lOMoAR cPSD| 7389389 L’organizzazione mondiale del commercio
La struttura istituzionale dell’OMC
1. Dal GATT all’OMC
L’Organizzazione mondiale del commercio ha realizzato nel 1995 un progetto che era fallito dopo la seconda guerra mondiale, quando la Carta dell’Avana del 1948, istitutiva dell’Organizzazione internazionale del commercio ITO non fu ratificata dagli Stati firmatari e di conseguenza non entrò in vigore.
Per quasi quarant'anni la disciplina giuridica del commercio internazionale è stata affidata all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade) del 1947, fondato sul principio liberista della progressiva riduzione dei dazi doganali e degli altri ostacoli agli scambi.
1.1 Il GATT 1947 e i negoziati tariffari e commerciali
L'esistenza del GATT 1947 fu scandita da cicli periodici di negoziati multilaterali.
A partire dagli anni ’60 vi aderirono numerosi paesi in via di sviluppo, ottenendo deroghe alla clausola della nazione più favorita in base al principio del “trattamento differenziato e più favorevole” (enabling clause).
Inoltre la Comunità Europea progressivamente sostituì gli Stati membri nell’esercizio delle loro competenze in materia commerciale, mentre l’URSS e la Cina rimasero estranee all’Accordo a causa dell’incompatibilità del commercio di stato con i principi liberalisti.
1.2 Il negoziato e gli accordi dell'Uruguay round
Di fronte alle progressive riduzioni tariffarie conseguite dai cicli negoziati multilaterali, la prassi commerciale degli Stati aveva portato al proliferare di restrizioni quantitative e di altri ostacoli non tariffari al commercio internazionale, che incidevano sugli scambi in modo assai maggiore rispetto ai dazi.
Pertanto, nel corso degli anni, furono stipulati una serie di accordi sull’interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni del GATT 1947. Tali accordi costituivano strumenti distinti e autonomi rispetto all’Accordo generale e non tutte le sue parti contraenti vi aderivano, creando così una notevole complessità.
L’ultimo ciclo di negoziati del GATT 1947, denominato Uruguay round, fu aperto nel settembre 1986 e si concluse nell’aprile 1994.
L’atto finale comprende:
- Accordo istitutivo dell’OMC e una serie di allegati contenenti gli Accordi multilaterali, ai quali tutti i Membri dell’OMC sono vincolati.
- Accordo sul commercio degli aeromobili civili e Accordo sugli appalti pubblici, accordi plurilaterali, ai quali solo gli Stati contraenti sono vincolati.
1.3 L'efficacia degli accordi negli ordinamenti interni
L'efficacia è conforme all'interpretazione adottata dalla Corte di giustizia europea, in base all'argomentazione che l'Accordo generale contempla ampie possibilità di deroghe, prevede la possibilità di soluzione delle controversie, consente di adottare contromisure unilaterali in caso di pregiudizio commerciale e prevede esplicitamente l'eventualità del recesso delle parti contraenti.
In linea di principio, le norme interne contrastanti con gli obblighi dell’OMC possono essere contestate solo da parte dei Membri, nell’ambito del pertinente sistema di soluzione delle controversie.
2. L’organizzazione mondiale del commercio: obiettivi e funzioni
Il Preambolo dell'Accordo istitutivo dell’OMC menziona obiettivi come:
- La cooperazione economica;
- La piena occupazione;
- L'aumento del reddito;
- L’espansione della produzione degli scambi;
- La realizzazione dello sviluppo sostenibile.
Ma l'Organizzazione svolge principalmente le funzioni di:
- Gestire l’attuazione degli accordi e di potenziarli attraverso negoziati commerciali multilaterali fra i Membri (art. III.1, III.2).
- Compito di facilitazione, ponendo a disposizione dei suoi membri delle risorse strumentali.
- Compito di controllo delle politiche commerciali degli Stati, sulla base dei rapporti periodici da questi presentati (art. III.4).
- Competenza in tema di soluzione delle controversie commerciali fra i suoi Membri e poteri di controllo delle politiche commerciali degli Stati (art. III.3, III.4).
2.1 I negoziati multilaterali nell’ambito dell’OMC
Già negli strumenti dell’Uruguay round sono stati espressamente previsti, a partire dall’anno 2000, nuovi negoziati commerciali multilaterali in materia agricola (art. 20 del relativo accordo) e di servizi (art. XIX.1 GATS).
Le proposte dei Membri dell’OMC erano tuttavia discordanti. Gli USA intendevano limitare le trattative ai due settori prescritti, mentre l’UE sosteneva un programma assai più ampio. A questo conflitto di interessi si aggiungevano le divergenti posizioni dei PVS.
Inoltre, il negoziato innestava un vasto ed eterogeneo movimento di protesta da parte di organizzazioni non governative.
Dunque il Millennial Round era già naufragato prima ancora di essere ufficialmente inaugurato a Seattle (1999).
Sebbene i negoziati in materia agricola e di servizi fossero ripresi a Ginevra solo nel 2001, due mesi dopo gli attentati terroristici a New York, i Membri dell’OMC riuniti a Doha nella quarta Conferenza dei Ministri hanno ritrovato la coesione necessaria per approvare un programma di lavoro articolato: la cd. Doha Development Agenda, che definisce il negoziato tuttora in corso.
2.2 Personalità giuridica dell’organizzazione
L'Accordo istitutivo stabilisce la personalità giuridica dell'OMC negli ordinamenti dei Membri (art. VIII) ai fini del riconoscimento dei consueti privilegi e immunità a favore dell'Organizzazione, dei suoi funzionari e rappresentanti, nei confronti della giurisdizione degli Stati in cui essa svolge le proprie attività.
2.2 Risorse e bilancio
L’OMC trae la maggior parte delle sue risorse dai contributi dei Membri, che sono calcolati secondo una formula basata sulle rispettive quote del commercio mondiale (art. VII). Minori entrate sono rappresentate da fondi, sempre alimentati da membri.
Il bilancio complessivo dell’OMC prevede attualmente un tetto rigido di spesa che lo contiene entro 197,2 milioni di Franchi svizzeri. Ciò risponde alla volontà dei Membri di mantenere un bilancio nettamente ridotto rispetto a quelli di altre organizzazioni internazionali economiche che forniscono assistenza finanziaria diretta agli Stati.
3. La qualità di membro
Sono definiti Membri originari dell'OMC i 128 Stati già parti contraenti del GATT 1947 che ne hanno ratificato l'Accordo istitutivo (art. XI.1), nonché l’UE. L'Accordo menziona un'altra categoria di Membri, costituita dai Paesi meno sviluppati (PMS) ai quali si richiede di assumere impegni solo nella misura compatibile con il loro grado di sviluppo e con le loro capacità istituzionali e amministrative (art. XI.2).
3.1 Posizione dell’UE
In base alla ripartizione delle competenze tra la CE e i 15 stati che all’epoca ne facevano parte, il GATT 1994 e la maggior parte degli Accordi commerciali multilaterali sono stati stipulati in via esclusiva dalla CE, mentre GATS e TRIPS, insieme con l’Accordo sugli appalti pubblici, sono stati stipulati in forma mista, ovvero sia dalla Comunità sia da ciascun Stato membro.
A partire dal 1° gennaio 2009, la sostituzione della UE alla CE ha comportato un fenomeno di successione dei diritti e obblighi derivanti dalla partecipazione all’OMC. La progressiva estensione delle competenze dell’UE fa sì che la Commissione Europea negozi la maggior parte delle materie trattate nell’ambito dell’OMC, ad eccezione di alcuni aspetti di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale.
Nonostante la mancanza di efficacia diretta degli Accordi OMC, vi è l’obbligo della UE di dare attuazione alle decisioni dell’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC, che può rendere necessaria la sospensione o la modifica della legislazione confliggente con gli Accordi Multilaterali.
3.2 Adesione e recesso
Possono aderire all’OMC tutti gli Stati purché dotati di completa autonomia nella gestione delle relazioni commerciali esterne e delle materie contemplate negli Accordi Multilaterali (art. XII).
L'adesione comporta:
- Un processo negoziale fra un gruppo di lavoro aperto a tutti i Membri dell'Organizzazione e il paese candidato.
- Questo deve presentare il proprio sistema economico e commerciale e le proprie offerte, mentre i Membri ne valutano l'idoneità.
- Il documento finale prende la forma di un protocollo di adesione, accompagnato dalle liste degli impegni concordati; esso deve essere approvato da una maggioranza di due terzi dei Membri.
Il recesso dall'OMC è disciplinato dall'art. XV.1. Esso ha l'effetto di far cessare gli obblighi e i diritti previsti dagli Accordi dopo sei mesi dalla notifica al Direttore generale.
3.1 Status di osservatore
Lo status di osservatore non è previsto dall'Accordo istitutivo, ma è stato regolato attraverso apposite Linee guida e consente allo Stato di assistere alle sessioni della Conferenza dei ministri, del Consiglio generale e dei suoi organi sussidiari, con la possibilità di fare interventi, ma non di presentare proposte o partecipare al processo decisionale.
3.2 Composizione attuale dell’OMC
La composizione attuale dell’OMC è di 160 Stati, di cui solo una trentina possono dirsi paesi economicamente sviluppati; la maggior parte appartiene alla categoria dei PVS e, tra essi, 34 sono definiti PMS.
3.3 Coalizioni e gruppi informali
Come in molte altre organizzazioni, anche nell’OMC si sono formati coalizioni e gruppi informali di paesi che condividono interessi e strategie comuni. Sotto questo profilo ricordiamo le zone di libero scambio (MERCOSUR, UE, NAFTA) e il c.d. G20.
4. La struttura istituzionale
La struttura istituzionale dell’OMC comprende:
- Un organo assembleare (composto da tutti gli Stati membri);
- Un organo burocratico (segretariato).
Essa inoltre si struttura su 3 livelli:
- 1. Conferenza dei ministri;
- 2. Consiglio generale;
- 3. Consigli settoriali, comitati e organi sussidiari.
4.1 La Conferenza dei ministri
La Conferenza dei ministri (art. IV.1) è il massimo organo a competenza generale dell’OMC.
Essa si riunisce ogni 2 anni ed elabora le linee politiche di azione dell'Organizzazione.
Di particolare importanza sono le dichiarazioni e le decisioni adottate dalle Conferenze. Le prime hanno natura di raccomandazioni, mentre le seconde hanno efficacia.
4.2 Il Consiglio generale, l’organo di controllo delle politiche commerciali e l’organo di soluzione delle controversie
Il Consiglio generale è composto da tutti i Membri (art. IV.2).
Esso svolge le funzioni proprie della Conferenza dei ministri nei periodi intercorrenti fra le sue riunioni biennali e determina annualmente l'ammontare e i criteri di ripartizione dei contributi obbligatori dei Membri, che vanno a costituire le risorse finanziare dell'Organizzazione.
Il Consiglio generale si riunisce anche in veste di:
- Organo di controllo delle politiche commerciali (TPRB: Trade Policy Review Body, art. IV.3): esamina periodicamente le politiche e le normative in materia di scambi internazionali che i Membri sono tenuti a notificare all’OMC.
- Organo di soluzione delle controversie (DSB: Dispute Settlement Body, art IV.4): esercita la soluzione delle controversie ed approva i rapporti dei panel e dell’Organo d'appello che diventano così vincolanti per le parti della controversia.
4.3 I consigli settoriali, comitati e organi sussidiari
Al terzo livello della struttura dell'OMC troviamo organi competenti in specifici settori. Si tratta dei:
- Consigli sugli scambi di merci, di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale (art. IV.5, IV.6).
- Comitati su Commercio e sviluppo, sulle Restrizioni dovute la bilancia dei pagamenti e sul Bilancio, finanze e amministrazione (art. IV.7).
4.4 Il Direttore generale e il segretariato
Il Direttore generale è posto a capo del Segretariato, che comprende i funzionari dell'Organizzazione (art. VI.1, VI.3), è nominato dalla Conferenza dei ministri e si trova in una posizione di indipendenza rispetto ai governi dei Membri (art. VI.2, VI.4).
Il Segretariato, che non ha poteri decisionali, fornisce supporto organizzativo ai lavori degli altri organi, assistenza tecnica ai PVS e ai paesi impegnati in procedimenti di soluzione delle controversie.
5. Il processo decisionale
La partecipazione generale agli organi dell’OMC garantisce a tutti i membri il diritto di contribuire in modo paritario al processo di formazione della volontà dell’Organizzazione.
Il processo decisionale avviene sulla base del meccanismo del consensus (art. IX.1), che si perfeziona, senza una votazione formale, in assenza di obiezioni esplicite all’approvazione di una delibera.
Il ricorso al voto è del tutto residuale, con la maggioranza semplice dei voti espressi oppure, quando specificatamente previste, maggioranze variamente qualificate.
Quando vota l’UE, essa dispone di un numero di voti uguale a quello degli stati membri.
Ciascuno degli Accordi Multilaterali contiene disposizioni speciali non solo con riferimento alle materie trattate, ma anche in tema di consensus e di procedure di voto; in caso di contrasto con l’Accordo istitutivo dell’OMC, ha prevalenza quest’ultimo.
5.1 La formazione del consensus
Durante il primo decennio di esistenza dell’OMC, la prassi della formazione del consensus aveva consacrato un ruolo egemone degli Stati sviluppati espresso nella cooperazione del gruppo Quad (Quadrilaterals) composto da Canada, UE, Giappone e Stati Uniti, che di fatto erano titolari del potere d'iniziativa in ogni negoziato commerciale.
Successivamente, il processo si estese progressivamente, soprattutto attraverso consultazioni informali, dai Quad ai paesi industrializzati minori, poi ai principali PVS, quindi all'insieme dei Membri.
Con l'avvio del Doha round Brasile e India, rappresentanti i PVS, e l'Australia quale paese guida del gruppo Cairns, si sono inseriti nella leadership negoziale, costituendo il c.d. gruppo Quint.
5.2 L’interpretazione degli accordi
L'art. IX.2 affida alla Conferenza dei ministri e al Consiglio generale la competenza di interpretazione degli accordi (Accordo istitutivo dell’OMC e gli Accordi multilaterali).
Le decisioni interpretative sono adottate alla maggioranza di 3/4 dei Membri.
Trova applicazione la norma generale codificata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in base al quale: “Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo” (art. 31.1 VC).
5.3 Riserve e deroghe dagli obblighi convenzionali
In base al principio dell’uniformità dei diritti e degli obblighi dei Membri, non sono ammesse riserve all’Accordo istitutivo (art. XVI.5).
Tuttavia, in circostanze eccezionali, un Membro può essere autorizzato a derogare disposizioni dell'Accordo stesso o degli Accordi multilaterali, alla maggioranza di 3/4 dei Membri (art. IX.3).
5.4 Emendamenti
Gli emendamenti all’Accordo istituito o agli Accordi multilaterali sono approvati per consensus dalla Conferenza dei ministri; qualora non si raggiunga il consensus, la Conferenza dei ministri può deliberare con una maggioranza di 2/3 (art. X.1). Quindi, gli emendamenti approvati sono sottoposti alla ratifica da parte dei Membri.
Per la loro entrata in vigore sono previste due procedure, a seconda che gli emendamenti siano o non siano di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei membri:
- Primo caso: essi entrano in vigore, solo per i membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei membri e successivamente per ogni membro quando li accetta (art. X.3);
- Secondo caso: entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi di essi.
6. I rapporti con l’esterno
A differenza delle altre organizzazioni economiche internazionali (FMI, Banca mondiale), l’OMC non fa parte del sistema delle Nazioni Unite e si inserisce in un insieme di norme internazionali che disciplinano i rapporti economici, commerciali e finanziari fra gli Stati.
6.1 Accordi con organizzazioni intergovernative
L’OMC ha concluso accordi di cooperazione con le Nazioni Unite, il FMI e la Banca mondiale, ma mantiene rapporti di varia intensità con molte altre organizzazioni nei settori di interesse comune, come quello doganale, agricolo, ambientale, alimentare.
Sono circa 140 le organizzazioni intergovernative che hanno lo statuto di osservatore in uno o più organi dell’OMC, che a sua volta partecipa come osservatore ai lavori di una trentina di altre organizzazioni (reciprocità status osservatori).
6.2 Relazioni con ONG
Le Linee guida sulle relazioni con le ONG, adottate dal Consiglio generale in base all’art. V.2 dell’Accordo istitutivo, consentono a tali organizzazioni di assistere alle sessioni plenarie delle Conferenze ministeriali, oltre a partecipare ad incontri, conferenze ad hoc e consultazioni informali organizzate dall’OMC.
7. La Doha Development Agenda (2001)
La Doha Development Agenda approvata nel 2001 comprende:
- Negoziati sull’attuazione degli accordi multilaterali;
- Sul commercio dei prodotti agricoli e dei servizi;
- Sull’accesso ai mercati per i prodotti industriali;
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