti autonomia regolamentare per la disciplina delle materie attribuite dalla legge n.580/1993 alle camere stesse.
Il D.Lgs 23 del 2010 ha riformato l'ordinamento delle camere di commercio.
Il D.P.R. 160 del 2010 ha istituito lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), dove le camere di commercio assumono un'importante funzione per l'attuazione degli sportelli SUAP, potendo venire delegate dal comune responsabile per il funzionamento dello sportello telematico.
Il Decreto Riordino delle Camere di Commercio n.219 del 2017 (sotto il governo Renzi), la cui travagliata attuazione è ancora in corso, ridetermina le circoscrizioni territoriali, superando il precedente riferimento legato alla provincia e stabilisce:
- Il numero minimo di imprese (75.000) che permette di costituire una camera sul territorio senza necessità di accorpamento.
- Si limita il numero massimo delle camere italiane a 60.
- Si garantisce la presenza di almeno una camera per regione.
- Individua e riorganizza le funzioni delle camere e delle loro aziende speciali.
- Determina in materia di razionalizzazione delle sedi secondarie e del personale.
- Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).
Quadro normativo
- Sorgono con il Regno di Italia di Napoleone Bonaparte.
- Nel 1862 vengono disciplinate con i Savoia per la prima volta.
- Nel 1926 il fascismo le sostituisce con i consigli provinciali dell'economia.
- Nel 1944 verso la fine della 2a guerra mondiale vengono ricostruite.
- Nel 1966 acquisiscono la denominazione attuale.
Funzioni delle camere di commercio
Le funzioni delle camere di commercio sono essenzialmente tre:
- Funzioni amministrative (nell'ambito della propria autonomia statutaria) sono attribuite per legge o per delega dallo Stato o dalle regioni, e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento dei propri scopi, nonché quelli derivanti da convenzioni internazionali e prevede:
- Tenuta registri.
- Albi.
- Ruoli.
- Elenchi nei quali vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa.
- Funzioni di regolamentazione e controllo del mercato per promuovere e aumentare la trasparenza, la certezza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, mediante la creazione di:
- Attività di mediazione (tramite organismi appositi riconosciuti dal Ministero della Giustizia).
- Camere arbitrali.
- Sportelli di conciliazione.
- Promozione di contratto tipo per le categorie omogenee di attività.
- Partecipazione a conferenze di servizi.
- Vigilanza e repressione delle azioni di concorrenza sleale.
- Costituzione di parte civile nei processi per reati contro l'economia.
- Funzioni promozionali si tratta di iniziative di diverso tipo, volte a sostenere l'economia della provincia e il sistema delle imprese, mediante:
- Pubblicazioni di bandi.
- Implementazione di attività di finanziamento, progettazione e ricerca.
Per realizzare tutti questi obiettivi le camere di commercio possono:
- Realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture sia a livello locale che nazionale.
- Partecipare con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi quali enti, associazioni, consorzi o società.
- Costituire aziende speciali per gestire specifici servizi (queste operano in base alle norme di diritto privato).
Finanziamento
Ogni camera di commercio finanzia le sue attività mediante:
- Il diritto annuale pagato una volta all'anno da ciascuna impresa iscritta al registro delle imprese.
- Lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati.
- I diritti di segreteria pagati da qualsiasi soggetto per il rilascio di certificazioni relative a quanto contenuto nei registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio.
- I diritti di segreteria pagati per l'iscrizione ad albi, registri e ruoli tenuti dalle camere di commercio (prevalentemente ma non esclusivamente da imprese).
- I proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazioni di servizi (compreso l'eventuale pagamento da parte di Stato o regioni per attività e servizi che essi demandano alle camere).
Organi della camera di commercio
- Consiglio
- I componenti sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, degli utenti e dagli ordini professionali.
- Dura in carica 5 anni e il numero dei membri del consiglio varia da 20 a 30, in funzione del numero di imprese iscritte nel registro delle imprese.
- È l'organo di programmazione e direzione politica.
- Determina gli indirizzi generali.
- Predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche.
- Elegge tra i suoi componenti con votazioni diverse, il presidente e la giunta.
- Nomina i membri del collegio dei revisori dei conti.
- Approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio.
- Delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo.
- Presidente
- È eletto a maggioranza dei 2/3 dal consiglio (dalla terza votazione è prevista una maggioranza assoluta. Dalla quarta votazione si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti).
- Dura in carica 5 anni e può essere rieletto solo 2 volte.
- Rappresenta la camera di commercio.
- Convoca e presiede il consiglio e la giunta.
- Determina l'ordine del giorno.
- Indirizza e promuove l'attività camerale nell'ambito degli indirizzi deliberati dal consiglio e dalla giunta.
- Delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza del consiglio (in tal caso la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva).
- Giunta
- È composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a 5.
- Dura in carica 5 anni e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per 2 sole volte.
- È l'organo esecutivo della camera di commercio.
- Adotta tutti gli atti di indirizzo politico-amministrativo che non rientrano nella competenza di altri organi (predispone i bilanci e le relative variazioni e adotta i provvedimenti per la realizzazione del programma di attività).
- Delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio (in tal caso la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva).
- Collegio revisore dei conti
- È nominato dal consiglio. È composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.
- La durata del mandato è di 4 anni.
- Svolge funzioni di vigilanza contabile-finanziaria sulla gestione dell'ente.
- Redige la relazione al bilancio preventivo.
- Attesta la corrispondenza tra conto consuntivo e le risultanze della gestione.
- Hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti della camera di commercio.
- Può esprimere proposte per una migliore efficienza ed economicità dell'ente.
- Segretario generale
- È un dirigente nominato dal MISE su designazione della giunta.
- Esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'ente.
- Assolve i compiti di gestione generale.
- Sovraintende al personale e alle attività delle unità operative, provvedendo al loro funzionamento.
- Cura i compiti istituzionali in veste di segretario del consiglio/e o giunta e talvolta assume il ruolo di conservatore del registro delle imprese. Con il D.Lgs 2010 il suo ruolo è stato rafforzato, infatti lo status di dirigente generale ha assunto registro delle imprese.
Registro delle imprese
Il registro delle imprese, previsto dal Codice Civile per la prima volta nel 1942, ha avuto completa attuazione nel 1996 a seguito della legge di riordino delle camere di commercio e il successivo regolamento di attuazione. Tale processo era iniziato con la legge n.580 del 1993.
Progressivamente dal 1996 al 2012 ha subito una trasformazione digitale diventando telematico, infatti a partire dal 1997 l'iscrizione telematica è diventata obbligatoria ed è fruibile pure online.
Il registro delle imprese ha unificato il precedente registro delle società (prima tenuto dalle cancellerie commerciali dei tribunali) e il registro delle ditte (prima tenuto dagli enti camerali).
Cos'è
È un registro informatico pubblico (definito anagrafe delle imprese). È un archivio fondamentale dove sono conservate informazioni di carattere economico e giuridico con lo scopo di portare a conoscenza dei terzi i fatti importanti relativi alla vita dell'impresa e alle sue vicende. Infatti contiene i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con sede o unità operative in Italia, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.
Inoltre contiene informazioni generali: denominazione, statuto, amministratori ecc. e tutti i successivi eventi dopo l'iscrizione: modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento sede, liquidazione, procedure concorsuali ecc...
Autorità preposte
Il registro delle imprese è istituito ed è gestito a livello provinciale dalle camere di commercio, le quali devono provvedere alla tenuta dello stesso. È retto da un conservatore, il quale è nominato dalla giunta della camera nella persona del segretario generale della camera o del dirigente camerale. A cui competono:
- Funzioni di certificazione.
- Funzioni di controllo delle condizioni di legge per l'iscrizione degli atti e l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione d'ufficio (può rifiutare tutte le richieste di iscrizione errate o prive dei requisiti di legge).
È posto sotto la sorveglianza di un giudice che riceve la delega dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. In caso di controversie societarie è possibile rivolgersi al competente tribunale delle imprese o presso il TAR per i ricorsi amministrativi.
Pubblicità legale
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale che consente a chiunque di avere una conoscenza veritiera degli atti e fatti inerenti i soggetti individuali e collettivi che operano sul mercato e per i quali è prevista la registrazione. L'iscrizione nel registro delle imprese ha tre possibili efficacia:
- Pubblicità costitutiva: l'iscrizione di un atto o fatto giuridico è requisito indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo SPA). Produce effetti solo con l'iscrizione.
- Pubblicità dichiarativa: l'iscrizione rende opponibile ai terzi l'atto o il fatto, ossia se ne presume la conoscenza (es. atto costitutivo SNC). Fatti che non sono iscritti non possono essere opposti ai terzi.
- Pubblicità notizia: l'iscrizione ha solo funzione informativa per i terzi, senza alcun effetto sull'efficacia dell'atto o del fatto.
Come accedere ai dati del registro delle imprese
I dati sono pubblici e accessibili a chiunque dal sito www.registroimprese.it al cui interno si rinvengono anche le condizioni di accesso che sono:
- In parte gratuite e
- In parte con diritti di segreteria stabiliti dal MISE.
L'accesso ai dati del registro è possibile anche rivolgendosi direttamente ad una qualsiasi camera di commercio italiana, essendo la banca dati unica a livello nazionale. Il titolare di firma digitale CNS o di SPID può accedere gratuitamente ai documenti ufficiali della propria impresa (che sono i certificati e le visure).
Iscrizione, modifica, cancellazione al registro delle imprese
Ogni domanda di iscrizione, variazione o cancellazione delle imprese va comunicata al registro imprese esclusivamente con modalità telematica sul sito www.registroimprese.it.
Ogni impresa a livello nazionale è identificata da un codice fiscale e partita IVA, tranne in rare eccezioni. Il numero registro imprese ovvero il numero di iscrizione attribuito dal registro nazionale consente...
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