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LE SOCIETÀ IN GENERALE
Le società sono forme organizzative in cui più persone esercitano collettivamente un’attività di impresa.
Nel diritto italiano le società sono raggruppate in 2 due gruppi:
- società di persone;
- società di capitali.
Nel diritto italiano vige un principio generale di tassatività di tipi sociali per cui:
● sono inammissibili le società atipiche;
● possibili clausole atipiche previste entro i limiti delle norme inderogabili previste per ciascun tipo di società.
Contratto di Società
Art. 22477 → “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”
Elementi del contratto di società:
● pluralità di contraenti (eccezione: srl e spa possono essere unipersonali);
● conferimento di beni o servizi (limiti per spa e sapa) che servono a far funzionare l’attività d’impresa comune;
● attività comune (scopo comune per cui i soci lavorano insieme per raggiungerlo);
● scopro di lucro (eccezioni: società cooperative, società con scopo consortile e società benefit).
Il contratto di società è un contratto associativo (più persone che si mettono insieme) pertanto:
○ le prestazioni richieste possono essere di diversa natura ed ammontare;
○ è un contratto potenzialmente aperto (possibile ingresso di nuove parti senza la necessità che ne venga
stipulato uno nuovo);
○ l’invalidità è retta da un regime speciale;
○ le prestazioni (=conferimenti) non sono corrispettive ma finalizzate a realizzare un’attività “comune”.
Patrimonio della Società → insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi.
È costituito da conferimenti e successive variazioni dovute alle vicende economiche della società.
Il patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività
Il capitale sociale nominale (non è il patrimonio) è un'entità contabile fissa iscritta al passivo. La sua modifica
(aumento o riduzione) richiede una modifica dell’atto costitutivo.
Tipologie di Società
Le diverse tipologie di società possono dividersi in funzione dello scopo: società lucrative, mutualistiche, consortili,
benefit; o in funzione dell’attività svolta: commerciali o agricole.
Alcune società sono chiamate persone giuridiche (società di capitali e cooperative) altre sono persone non
giuridiche (società di persone).
Caratteristiche delle società-persone giuridiche:
● autonomia patrimoniale perfetta (responsabilità limitata dei soci);
● principio maggioritario nelle decisioni;
● principio capitalistico, riguardo a poteri e diritti;
● la partecipazione è liberamente trasferibile.
Caratteristiche delle società di persone:
● responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali (secondo regole che variano a seconda del tipo);
● rapporto (quasi) diretto potere-responsabilità;
● regole di governance semplificate (non esiste una vera divisione funzionale tra organi);
● trasferimento della partecipazione equivale a modifica del contratto.
Art. 2248 Società e comproprietà → “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o
più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.”
- società: contratto per esercitare in comune attività economica;
- comunione: situazione giuridica che ha per oggetto il godimento (diretto o indiretto).
Non può esserci la comproprietà di beni produttiva di azienda funzionante, la comproprietà è ammessa solo per
beni di cui i comproprietari ricavano un godimento. Le società di mero godimento sono vietate. 16
LE SOCIETÀ DI PERSONE
Esistono diversi tipi di società di persone:
● società semplice (Art. 2249) - tipo “residuale” per attività commerciale in forma
- solo attività non commerciale sociale
- tipo “residuale” per attività agricola in forma ● società in accomandita semplice (Art. 2249)
sociale - due categorie di soci (accomandanti e
● società in nome collettivo (Art. 2249) accomandatari)
- attività sia agricola sia commerciale - attività sia agricola sia commerciale
- deve essere scelto espressamente dalle parti
SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice è il modello normativo di tutte le società di persone, ma in pratica vengono poco utilizzate
(infatti la società agricola viene principalmente costituita per altro tipo).
La società semplice può svolgere solo attività non commerciale, ovvero agricola.
La società semplice è il tipo residuale per l’attività agricola, ovvero qualora i soci concludano un contratto di
società e svolgono un’attività agricola questa società è una società semplice (che lo vogliano o no): la
qualificazione del contratto viene imposta dalla legge.
Nella prassi esistono anche società semplici che svolgono attività non agricola.
Atto Costitutivo
L’atto costitutivo non richiede forme particolari, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti. Ovvero il
contratto sociale potrebbe essere concluso oralmente o per fatti concludenti (società conclusa per fatti concludenti
si chiama società di fatto).
Il contratto può essere modificato con il consenso di tutti i soci (unanimità), salvo patto contrario inserito all’interno
dell’atto costitutivo.
L’atto costitutivo concluso per via orali o fatti concludenti non viene iscritto nel registro delle imprese.
Pubblicità delle società semplici → sono assoggettate all’iscrizione nel registro delle imprese. A partire dal 1943
le società semplici sono iscritte in una sezione speciale con effetti di mera pubblicità notizia, dal 2001 l’iscrizione ha
effetto di pubblicità legale (tutte le società semplici tranne le società tra professionisti).
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Le SNC possono svolgere sia attività agricola sia commerciale. La società in nome collettivo è il tipo residuale
per attività commerciale in forma sociale.
Atto Costitutivo
Per l’atto costitutivo delle SNC sono previsti degli atti essenziali dal codice civile.
Deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ai soli fini di regolarità non di esistenza
(ovvero se avviene oralmente o per fatti concludenti non si può iscrivere nel registro delle imprese).
Secondo il codice civile l’atto costitutivo delle SNC deve contenere:
- generalità dei soci; - i conferimenti di ciascun socio e prestazioni dei
- ragione sociale; soci d’opera;
- soci che hanno amministrazione e rappresentanza; - norme di ripartizione di utile e perdite;
- sede società; - durata.
Pubblicità della SNC → deve essere iscritta nel registro delle imprese.
La SNC non iscritta non è “non esistente" (disciplina differente). Parliamo di SNC regolare se avviene l’iscrizione
e irregolare se non avviene (in questo caso i rapporti con i creditori sono regolati dalle norme della società
semplice, ovvero norme più stringenti per tutelare i creditori).
Mancanza dell’Atto Scritto
In caso di mancanza di atto scritto il contratto di società può essere concluso oralmente o per fatti concludenti
(società di fatto).
Se la società di fatto svolge un’attività agricola allora la qualificazione oggettiva data dalla legge è quella di società
semplice. Se invece la società di fatto svolge un’attività commerciale allora è una SNC irregolare.
La società di fatto può fallire (liquidazione finanziaria) se non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni, quindi
si possono applicare le norme sull’insolvenza.
Se la società diviene insolvente, per estensione si considerano insolventi i soci della società di fatto.
Quindi tutti i soci sono illimitatamente responsabili (ciò si estende anche ai soci occulti, che vengono scoperti
dopo).
Società apparente → ogni qual volta che vi sia un’attività svolta verso il mercato tale da generare
l'apparenza/convinzione di una società si parla di società apparente. Ciò genera l'applicazione delle norme della
società semplice o della SNC.
Effetti dell’Invalidità 17
● attività non ancora iniziata → nessun problema applicativo;
● attività iniziata → effetti su atti e diritti acquisiti nel frattempo
- per società di capitali: norme speciali che preservano l’efficacia di atti e diritti (invalidità non retroattiva);
- per società di persone: nessuna norma speciale.
Costituzione, amministrazione e responsabilità
Conferimenti → stabiliti dal contratto. Se il contratto sociale non esplicita l’entità dei conferimenti che i singoli soci
devono apportare sorgono i problemi (es: contratto di società concluso per fatti concludenti o in modo orale).
In mancanza di determinazione da parte del contratto sociale si presume che i soci siano obbligati a conferire in
parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Può essere conferito qualsiasi bene suscettibile di una valutazione economica (beni, crediti, nome del socio,
garanzie).
In particolare vengono disciplinati dal codice civile beni e crediti, poiché si pone un problema di valutazione ma
soprattutto di garanzia dell'esistenza del bene. Esistono per questo motivo delle garanzie.
In caso di cessione di crediti il socio risponde per insolvenza del debitore ceduto (se il debitore è insolvente il socio
risponde verso la società nei limiti del valore del conferimento).
Socio d’opera → soggetti che diventano soci ma non conferiscono beni/denaro, ecc.. ma conferiscono il loro
lavoro.
Rischia come altri soci e viene remunerato con i dividendi:
- in caso di impossibilità della prestazione, per causa non imputabile agli amministratori, allora il socio d’opera
(debitore verso la società, la società ha un credito nei confronti del socio) può essere escluso dai dividendi.
In caso di liquidazione (scioglimento) della società, non avendo apportato un bene non gli viene conferito il valore
del lavoro apportato ma gli viene riconosciuto solo un surplus sul suo lavoro, il socio d’opera partecipa all’attivo
residuo dopo aver pagato i soci di “capitale”
Patrimonio e Capitale So